LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il titolo I, capo I del D.Lgs. 31/12/1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’istituzione, a decorrere dall’anno 1993, dell’imposta comunale sugli immobili;

DATO atto che:

VISTO il regolamento comunale I.C.I. approvato con delibera di C.C. n. 6 del 15.04.2005;

Visto il comma 53 dell'art.3, della Legge 23.12.1996, n.662, che ha sostituito l’art.6 della Legge 31.12.1992, n.504, introducendo, fra l’altro, la possibilità di differenziare l’aliquota entro i limiti del 4 per mille e 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, prevedendo inoltre che l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopi di lucro;

Visto il comma 55 dell'art. 3, della Legge 23.12.1996, n.662, che ha sostituito l’art.8 della Legge 31.12.1992, n.504, ai sensi del quale, fra l’altro, si è stabilito che

"A decorrere dall’anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1, dell’art.6, della Legge 504/92, l’imposta dovuta per l’unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%, in alternativa l’importo di L. 200.000 di cui al comma 2, dell’art.8, della L. 504/92, può essere elevato fino a L. 500.000 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio";

Visto l’art.3 del D.L. 11.03.1997, n.50;

Atteso che, per l’anno 2006, la deliberazione che stabilisce l’aliquota d’imposta deve essere adottata entro i termini di deliberazione del bilancio di previsione, ed in funzione dello stesso;

Dato atto che il comma 2 dell'articolo 6 del regolamento comunale I.C.I., approvato con delibera di consiglio comunale n. 6/2005, prevede: "l'aliquota deve essere deliberata, salvo diversa disposizione di legge, in misura non superiore al 7 per mille, salvo non risultino applicabili, a scelta della giunta comunale, le penalizzazioni acconsentite dal comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 431/1998, e può essere diversificata, entro tale limite, con riferimento a casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati, o di fabbricati ex rurali siano essi stati oggetto di recupero edilizio o meno; l'aliquota può essere diversificata in rapporto alle diverse tipologie dei fabbricati, alle destinazioni d'uso degli stessi e alle capacità contributive dei titolari dei fabbricati, con aliquota anche inferiore al 4 per mille, per incentivare la realizzazione di obiettivi prefissati dalla giunta comunale";

Fabbricati ubicati in aree non residenziali: Aliquota per i fabbricati ex rurali, che hanno mantenuto inalterata la caratteristica di ruralità, di stalla, di cascina, di fienile o di abitazione fatiscente, prive di accesso ai servizi pubblici essenziali di acqua e luce:

Considerato che sul territorio comunale si trovano diversi rustici che versano in pessimo stato di conservazione, causato da un progressivo abbandono del territorio montano e trasmettono una sensazione di degrado e quindi privo di attrazione. Per L’Amministrazione comunale definire una tariffa agevolata per queste tipologie è utile anche per promuovere un servizio a presidio del territorio e valorizzazione della zona montana. Favorire il recupero di questi rustici diminuisce le condizioni di disagio e serve a impedire il completo spopolamento di questi luoghi e rappresenta anche un’iniziativa di Protezione Civile a difesa del suolo e a tutela del paesaggio, nello stesso tempo si individua e si promuove un censimento mirato alla salvaguardia del territorio. Il Piano di Governo del Territorio che l’Amministrazione comunale ha in itinere attiverà apposita normativa per il recupero di queste aree disagiate ed ulteriori forme di incentivazione (per esempio esenzioni di oneri e costi di costruzioni) purchè il ripristino di questi luoghi avvenga in modo conservativo, nel rispetto delle tipologie, utilizzando idonei materiali di costruzione;

Considerata in questo contesto la volontà di riconfermare le aliquote I.C.I. già previste per l’anno 2005 relativamente ai fabbricati ex rurali, la maggior parte dei quali attualmente non utilizzati e mancanti di tutti i servizi essenziali, l’aliquota del 2,50 per mille è rapportata di fatto al 50% di quella prevista per la prima casa, mentre l’aliquota dell’1 per mille riguarda esclusivamente tipologie di rustici degradati che necessitano uno stimolo e un sopporto da parte dell’Ente pubblico ai fini di un loro recupero, per il raggiungimento delle finalità sopra evidenziate;

Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:

5,5 per mille

Aliquota ordinaria

5 per mille

Aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per quelle ad esse equiparate dal vigente regolamento comunale e per le relative pertinenze

