IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il titolo I, capo I del D.Lgs. 31/12/1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’istituzione, a decorrere dall’anno 1993, dell’imposta comunale sugli immobili;
DATO atto che:
- presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili, di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- soggetti passivi sono i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi,
- l’imposta è riscossa da ciascun Comune per gli immobili la cui superficie insiste sul territorio del Comune stesso;
VISTO il regolamento comunale I.C.I. approvato con delibera di C.C. n. 6 del 15.04.2005 e modificato con delibera di C.C. n. 4/2006;
Visto il comma 53 dell'art.3, della Legge 23.12.1996, n.662, che ha sostituito l’art.6 della Legge 31.12.1992, n.504, introducendo, fra l’altro, la possibilità di differenziare l’aliquota entro i limiti del 4 per mille e 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, prevedendo inoltre che l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopi di lucro;
Visto il comma 55 dell'art. 3, della Legge 23.12.1996, n.662, che ha sostituito l’art.8 della Legge 31.12.1992, n.504, ai sensi del quale, fra l’altro, si è stabilito che
“A decorrere dall’anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1, dell’art.6, della Legge 504/92, l’imposta dovuta per l’unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%, in alternativa l’importo di L. 200.000 di cui al comma 2, dell’art.8, della L. 504/92, può essere elevato fino a L. 500.000 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio”;
Visto l’art.3 del D.L. 11.03.1997, n.50;
Atteso che, per l’anno 2007, la deliberazione che stabilisce l’aliquota d’imposta deve essere adottata entro i termini di deliberazione del bilancio di previsione, ed in funzione dello stesso;
Dato atto che il comma 2 dell'articolo 6 del regolamento comunale I.C.I., approvato con delibera di consiglio comunale n. 6/2005 e modificato con delibera di C.C. n. 4/2006, prevede: "l'aliquota deve essere deliberata, salvo diversa disposizione di legge, in misura non superiore al 7 per mille, salvo non risultino applicabili, a scelta dell’Amministrazione comunale, le penalizzazioni acconsentite dal comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 431/1998, e può essere diversificata, entro tale limite, con riferimento a casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati, o di fabbricati ex rurali siano essi stati oggetto di recupero edilizio o meno; l'aliquota può essere diversificata in rapporto alle diverse tipologie dei fabbricati, alle destinazioni d'uso degli stessi e alle capacità contributive dei titolari dei fabbricati, con aliquota anche inferiore al 4 per mille, per incentivare la realizzazione di obiettivi prefissati dalla giunta comunale";
Il sindaco, prima di passare la parola all’assessore al bilancio, fa alcune precisazioni sulle modalità di gestione, fino ad ora affidata all’esterno, a ditta specializzata. Per evitare situazioni che si sono verificate nel recente passato l’amministrazione ha scelto di gestire dal 2007 internamente con un pool di dipendenti e con una consulenza esterna occasionale. Interviene il consigliere Giovio Luciano dicendo che l’incarico che l’amministrazione precedente ha dato alla ditta esterna è stato fatto anche un lavoro per fare gli accertamenti e che sicuramente il comune ha incassato i soldi per l’accertamento e che il pagamento alla ditta era dato in base all’accertamento fatto. Si fa cenno anche alla possibilità dell’emanare le bollette con le cifre indicate come l’anno precedente ma si dovrà fare una valutazione perché ci sono problemi di natura tecnica per l’installazione del nuovo programma per fare l’accertamento e la verifica ICI d’ufficio. Prende la parola l’assessore esterno al bilancio e illustra il punto all’ordine del giorno e informa che le aliquote i.c.i. sono state confermate come quelle dell’anno scorso; continua dicendo che le tariffe applicate nel comune di Carlazzo sono tra le più basse rispetto a quelle applicate dai comuni vicini, si potrà nel tempo prevedere maggiore detrazione per la prima casa.
