IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON DELIBERAZIONE CC N. 11 DEL 13.03.2008 HA FISSATO PER L’ANNO 2008 LE SEGUENTI ALIQUOTE I.C.I.:
- 3% (TRE PER MILLE)
l'aliquota da applicare a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.
- 5% (CINQUE PER MILLE) l'aliquota da applicare con la detrazione di € 145,00
alle seguenti tipologie di immobili:
· Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo,
· Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
· Unità immobiliare, non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
· Unità immobiliari di pertinenza all’abitazione principale intendendosi come tali box, depositi, autorimesse. L’agevolazione e’ però limitata esclusivamente a non più di una pertinenza per ciascuna abitazione principale.
- un ulteriore detrazione per abitazione principale pari all’1,33 per mille della base imponibile, secondo le disposizioni dell’art. 1 commi 5-6-7 della Legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008);
- 5% (CINQUE PER MILLE) senza alcuna detrazione
l'aliquota da applicare alle unità immobiliari concesse in uso gratuito da persone fisiche a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale.
Il titolare dell’immobile, soggetto passivo dell’imposta e’ tenuto a comunicare annualmente al Comune, entro lo stesso termine di versamento dell’acconto I.C.I., l’applicazione della suddetta aliquota agevolata, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ , pena la decadenza del beneficio.
- 6% (SEI PER MILLE)
l'aliquota da applicare alle aree edificabili e terreni agricoli;
- 7% (SETTE PER MILLE)
l'aliquota da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni principali ed in caso di più pertinenze, esclusa quella dell’abitazione principale.