2,5 per mille

Fabbricati ubicati in aree non residenziali: Aliquota per i fabbricati ex rurali, che durante gli anni hanno subito delle sostanziali ristrutturazioni, finalizzate all’abitazione anche se solo saltuaria degli stessi (rifacimento del tetto o pavimentazione o creazione di servizi igienici o perlinatura dei sottotetti ecc.) perdendo quindi la caratteristica di stalla o cascina o fienile o abitazione fatiscente, ubicati in aree non residenziali e prive di accesso ai servizi pubblici essenziali di acqua e luce

1 per mille

Fabbricati ubicati in aree non residenziali: Aliquota per i fabbricati ex rurali, che hanno mantenuto inalterata la caratteristica di ruralità, di stalla, di cascina, di fienile o di abitazione fatiscente, prive di accesso ai servizi pubblici essenziali di acqua e luce

2,5 per mille

Fabbricati ubicati nei centri abitati o zone A: aliquote per i fabbricati ex rurali, che hanno mantenuto inalterata la caratteristica di ruralità, di stalla, di cascina, di fienile o di abitazione fatiscente, prive di accesso ai servizi pubblici essenziali di acqua e luce

 

Ritenuto altresì, di determinare la detrazione dell’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e a quelle ad essa equiparate in Euro 125,00;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti del d.l. 8.8.1996 n.437, nonché delle norme di cui all’art.58 comma 3 ultimo periodo, del decr. Lgs.vo n. 446/1997;

Visto il D.L. del 24.12.2003 n. 355 art. 23, e successive modifiche e integrazioni;

Visto che, per effetto del combinato disposto dall’art.42 c.2 lettera f) e 48 del T.U. n.267/2000, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta Comunale;

Affermata la propria competenza a deliberare in merito quale mero atto di indirizzo ai sensi dell’art. 49 c.1 del decreto legislativo n. 267/00;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

  1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di determinare per l’anno 2006 le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili ( I.C.I.) nelle misure di cui al prospetto che segue:

  1. Di determinare, ai sensi dell’art.8, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992, n.504, come sostituito dall’art.3, comma 55, della Legge 23.12.1996, n.662 e dell’art.58, comma 3, del D.Lgs. n.446/97, n.50, la detrazione dell’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e a quelle ad essa equiparate in Euro 125,00;
  2. Di dare atto che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote, come sopra determinate, non sarà inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato;
  3. Di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla G.U.R.I. ai sensi del 4 comma dell’art. 58 del D.Lgs 446/97;
  4. Di dare ampio mandato al funzionario responsabile i.c.i. per l’adozione di tutti gli atti gestionali, esecutivi, necessari per l’attuazione concreta del presente provvedimento;
  5. Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, c.4, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000.

**************

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il titolo I, capo I del D.Lgs. 31/12/1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’istituzione, a decorrere dall’anno 1993, dell’imposta comunale sugli immobili;

DATO atto che:

VISTO il regolamento comunale I.C.I. approvato con delibera di C.C. n. 6 del 15.04.2005;

Visto il comma 53 dell'art.3, della Legge 23.12.1996, n.662, che ha sostituito l’art.6 della Legge 31.12.1992, n.504, introducendo, fra l’altro, la possibilità di differenziare l’aliquota entro i limiti del 4 per mille e 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, prevedendo inoltre che l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopi di lucro;

Visto il comma 55 dell'art. 3, della Legge 23.12.1996, n.662, che ha sostituito l’art.8 della Legge 31.12.1992, n.504, ai sensi del quale, fra l’altro, si è stabilito che

"A decorrere dall’anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1, dell’art.6, della Legge 504/92, l’imposta dovuta per l’unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%, in alternativa l’importo di L. 200.000 di cui al comma 2, dell’art.8, della L. 504/92, può essere elevato fino a L. 500.000 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio";

Visto l’art.3 del D.L. 11.03.1997, n.50;

Atteso che, per l’anno 2006, la deliberazione che stabilisce l’aliquota d’imposta deve essere adottata entro i termini di deliberazione del bilancio di previsione, ed in funzione dello stesso;

Dato atto che il comma 2 dell'articolo 6 del regolamento comunale I.C.I., approvato con delibera di consiglio comunale n. 6/2005, prevede: "l'aliquota deve essere deliberata, salvo diversa disposizione di legge, in misura non superiore al 7 per mille, salvo non risultino applicabili, a scelta della giunta comunale, le penalizzazioni acconsentite dal comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 431/1998, e può essere diversificata, entro tale limite, con riferimento a casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati, o di fabbricati ex rurali siano essi stati oggetto di recupero edilizio o meno; l'aliquota può essere diversificata in rapporto alle diverse tipologie dei fabbricati, alle destinazioni d'uso degli stessi e alle capacità contributive dei titolari dei fabbricati, con aliquota anche inferiore al 4 per mille, per incentivare la realizzazione di obiettivi prefissati dalla giunta comunale";