Al termine della discussione;
Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:
- reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d’Istituto;
- assicurare l’equilibrio del bilancio 2007;
- di confermare e determinare, per l’anno 2007, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle misure di cui al prospetto che segue:
5,5 per mille |
Aliquota ordinaria |
5 per mille |
Aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per quelle ad esse equiparate dal vigente regolamento comunale e per le relative pertinenze |
2,5 per mille |
Fabbricati ubicati in aree non residenziali: Aliquota per i fabbricati ex rurali, che durante gli anni hanno subito delle sostanziali ristrutturazioni, finalizzate all’abitazione anche se solo saltuaria degli stessi (rifacimento del tetto o pavimentazione o creazione di servizi igienici o perlinatura dei sottotetti ecc.) perdendo quindi la caratteristica di stalla o cascina o fienile o abitazione fatiscente, ubicati in aree non residenziali e prive di accesso ai servizi pubblici essenziali di acqua e luce |
1 per mille |
Fabbricati ubicati in aree non residenziali: Aliquota per i fabbricati ex rurali, che hanno mantenuto inalterata la caratteristica di ruralità, di stalla, di cascina, di fienile o di abitazione fatiscente, prive di accesso ai servizi pubblici essenziali di acqua e luce |
2,5 per mille |
Fabbricati ubicati nei centri abitati o zone A: aliquote per i fabbricati ex rurali, che hanno mantenuto inalterata la caratteristica di ruralità, di stalla, di cascina, di fienile o di abitazione fatiscente, prive di accesso ai servizi pubblici essenziali di acqua e luce |
Ritenuto altresì, di determinare la detrazione dell’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e a quelle ad essa equiparate in Euro 125,00;
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti del d.l. 8.8.1996 n.437, nonché delle norme di cui all’art.58 comma 3 ultimo periodo, del decr. Lgs.vo n. 446/1997;
Visto il D.L. del 24.12.2003 n. 355 art. 23, e successive modifiche e integrazioni;
Visto che, per effetto del combinato disposto dall’art.42 c.2 lettera f) e 48 del T.U. n.267/2000, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta Comunale e per l’anno 2007 la Legge 296/06 prevede che le modifiche o la conferma I.C.I. è di competenza del consiglio comunale;
Visto il parere favorevole espresso in merito dal Responsabile del servizio ai sensi di Legge;
Visto lo Statuto;
Vista la Legge n. 296/06;
Con il seguente risultato di votazione: Presenti n. 12 consiglieri: voti favorevoli n. 12; voti contrari n. 0; astenuti n. 0;
1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2) Di confermare e determinare per l’anno 2007 le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili ( I.C.I.) nelle misure di cui al prospetto che segue:
- 5,5 per mille: aliquota ordinaria;
- 5 per mille: aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per quelle ad esse equiparate dal vigente regolamento comunale e per le relative pertinenze;
- 2,5 per mille: Fabbricati ubicati in aree non residenziali: aliquota per i fabbricati ex rurali, che durante gli anni hanno subito delle sostanziali ristrutturazioni, finalizzate all’abitazione anche se solo saltuaria degli stessi (rifacimento del tetto o pavimentazione o creazione di servizi igienici o perlinatura dei sottotetti ecc.) perdendo quindi la caratteristica di stalla o cascina o fienile o abitazione fatiscente, ubicati in aree non residenziali e prive di accesso ai servizi pubblici essenziali di acqua e luce;
- 1 per mille: Fabbricati ubicati in zone non residenziali: aliquota per i fabbricati ex rurali, che hanno mantenuto inalterata la caratteristica di ruralità, di stalla, di cascina, di fienile o di abitazione fatiscente, prive di accesso ai servizi pubblici essenziali di acqua e luce;
- 2,5 per mille: Fabbricati ubicati nei centri abitati o zone A: aliquota per i fabbricati ex rurali, che hanno mantenuto inalterata la caratteristica di ruralità, di stalla, di cascina, di fienile o di abitazione fatiscente, prive di accesso ai servizi pubblici essenziali di acqua e luce.
3) Di determinare e confermare, ai sensi dell’art.8, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992, n.504, come sostituito dall’art.3, comma 55, della Legge 23.12.1996, n.662 e dell’art.58, comma 3, del D.Lgs. n.446/97, n.50, la detrazione dell’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e a quelle ad essa equiparate in Euro 125,00;
4) Di dare atto che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote, come sopra determinate, non sarà inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato;
5) Di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla G.U.R.I. ai sensi del 4 comma dell’art. 58 del D.Lgs 446/97;
6) Di dare ampio mandato al funzionario Responsabile I.C.I. per l’adozione di tutti gli atti gestionali, esecutivi, necessari per l’attuazione concreta del presente provvedimento;
Il sindaco propone di dichiarare, ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs 267/2000, il presente atto immediatamente eseguibile; si passa alla votazione che dà il seguente risultato: presenti e votanti nr. 12: di cui astenuti nr.0; voti favorevoli nr. 12 ; voti contrari nr. 0;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dichiara, ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs 267/2000, il presente atto immediatamente eseguibile.
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