OGGETTO: I.C.I. – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI – ANNO 2006.

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

VISTO il D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni che istituisce l’imposta comunale sugli immobili;

 

VISTI in particolare gli artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs. 504/92, relativamente alla “Determinazione delle aliquote e dell’imposta” e alle “Riduzioni e detrazioni dall’imposta”;

 

VISTO l’art. 27 – comma 8 – della Legge 448/2001;

 

VISTA la Legge n. 266/2005 che rinvia al 31.03.2006 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2006

 

RAVVISATA la necessità di assicurare al Bilancio del corrente esercizio  un adeguato volume  di entrate in relazione ai servizi resi dal Comune anche nell’ambito socio-assistenziale, nonché di assicurare l’equilibrio di bilancio;

 

RITENUTO di determinare, in relazione alle esigenze di bilancio, l’aliquota ICI applicabile in questo Comune per l’anno 2006

Ø      nella misura del 6,5 per mille (sei virgola cinque per mille) per le abitazioni;

Ø      nella misura del 7 per mille (sette per mille) per le aree fabbricabili;

 

RITENUTO altresì di poter quantificare, in applicazione della predetta aliquota, il presunto gettito di tale imposta per l’anno 2006 in € 109.950,00.=;

 

VISTO il D.Lvo n. 446/1997 e successive modificazioni;

 

VISTO l’art. 42 del D.Lvo n. 267/2000;

 

VISTO il D.Lvo n. 267/2000;

 

VISTA la Legge n. 266/2005;

 

VISTO l’unito parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lvo n. 267/2000, dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnico-contabile;

 

AD UNANIMITA’ DI VOTI palesemente espressi;

 

 

D E L I B E R A

 

 

1.      CHE per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2006:

 

Ø     l’aliquota per le abitazioni è fissata al 6,5 per mille (sei virgola cinque per mille);

Ø     l’aliquota per le aree fabbricabili è fissata al 7 per mille (sette per mille);

 

 

2.      la detrazione per l’abitazione principale viene stabilita in € 103,29.= fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, se la medesima unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota e al periodo per i quali la destinazione medesima si verifica;

 

3.      di DARE ATTO altresì che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lvo n. 446/1997 per la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

 

4.      di DICHIARARE con successiva votazione unanime degli aventi diritto la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lvo n. 267/2000.