Fabbricati ubicati in aree non residenziali: Aliquota per i fabbricati ex rurali, che hanno mantenuto inalterata la caratteristica di ruralità, di stalla, di cascina, di fienile o di abitazione fatiscente, prive di accesso ai servizi pubblici essenziali di acqua e luce:

Considerato che sul territorio comunale si trovano diversi rustici che versano in pessimo stato di conservazione, causato da un progressivo abbandono del territorio montano e trasmettono una sensazione di degrado e quindi privo di attrazione. Per L’Amministrazione comunale definire una tariffa agevolata per queste tipologie è utile anche per promuovere un servizio a presidio del territorio e valorizzazione della zona montana. Favorire il recupero di questi rustici diminuisce le condizioni di disagio e serve a impedire il completo spopolamento di questi luoghi e rappresenta anche un’iniziativa di Protezione Civile a difesa del suolo e a tutela del paesaggio, nello stesso tempo si individua e si promuove un censimento mirato alla salvaguardia del territorio. Il Piano di Governo del Territorio che l’Amministrazione comunale ha in itinere attiverà apposita normativa per il recupero di queste aree disagiate ed ulteriori forme di incentivazione (per esempio esenzioni di oneri e costi di costruzioni) purchè il ripristino di questi luoghi avvenga in modo conservativo, nel rispetto delle tipologie, utilizzando idonei materiali di costruzione;

Considerata in questo contesto la volontà di riconfermare le aliquote I.C.I. già previste per l’anno 2005 relativamente ai fabbricati ex rurali, la maggior parte dei quali attualmente non utilizzati e mancanti di tutti i servizi essenziali, l’aliquota del 2,50 per mille è rapportata di fatto al 50% di quella prevista per la prima casa, mentre l’aliquota dell’1 per mille riguarda esclusivamente tipologie di rustici degradati che necessitano uno stimolo e un sopporto da parte dell’Ente pubblico ai fini di un loro recupero, per il raggiungimento delle finalità sopra evidenziate;

Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:

5,5 per mille

Aliquota ordinaria

5 per mille

Aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per quelle ad esse equiparate dal vigente regolamento comunale e per le relative pertinenze

2,5 per mille

Fabbricati ubicati in aree non residenziali: Aliquota per i fabbricati ex rurali, che durante gli anni hanno subito delle sostanziali ristrutturazioni, finalizzate all’abitazione anche se solo saltuaria degli stessi (rifacimento del tetto o pavimentazione o creazione di servizi igienici o perlinatura dei sottotetti ecc.) perdendo quindi la caratteristica di stalla o cascina o fienile o abitazione fatiscente, ubicati in aree non residenziali e prive di accesso ai servizi pubblici essenziali di acqua e luce

1 per mille

Fabbricati ubicati in aree non residenziali: Aliquota per i fabbricati ex rurali, che hanno mantenuto inalterata la caratteristica di ruralità, di stalla, di cascina, di fienile o di abitazione fatiscente, prive di accesso ai servizi pubblici essenziali di acqua e luce

2,5 per mille

Fabbricati ubicati nei centri abitati o zone A: aliquote per i fabbricati ex rurali, che hanno mantenuto inalterata la caratteristica di ruralità, di stalla, di cascina, di fienile o di abitazione fatiscente, prive di accesso ai servizi pubblici essenziali di acqua e luce

 

Ritenuto altresì, di determinare la detrazione dell’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e a quelle ad essa equiparate in Euro 125,00;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti del d.l. 8.8.1996 n.437, nonché delle norme di cui all’art.58 comma 3 ultimo periodo, del decr. Lgs.vo n. 446/1997;

Visto il D.L. del 24.12.2003 n. 355 art. 23, e successive modifiche e integrazioni;

Visto che, per effetto del combinato disposto dall’art.42 c.2 lettera f) e 48 del T.U. n.267/2000, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta Comunale;

Affermata la propria competenza a deliberare in merito quale mero atto di indirizzo ai sensi dell’art. 49 c.1 del decreto legislativo n. 267/00;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

  1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di determinare per l’anno 2006 le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili ( I.C.I.) nelle misure di cui al prospetto che segue:

  1. Di determinare, ai sensi dell’art.8, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992, n.504, come sostituito dall’art.3, comma 55, della Legge 23.12.1996, n.662 e dell’art.58, comma 3, del D.Lgs. n.446/97, n.50, la detrazione dell’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e a quelle ad essa equiparate in Euro 125,00;
  2. Di dare atto che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote, come sopra determinate, non sarà inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato;
  3. Di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla G.U.R.I. ai sensi del 4 comma dell’art. 58 del D.Lgs 446/97;
  4. Di dare ampio mandato al funzionario responsabile i.c.i. per l’adozione di tutti gli atti gestionali, esecutivi, necessari per l’attuazione concreta del presente provvedimento;
  5. Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, c.4, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000.

