OGGETTO: I.C.I. – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI – ANNO 2007.
Il Sindaco illustra l’argomento posto all’ordine del giorno.
VISTO il D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni che istituisce l’imposta comunale sugli immobili;
VISTI in particolare gli artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs. 504/92, relativamente alla “Determinazione delle aliquote e dell’imposta” e alle “Riduzioni e detrazioni dall’imposta”;
VISTO l’art. 27 – comma 8 – della Legge 448/2001;
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 30 novembre 2006, che proroga al 31 marzo 2007 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2007;
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, relativo al termine per la deliberazione delle tariffe e aliquote inerenti i tributi di competenza comunale;
VISTO l’art. 1, comma 156 della legge n. 296/2006, sulla competenza del Consiglio Comunale a deliberare l’aliquota Imposta Comunale Immobili (I.C.I.);
RAVVISATA la necessità di assicurare al Bilancio del corrente esercizio un adeguato volume di entrate in relazione ai servizi resi dal Comune anche nell’ambito socio-assistenziale, nonché di assicurare l’equilibrio di bilancio;
RITENUTO di determinare, in relazione alle esigenze di bilancio, l’aliquota ICI applicabile in questo Comune per l’anno 2007
Ø nella misura del 6,5 per mille (sei virgola cinque per mille) per le abitazioni;
Ø nella misura del 7 per mille (sette per mille) per le aree fabbricabili;
RITENUTO altresì di poter quantificare, in applicazione della predetta aliquota, il presunto gettito di tale imposta per l’anno 2007 in € 109.950,00.=;
VISTO il D.Lvo n. 446/1997 e successive modificazioni;
VISTO l’art. 42 del D.Lvo n. 267/2000;
VISTO il D.Lvo n. 267/2000
VISTO l’unito parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lvo n. 267/2000, dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnico-contabile;
AD UNANIMITA’ DI VOTI palesemente espressi;
1. CHE per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2007:
Ø l’aliquota per le abitazioni è fissata al 6,5 per mille (sei virgola cinque per mille);
Ø l’aliquota per le aree fabbricabili è fissata al 7 per mille (sette per mille);
2. la detrazione per l’abitazione principale viene stabilita in € 103,29.= fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, se la medesima unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota e al periodo per i quali la destinazione medesima si verifica;
3. di DARE ATTO altresì che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lvo n. 446/1997 per la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
4. di DICHIARARE con successiva votazione unanime degli aventi diritto la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lvo n. 267/2000.