DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 22 FEBBRAIO 2005
 
 
 
OGGETTO: I.C.I. – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI – ANNO 2005.
 
 
LA GIUNTA COMUNALE
 
 
VISTO il D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni che istituisce l’imposta comunale sugli immobili;
 
VISTI in particolare gli artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs. 504/92, relativamente alla “Determinazione delle aliquote e dell’imposta” e alle “Riduzioni e detrazioni dall’imposta”;
 
VISTO l’art. 27 – comma 8 – della Legge 448/2001;
 
VISTO IL Decreto Legge in data 29.12.2004 che rinvia al 28.02.2005 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2005;
 
RAVVISATA la necessità di assicurare al Bilancio del corrente esercizio  un adeguato volume  di entrate in relazione ai servizi resi dal Comune anche nell’ambito socio-assistenziale, nonché di assicurare l’equilibrio di bilancio;
 
RITENUTO di determinare, in relazione alle esigenze di bilancio, l’aliquota ICI applicabile in questo Comune per l’anno 2005:
Ø      nella misura del 6,5 per mille (sei virgola cinque per mille) per le abitazioni;
Ø      nella misura del 7 per mille (sette per mille) per le aree fabbricabili;
 
RITENUTO altresì di poter quantificare, in applicazione della predetta aliquota, il presunto gettito di tale imposta per l’anno 2005 in € 105.000,00.=;
 
VISTO il D.Lvo n. 446/1997 e successive modificazioni;
 
VISTO l’art. 42 del D.Lvo n. 267/2000;
 
VISTO il D.Lvo n. 267/2000;
 
VISTA la Legge n. 311/2004
 
VISTO l’unito parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lvo n. 267/2000, dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnico-contabile;
 
AD UNANIMITA’ DI VOTI palesemente espressi;
 
 
D E L I B E R A
 
 
1.      CHE per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2005:
 
Ø     l’aliquota per le abitazioni è fissata al 6,5 per mille (sei virgola cinque per mille);
Ø     l’aliquota per le aree fabbricabili è fissata al 7 per mille (sette per mille);
  1. la detrazione per l’abitazione principale viene stabilita in € 103,29.= fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, se la medesima unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota e al periodo per i quali la destinazione medesima si verifica;
 
  1. di DARE ATTO altresì che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero delle Finanze, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lvo n. 446/1997 ed all’Ufficio Pubblicazioni Leggi e Decreti presso il Ministero di Grazia e Giustizia di Roma per la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi della Circolare 13/02/1998 – n. 49/E – del Ministero delle Finanze;
 
  1. di DICHIARARE con successiva votazione unanime degli aventi diritto la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lvo n. 267/2000.