**************

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il titolo I, capo I del D.Lgs. 31/12/1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’istituzione, a decorrere dall’anno 1993, dell’imposta comunale sugli immobili;

DATO atto che:

VISTO il regolamento comunale I.C.I. approvato con delibera di C.C. n. 6 del 15.04.2005;

Visto il comma 53 dell'art.3, della Legge 23.12.1996, n.662, che ha sostituito l’art.6 della Legge 31.12.1992, n.504, introducendo, fra l’altro, la possibilità di differenziare l’aliquota entro i limiti del 4 per mille e 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, prevedendo inoltre che l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopi di lucro;

Visto il comma 55 dell'art. 3, della Legge 23.12.1996, n.662, che ha sostituito l’art.8 della Legge 31.12.1992, n.504, ai sensi del quale, fra l’altro, si è stabilito che

"A decorrere dall’anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1, dell’art.6, della Legge 504/92, l’imposta dovuta per l’unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%, in alternativa l’importo di L. 200.000 di cui al comma 2, dell’art.8, della L. 504/92, può essere elevato fino a L. 500.000 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio";

Visto l’art.3 del D.L. 11.03.1997, n.50;

Atteso che, per l’anno 2006, la deliberazione che stabilisce l’aliquota d’imposta deve essere adottata entro i termini di deliberazione del bilancio di previsione, ed in funzione dello stesso;

Dato atto che il comma 2 dell'articolo 6 del regolamento comunale I.C.I., approvato con delibera di consiglio comunale n. 6/2005, prevede: "l'aliquota deve essere deliberata, salvo diversa disposizione di legge, in misura non superiore al 7 per mille, salvo non risultino applicabili, a scelta della giunta comunale, le penalizzazioni acconsentite dal comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 431/1998, e può essere diversificata, entro tale limite, con riferimento a casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati, o di fabbricati ex rurali siano essi stati oggetto di recupero edilizio o meno; l'aliquota può essere diversificata in rapporto alle diverse tipologie dei fabbricati, alle destinazioni d'uso degli stessi e alle capacità contributive dei titolari dei fabbricati, con aliquota anche inferiore al 4 per mille, per incentivare la realizzazione di obiettivi prefissati dalla giunta comunale";

Fabbricati ubicati in aree non residenziali: Aliquota per i fabbricati ex rurali, che hanno mantenuto inalterata la caratteristica di ruralità, di stalla, di cascina, di fienile o di abitazione fatiscente, prive di accesso ai servizi pubblici essenziali di acqua e luce:

Considerato che sul territorio comunale si trovano diversi rustici che versano in pessimo stato di conservazione, causato da un progressivo abbandono del territorio montano e trasmettono una sensazione di degrado e quindi privo di attrazione. Per L’Amministrazione comunale definire una tariffa agevolata per queste tipologie è utile anche per promuovere un servizio a presidio del territorio e valorizzazione della zona montana. Favorire il recupero di questi rustici diminuisce le condizioni di disagio e serve a impedire il completo spopolamento di questi luoghi e rappresenta anche un’iniziativa di Protezione Civile a difesa del suolo e a tutela del paesaggio, nello stesso tempo si individua e si promuove un censimento mirato alla salvaguardia del territorio. Il Piano di Governo del Territorio che l’Amministrazione comunale ha in itinere attiverà apposita normativa per il recupero di queste aree disagiate ed ulteriori forme di incentivazione (per esempio esenzioni di oneri e costi di costruzioni) purchè il ripristino di questi luoghi avvenga in modo conservativo, nel rispetto delle tipologie, utilizzando idonei materiali di costruzione;

