COMUNE DI CASSNA RIZZARDI

PROVINCIA DI COMO

 

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 07.02.2006 IN MATERIA DI ALIQUOTE E DETRAZIONI  ICI PER L'ANNO 2006.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Omissis…….

 

 

DELIBERA

 

 

 1) di fissare, per l'anno 2006 le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.) istituita con D.Lgs. 30.12.1992 n. 504:

 

- 3%   (tre per mille)

l'aliquota da applicare a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero  volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.

 

- 5% (cinque per mille) l'aliquota da applicare con la detrazione di € 145,00 alle seguenti tipologie di immobili:

 

·      Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo,

·      Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

·      Unità immobiliare, non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

·      Unità immobiliari di pertinenza all’abitazione principale intendendosi come tali box, depositi, autorimesse. L’agevolazione  e’ però limitata esclusivamente a non più di una pertinenza per ciascuna abitazione principale.

 

- 5%   (cinque per mille)  senza  alcuna   detrazione

l'aliquota da applicare alle unità immobiliari concesse in uso gratuito da persone fisiche a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale.

Il titolare dell’immobile, soggetto passivo dell’imposta  e’ tenuto a comunicare annualmente al Comune,  entro lo stesso termine di versamento dell’acconto I.C.I., l’applicazione della suddetta aliquota agevolata, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ , pena la decadenza del beneficio.

 

- 6%   (sei per mille)

l'aliquota da applicare  alle aree edificabili e terreni agricoli;

 

- 7%   (sette per mille)

l'aliquota da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni principali ed in caso di più pertinenze, esclusa quella dell’abitazione principale;

 

2) di darsi atto che l'introito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra verrà iscritto nel Bilancio di Previsione 2006 alla risorsa 1.01.0010 delle Entrate;

 

3) di stabilire le seguenti sanzioni amministrative:

 

 

a) per omessa presentazione della

    dichiarazione o denuncia                                                         100% del tributo dovuto con un

                                                                                                     minimo di  € 51,65

 

b) per denuncia o dichiarazione infedele                                     50% del maggior tributo dovuto

 

c) per errori ed omissioni nella dichiarazione

    o denuncia che attengono ad elementi

    non incidenti sull'ammontare dell'imposta                                51,65    

 

4) di pubblicare la stessa per estratto sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze  ai sensi dell'art. 1 comma 1, lettera s), numeri 1-2  del D.Lgs. n. 506 del  30.12.1999;

 

CON  SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 DEL D. LGS. N. 267/2000.