LA GIUNTA

 

VISTO il titolo I, capo I del D.L. 30/12/1992 n. 504 concernente l’istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);

 

VISTI i commi da 48 a 59, dell’art. 3 della Legge 23/12/1996 n. 662, con i quali anche con la sostituzione integrale degli artt. 6 e 8 del sopracitato D.L. 405/92 (commi 53 e 55) vengono apportate sostanziali modifiche alla disciplina dell’ICI per quanto concerne in particolare l’articolazione della tariffa nonché il sistema delle riduzioni e delle detrazioni d’imposta;

 

RILEVATO che in sintesi le norme sopracitate, concedono la facoltà ai Comuni di:

 

a)     deliberare l’aliquota in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, con la possibilità di diversificare l’aliquota entro tali limiti con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati (art. 6 comma 2 del D.L. 30/12/1992 n. 504, come sostituito dall’art. 3 comma 53 della Legge 23/12/1996 n. 662);

 

b)     deliberare aliquote ridotte non inferiori al 4 per mille per le seguenti tipologie a condizione comunque che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato:

 

1)     persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune per l’utilità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle utilità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale (art. 4 del D.L. 08/08/1996 n. 437, come convertito dalla Legge 24/10/1996 n. 556 art 6 comma 4 del D.L. n. 504/1992, come sostituito dall’art. 3 comma 53 della Legge 23/12/1996 n. 662)

2)     utilità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata ovvero locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale (combinato disposto dagli art. 4 del D.L. n. 437/1996 e art. 3 comma 56 della Legge 23/12/1996 n. 662)

3)     alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. (art. 8 comma 4 del D.L. n. 504/1992 come sostituito dall’art. 3 comma 55 della Legge 23/12/1996 n. 662)

4)     utilità immobiliari degli Enti senza scopo di lucro in misura anche diversificata in relazione alla loro diversa tipologia (art. 6 comma 2 del D.L. 504/1992)

5)     fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della attività la costruzione e l’alienazione d’immobili (art. 8 comma 1, ultimo periodo, del D.L. 504/1992)

 

c)      Deliberare riduzioni dell’imposta fino al 50% o in alternativa elevare la detrazione fino ad un massimo di euro 258,23 in ragione annua, per le seguenti tipologie:

 

1)     unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (art. 8 comma 2 del D.L. n. 504/1992)

2)     unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà individua, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (art. 8 comma 4 del D.L. 504/1992)

3)     alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. (art. 8 comma 4 del D.L. 504/1992)

4)     unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art. 3 comma 56 della Legge 23/12/1996 n. 662);

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 16/12/2004 di approvazione regolamento ICI, che entrerà in vigore dal 01/01/2005;

 

VISTA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 16/12/2004, avente per oggetto: “Indirizzi per applicazione tributi comunali”;

 

SENTITA la relazione del Sindaco il quale riferisce che per effetto del combinato disposto dell’art. 6 comma 1 e art. 8 comma 3 del D.Lgs. 504/1996 nei testi come sostituiti rispettivamente dai commi 53 e 55 dell’art. 3 della L. 23/12/1996 n. 662 la determinazione delle aliquote e le riduzioni o in alternativa la detrazione d’imposta devono essere disposte con un’unica deliberazione in sede di determinazione delle aliquote;

 

RITENUTO necessario conciliare la pressione fiscale con l’esigenza di:

-         reperire i mezzi per assicurare i vari servizi essenziali d’istituto;

-         assicurare l’equilibrio del bilancio 2005;

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 30/12/2003 con la quale si procedeva alla determinazione dell’aliquota ICI per l’anno 2004 nel seguente modo:

 

A)    5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

B)    6,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi.

 

SENTITA ancora la proposta del Sindaco di confermare le aliquote per l’anno 2005 nella misura del 6,5 per mille (per tutti i casi diversi dall’abitazione o posseduti in aggiunta all’abitazione principale) e del 5 per mille (per le persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed una pertinenza), e di determinare:

-         la misura delle riduzioni e delle detrazioni d’imposta in euro 103,29, per tutti i casi diversi da situazioni familiari composte da soli anziani, in cui uno dei componenti abbia età, non inferiore a 75 anni ed indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), del nucleo famigliare anagrafico, inferiore o pari ad euro 5.000,00, in cui si applica una detrazione di euro 150,00;

-    il valore delle aree edificabili in:

-         euro/mq. 45,00 x aree a destinazione residenziale,

-         euro/mq. 60,00 x aree a destinazione industriale;

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile e legittimità della presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

 

CON voti unanimi, resi nei modi e termini di legge:

 

 

DELIBERA

 

1)     Di fissare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005 nella misura del 6,5 per mille per tutti i casi diversi dall’abitazione o posseduti in aggiunta all’abitazione principale.

 

2)     Di fissare l’aliquota per l’ICI per l’anno 2005 nella misura del 5,00 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed una pertinenza.

 

3)     Di determinare la misura delle riduzioni e delle detrazioni d’imposta pari ad euro 103,29 per tutti i casi diversi da situazioni familiari composte da soli anziani, in cui uno dei componenti abbia età, non inferiore a 75 anni ed indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), del nucleo famigliare anagrafico, inferiore o pari ad euro 5.000,00, in cui si applica una detrazione di euro 150,00.

 

4)   Di determinare il valore delle aree edificabili in:

-         euro/mq. 45,00 x aree a destinazione residenziale,

-         euro/mq. 60,00 x aree a destinazione industriale;

 

5)      Di dare atto che il gettito dell’ICI per l’anno 2005 a seguito delle aliquote determinate   non sarà inferiore a quello dell’anno 2004.

 

6)      Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4^  del D. Lgs. 267/2000.