Considerata in questo contesto la volontà di riconfermare le aliquote I.C.I. già previste per l’anno 2005 relativamente ai fabbricati ex rurali, la maggior parte dei quali attualmente non utilizzati e mancanti di tutti i servizi essenziali, l’aliquota del 2,50 per mille è rapportata di fatto al 50% di quella prevista per la prima casa, mentre l’aliquota dell’1 per mille riguarda esclusivamente tipologie di rustici degradati che necessitano uno stimolo e un sopporto da parte dell’Ente pubblico ai fini di un loro recupero, per il raggiungimento delle finalità sopra evidenziate;

Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:

5,5 per mille

Aliquota ordinaria

5 per mille

Aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per quelle ad esse equiparate dal vigente regolamento comunale e per le relative pertinenze

2,5 per mille

Fabbricati ubicati in aree non residenziali: Aliquota per i fabbricati ex rurali, che durante gli anni hanno subito delle sostanziali ristrutturazioni, finalizzate all’abitazione anche se solo saltuaria degli stessi (rifacimento del tetto o pavimentazione o creazione di servizi igienici o perlinatura dei sottotetti ecc.) perdendo quindi la caratteristica di stalla o cascina o fienile o abitazione fatiscente, ubicati in aree non residenziali e prive di accesso ai servizi pubblici essenziali di acqua e luce

1 per mille

Fabbricati ubicati in aree non residenziali: Aliquota per i fabbricati ex rurali, che hanno mantenuto inalterata la caratteristica di ruralità, di stalla, di cascina, di fienile o di abitazione fatiscente, prive di accesso ai servizi pubblici essenziali di acqua e luce

2,5 per mille

Fabbricati ubicati nei centri abitati o zone A: aliquote per i fabbricati ex rurali, che hanno mantenuto inalterata la caratteristica di ruralità, di stalla, di cascina, di fienile o di abitazione fatiscente, prive di accesso ai servizi pubblici essenziali di acqua e luce

 

Ritenuto altresì, di determinare la detrazione dell’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e a quelle ad essa equiparate in Euro 125,00;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti del d.l. 8.8.1996 n.437, nonché delle norme di cui all’art.58 comma 3 ultimo periodo, del decr. Lgs.vo n. 446/1997;

Visto il D.L. del 24.12.2003 n. 355 art. 23, e successive modifiche e integrazioni;

Visto che, per effetto del combinato disposto dall’art.42 c.2 lettera f) e 48 del T.U. n.267/2000, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta Comunale;

Affermata la propria competenza a deliberare in merito quale mero atto di indirizzo ai sensi dell’art. 49 c.1 del decreto legislativo n. 267/00;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

  1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di determinare per l’anno 2006 le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili ( I.C.I.) nelle misure di cui al prospetto che segue:

  1. Di determinare, ai sensi dell’art.8, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992, n.504, come sostituito dall’art.3, comma 55, della Legge 23.12.1996, n.662 e dell’art.58, comma 3, del D.Lgs. n.446/97, n.50, la detrazione dell’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e a quelle ad essa equiparate in Euro 125,00;
  2. Di dare atto che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote, come sopra determinate, non sarà inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato;
  3. Di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla G.U.R.I. ai sensi del 4 comma dell’art. 58 del D.Lgs 446/97;
  4. Di dare ampio mandato al funzionario responsabile i.c.i. per l’adozione di tutti gli atti gestionali, esecutivi, necessari per l’attuazione concreta del presente provvedimento;
  5. Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, c.4, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000.

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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il titolo I, capo I del D.Lgs. 31/12/1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’istituzione, a decorrere dall’anno 1993, dell’imposta comunale sugli immobili;

DATO atto che:

  • presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili, di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • soggetti passivi sono i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi,
  • l’imposta è riscossa da ciascun Comune per gli immobili la cui superficie insiste sul territorio del Comune stesso;

VISTO il regolamento comunale I.C.I. approvato con delibera di C.C. n. 6 del 15.04.2005;

Visto il comma 53 dell'art.3, della Legge 23.12.1996, n.662, che ha sostituito l’art.6 della Legge 31.12.1992, n.504, introducendo, fra l’altro, la possibilità di differenziare l’aliquota entro i limiti del 4 per mille e 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, prevedendo inoltre che l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopi di lucro;

Visto il comma 55 dell'art. 3, della Legge 23.12.1996, n.662, che ha sostituito l’art.8 della Legge 31.12.1992, n.504, ai sensi del quale, fra l’altro, si è stabilito che

"A decorrere dall’anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1, dell’art.6, della Legge 504/92, l’imposta dovuta per l’unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%, in alternativa l’importo di L. 200.000 di cui al comma 2, dell’art.8, della L. 504/92, può essere elevato fino a L. 500.000 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio";

