OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI PER L’ANNO 2006.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo in data 18 agosto 2000 n. 267;
Ritenuto
provvedere alla determinazione delle aliquote ICI per l’anno 2006 rilevando che a seguito dell’approvazione del T.U. 18.08.2000 n. 267, all’art. 42, comma 2 – lett. f) – la competenza della determinazione dell’aliquota dei tributi locali è stata espressamente ricondotta alla Giunta Comunale;
Considerato che l’art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 istitutivo della suddetta imposta, stabilisce che l’aliquota va determinata anno per anno, e che in caso contrario essa va applicata nella misura minima;
Dato inoltre atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta:
- l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o agli alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
- l’aliquota può essere determinata in misura ridotta comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
- la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in euro 103,29;
- l’imposta dovuta ad unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l’importo della detrazione di euro 103,29 può essere elevato fino a euro 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale;
- limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione può essere stabilita in misura superiore a euro 258,23; in tal caso non può essere stabilita un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- i Comuni possano considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
Delibera di G.C. n. del
- i Comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interessi artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti ala realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
- i Comuni possono deliberare aliquote più favorevoli, anche derogando al limite minimo del 4 per mille, per i proprietari che concedono a titolo di locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dall’articolo 2 comma 3 della legge 09.12.1998 n. 431 (contratti tipo); possono inoltre, se identificati tra i comuni di cui all’art. 1 del D.L. 30.12.1988, n. 551, convertito con modificazioni dalla legge 29.02.1989, n. 61 (Comuni con alta tensione abitativa), prevedere un’aliquota anche superiore al 7 per mille, non oltre il 9 per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
Considerato che la Giunta Comunale proponente ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina dell’imposta producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’Ente:
- nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni, ed in particolare dei soggetti d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
-in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
Ritenuto pertanto:
di determinare le aliquote ici per l’anno 2006 nel modo seguente:
- Abitazioni principali e pertinenze 5,7 per mille, (cinque/7 per mille).
- Abitazioni locate a residenti che le utilizzano come abitazione principale con regolare contratto d’affitto assoggettato a registrazione e relative pertinenze, 5,7 per mille, (cinque/7 per mille).
- Abitazioni concesse in comodato o uso gratuito a parenti entro il I° grado (genitori/figli) residenti nel comune di Caslino d’Erba. L’applicazione dell’aliquota agevolata ha decorrenza dalla data di residenza, 5,7 per mille, (cinque/7 per mille).
- 6,5 per mille, (sei/5 per mille) abitazioni locate a persone non residenti nel comune di Caslino d’Erba.
- 6,5 per mille, (sei/5 per mille) tutti gli altri immobili.
Di determinare in euro 103,29 (diconsi centotre/29) l’importo della detrazione per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale.
Di determinare in euro 180,76 (diconsi centottanta/76) l’importo della detrazione per le unita’ immobiliari possedute da soggetti che abbiano i seguenti requisiti:
- pensionati ed altri soggetti il cui nucleo familiare sia formato da una sola persona con un reddito non superiore a euro 7.300 lordi .
- pensionati ed altri soggetti il cui nucleo familiare sia composto da due persone con un reddito complessivo non superiore a euro 13.200 lordi .
Di considerare adibita ad abitazione principale l’unita’ immobiliare posseduta a titolo di proprieta’ o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Delibera di G.C. n. del
Dato atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della L. 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento, ai fini I.C.I.;
Ritenuta la propria competenza sul punto ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. f) – del Testo Unico n. 267/2000;
Ritenuto di poter accogliere le proposte e di far proprie le motivazioni formulate a sostegno delle stesse, considerando sia le effettive esigenze di bilancio che le implicazioni di carattere economico-sociale derivanti dall’applicazione della stessa imposta;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio amministrativo-finanziario;
Vista la legge 23/12/05 n. 266;
Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il Testo Unico D.Lgs 267/2000;
Con quattro voti favorevoli ed un voto astenuto (Pontiggia)
DELIBERA
- DI DETERMINARE LE ALIQUOTE ICI PER L’ANNO 2006 NEL MODO SEGUENTE:
- Abitazioni principali e pertinenze 5,7 per mille, (cinque/7 per mille).
- Abitazioni locate a residenti che le utilizzano come abitazione principale con regolare contratto d’affitto assoggettato a registrazione e relative pertinenze, 5,7 per mille, (cinque/7 per mille).
- Abitazioni concesse in comodato o uso gratuito a parenti entro il I° grado (genitori/figli) residenti nel comune di Caslino d’Erba. L’applicazione dell’aliquota agevolata ha decorrenza dalla data di residenza, 5,7 per mille, (cinque/7 per mille).
- 6,5 per mille, (sei/5 per mille) abitazioni locate a persone non residenti nel comune di Caslino d’Erba.
- 6,5 per mille, (sei/5 per mille) tutti gli altri immobili.
- DI DETERMINARE IN EURO 103,29 (DICONSI CENTOTRE/29) L’IMPORTO DELLA DETRAZIONE PER L’UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE.
- DI DETERMINARE IN EURO 180,76 (DICONSI CENTOTTANTA/76) L’IMPORTO DELLA DETRAZIONE PER LE UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA SOGGETTI CHE ABBIANO I SEGUENTI REQUISITI:
- pensionati ed altri soggetti il cui nucleo familiare sia formato da una sola persona con un reddito non superiore a euro 7.300 lordi .
- pensionati ed altri soggetti il cui nucleo familiare sia composto da due persone con un reddito complessivo non superiore a euro 13.200 lordi .
- DI CONSIDERARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE L’UNITA’ IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA’ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCANO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI LOCATA.
Delibera di G.C. n. del
- DI DARE ATTO CHE NELLA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DI CUI AL PUNTO 1), NONCHE’ NELLA DEFINIZIONE DELLA DETRAZIONE DI EURO 180,760 , SONO STATE TENUTE PRESENTI LE ESIGENZE DI EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE DEL COMUNE E CHE I PROVVEDIMENTI SOPRA DISPOSTI RISPETTANO TALE EQUILIBRIO.
- DI DISPORRE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE SIA PUBBLICATA PER ESTRATTO NELLA GAZZETTA UFFICIALE.
- DI COMUNICARE IN ELENCO L’OGGETTO DELLA PRESENTE DELIBERA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI CONTESTUALMENTE ALLA SUA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 125 DEL T.U. N. 267/2000.
- DI DICHIARARE , AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 134, QUARTO COMMA, DEL T.U. 267/2000, MEDIANTE SEPARATE ED UNANIME VOTAZIONE FAVOREVOLE RESA PER ALZATA DI MANO, IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, DATA L’URGENZA DI PROVVEDERE SUBITO IN MERITO.