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COMUNE DI CASLINO D’ ERBA PROVINCIA DI COMO |
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI PER L'ANNO 2008
L’anno duemilaotto addi ventisette del mese di marzo alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
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Assiste il Segretario Comunale Sig. NUNZIO NATALINO il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LOCATELLI GIORGIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI PER L’ANNO 2008.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuto che l’articolo 1 comma 156 della legge finanziaria 2007, modificando l’articolo 6 comma 1 del D.Lgs 504/92, individua nel Consiglio Comunale l’organo competente a deliberare l’aliquota Ici, pertanto, dal 1 gennaio 2007, l’aliquota Ici deve essere deliberata dal Consiglio Comunale e non più dalla giunta come tutti gli altri tributi;
Dato inoltre atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta:
q l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o agli alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
q l’aliquota può essere determinata in misura ridotta comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
q la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in euro 103,29;
q l’imposta dovuta ad unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l’importo della detrazione di euro 103,29 può essere elevato fino a euro 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale;
q limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione può essere stabilita in misura superiore a euro 258,23; in tal caso non può essere stabilita un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
q i Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
q i Comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interessi artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
q i Comuni possono deliberare aliquote più favorevoli, anche derogando al limite minimo del 4 per mille, per i proprietari che concedono a titolo di locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dall’articolo 2 comma 3 della legge 09.12.1998 n. 431 (contratti tipo); possono inoltre, se identificati tra i Comuni di cui all’art. 1 del D.L. 30.12.1988, n. 551, convertito con modificazioni dalla legge 29.02.1989, n. 61 (Comuni con alta tensione abitativa), prevedere un’aliquota anche superiore al 7 per mille, non oltre il 9 per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
Considerato che la Giunta Comunale proponente ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina dell’imposta producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’Ente:
- nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni, ed in particolare dei soggetti d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
-in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
Ritenuto pertanto:
di determinare le aliquote ICI per l’anno 2008 nel modo seguente:
a) Abitazioni principali e pertinenze 5,7 per mille, (cinque/7 per mille).
b) Abitazioni locate a residenti che le utilizzano come abitazione principale con regolare contratto d’affitto assoggettato a registrazione e relative pertinenze, 5,7 per mille, (cinque/7 per mille).
c) Abitazioni concesse in comodato o uso gratuito a parenti entro il I° grado (genitori/figli) residenti nel comune di Caslino d’Erba. L’applicazione dell’aliquota agevolata ha decorrenza dalla data di residenza, 5,7 per mille, (cinque/7 per mille).
d) 6,5 per mille, (sei/5 per mille) abitazioni locate a persone non residenti nel comune di Caslino d’Erba.
e) 6,5 per mille, (sei/5 per mille) tutti gli altri immobili.
Di determinare in euro 103,29 (diconsi centotre/29) l’importo della detrazione per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale.
Di determinare in euro 180,76 (diconsi centottanta/76) l’importo della detrazione per le unita’ immobiliari possedute da soggetti che abbiano i seguenti requisiti:
q pensionati ed altri soggetti il cui nucleo familiare sia formato da una sola persona con un reddito non superiore a euro 7.565,00 lordi .
q pensionati ed altri soggetti il cui nucleo familiare sia composto da due persone con un reddito complessivo non superiore a euro 13.679,00 lordi .
Di considerare adibita ad abitazione principale l’unita’ immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Considerato che l’art. 1, commi 5/8, della Legge Finanziaria, stabilisce che viene fissata una ulteriore detrazione ICI per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo per un importo pari all’1,33 per mille della base imponibile.
La stessa detrazione (massimo €. 200,00) può essere utilizzata fino a concorrenza del suo ammontare, rapportandola al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale.
Tali detrazioni sono relative a tutte le abitazioni ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
In base al comma 7 la minore imposta che deriva dall’applicazione delle agevolazioni ICI sarà rimborsata ai singoli Comuni dietro presentazione da parte degli enti di una apposita dichiarazione il cui modello è stato già definito. Dal modello dovrà evincersi in maniera effettiva la perdita derivata dall’applicazione delle agevolazioni sopra descritte;
Viene data ai comuni, la possibilità, a decorrere dall’anno di imposta 2009, di un’aliquota agevolata dell’imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installano impianti a fonte rinnovabile.
Ai soggetti che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale è data la possibilità di determinare l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e di godere della detrazione prima casa in proporzione alla quota posseduta e a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
Ritenuta la propria competenza;
Udita l’esposizione del Presidente;
Udito l’intervento del consigliere Sartorio il quale dichiara che il gruppo di minoranza voterà a favore in quanto la proposta di deliberazione è migliorativa rispetto alle precedenti;
Vista la proposta di deliberazione relativa all’oggetto;
Ritenuto di poter accogliere le proposte della G.C. e di far proprie le motivazioni formulate a sostegno delle stesse, considerando sia le effettive esigenze di bilancio che le implicazioni di carattere economico-sociale derivanti dall’applicazione della stessa imposta;
Vista la legge 23/12/05 n. 266;
Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
Visto lo statuto comunale;
Visto il Testo Unico D.Lgs 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio amministrativo-finanziario;
CON voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano;
D E L I B E R A
a) Abitazioni principali e pertinenze 5,7 per mille, (cinque/7 per mille).
b) Abitazioni locate a residenti che le utilizzano come abitazione principale con regolare contratto d’affitto assoggettato a registrazione e relative pertinenze, 5,7 per mille, (cinque/7 per mille).
c) Abitazioni concesse in comodato o uso gratuito a parenti entro il I° grado (genitori/figli) residenti nel comune di Caslino d’Erba. L’applicazione dell’aliquota agevolata ha decorrenza dalla data di residenza, 5,7 per mille, (cinque/7 per mille).
d) 6,5 per mille, (sei/5 per mille) abitazioni locate a persone non residenti nel comune di Caslino d’Erba.
e) 6,5 per mille, (sei/5 per mille) – ALIQUOTA ORDINARIA - tutti gli altri immobili.
q pensionati ed altri soggetti il cui nucleo familiare sia formato da una sola persona con un reddito non superiore a euro 7.565,00 lordi .
q pensionati ed altri soggetti il cui nucleo familiare sia composto da due persone con un reddito complessivo non superiore a euro 13.679,00 lordi .
IL PRESIDENTE |
IL SEGRETARIO COMUNALE |
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Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo
Comune il giorno ______________________________ e vi rimarrà affisso quindici giorni consecutivi
(art. 124 T.U.E.L. N. 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’ 3^ comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Addì, ....................
IL SEGRETARIO COMUNALE