IL COMMISSARIO PREFETTIZIO  CON DELIBERAZIONE CC N. 11 DEL  13.03.2008 HA FISSATO PER L’ANNO 2008 LE SEGUENTI ALIQUOTE  I.C.I.:

 

- 3%   (TRE PER MILLE)

l'aliquota da applicare a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero  volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.

 

- 5%   (CINQUE PER MILLE)    l'aliquota  da  applicare  con la   detrazione   di   € 145,00

  alle seguenti tipologie di immobili:

·       Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo,

·       Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

·       Unità immobiliare, non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

·       Unità immobiliari di pertinenza all’abitazione principale intendendosi come tali box, depositi, autorimesse. L’agevolazione  e’ però limitata esclusivamente a non più di una pertinenza per ciascuna abitazione principale.

 

- un ulteriore detrazione per abitazione principale pari all’1,33 per mille della base imponibile, secondo le disposizioni dell’art. 1 commi 5-6-7 della Legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008);

 

- 5%   (CINQUE PER MILLE)  senza  alcuna   detrazione

l'aliquota da applicare alle unità immobiliari concesse in uso gratuito da persone fisiche a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale.

Il titolare dell’immobile, soggetto passivo dell’imposta  e’ tenuto a comunicare annualmente al Comune,  entro lo stesso termine di versamento dell’acconto I.C.I., l’applicazione della suddetta aliquota agevolata, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ , pena la decadenza del beneficio.

 

- 6%   (SEI PER MILLE)

l'aliquota da applicare  alle aree edificabili e terreni agricoli;

 

- 7%   (SETTE PER MILLE)

l'aliquota da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni principali ed in caso di più pertinenze, esclusa quella dell’abitazione principale.