Visto l’art.3 del D.L. 11.03.1997, n.50;

Atteso che, per l’anno 2006, la deliberazione che stabilisce l’aliquota d’imposta deve essere adottata entro i termini di deliberazione del bilancio di previsione, ed in funzione dello stesso;

Dato atto che il comma 2 dell'articolo 6 del regolamento comunale I.C.I., approvato con delibera di consiglio comunale n. 6/2005, prevede: "l'aliquota deve essere deliberata, salvo diversa disposizione di legge, in misura non superiore al 7 per mille, salvo non risultino applicabili, a scelta della giunta comunale, le penalizzazioni acconsentite dal comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 431/1998, e può essere diversificata, entro tale limite, con riferimento a casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati, o di fabbricati ex rurali siano essi stati oggetto di recupero edilizio o meno; l'aliquota può essere diversificata in rapporto alle diverse tipologie dei fabbricati, alle destinazioni d'uso degli stessi e alle capacità contributive dei titolari dei fabbricati, con aliquota anche inferiore al 4 per mille, per incentivare la realizzazione di obiettivi prefissati dalla giunta comunale";

  • Tariffa agevolata 1 per mille

Fabbricati ubicati in aree non residenziali: Aliquota per i fabbricati ex rurali, che hanno mantenuto inalterata la caratteristica di ruralità, di stalla, di cascina, di fienile o di abitazione fatiscente, prive di accesso ai servizi pubblici essenziali di acqua e luce:

Considerato che sul territorio comunale si trovano diversi rustici che versano in pessimo stato di conservazione, causato da un progressivo abbandono del territorio montano e trasmettono una sensazione di degrado e quindi privo di attrazione. Per L’Amministrazione comunale definire una tariffa agevolata per queste tipologie è utile anche per promuovere un servizio a presidio del territorio e valorizzazione della zona montana. Favorire il recupero di questi rustici diminuisce le condizioni di disagio e serve a impedire il completo spopolamento di questi luoghi e rappresenta anche un’iniziativa di Protezione Civile a difesa del suolo e a tutela del paesaggio, nello stesso tempo si individua e si promuove un censimento mirato alla salvaguardia del territorio. Il Piano di Governo del Territorio che l’Amministrazione comunale ha in itinere attiverà apposita normativa per il recupero di queste aree disagiate ed ulteriori forme di incentivazione (per esempio esenzioni di oneri e costi di costruzioni) purchè il ripristino di questi luoghi avvenga in modo conservativo, nel rispetto delle tipologie, utilizzando idonei materiali di costruzione;

Considerata in questo contesto la volontà di riconfermare le aliquote I.C.I. già previste per l’anno 2005 relativamente ai fabbricati ex rurali, la maggior parte dei quali attualmente non utilizzati e mancanti di tutti i servizi essenziali, l’aliquota del 2,50 per mille è rapportata di fatto al 50% di quella prevista per la prima casa, mentre l’aliquota dell’1 per mille riguarda esclusivamente tipologie di rustici degradati che necessitano uno stimolo e un sopporto da parte dell’Ente pubblico ai fini di un loro recupero, per il raggiungimento delle finalità sopra evidenziate;

Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:

  • reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d’Istituto;
  • assicurare l’equilibrio del bilancio 2006;
  • di poter determinare, per l’anno 2006, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle misure di cui al prospetto che segue:

5,5 per mille

Aliquota ordinaria

5 per mille

Aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per quelle ad esse equiparate dal vigente regolamento comunale e per le relative pertinenze

2,5 per mille

Fabbricati ubicati in aree non residenziali: Aliquota per i fabbricati ex rurali, che durante gli anni hanno subito delle sostanziali ristrutturazioni, finalizzate all’abitazione anche se solo saltuaria degli stessi (rifacimento del tetto o pavimentazione o creazione di servizi igienici o perlinatura dei sottotetti ecc.) perdendo quindi la caratteristica di stalla o cascina o fienile o abitazione fatiscente, ubicati in aree non residenziali e prive di accesso ai servizi pubblici essenziali di acqua e luce

1 per mille

Fabbricati ubicati in aree non residenziali: Aliquota per i fabbricati ex rurali, che hanno mantenuto inalterata la caratteristica di ruralità, di stalla, di cascina, di fienile o di abitazione fatiscente, prive di accesso ai servizi pubblici essenziali di acqua e luce

2,5 per mille

Fabbricati ubicati nei centri abitati o zone A: aliquote per i fabbricati ex rurali, che hanno mantenuto inalterata la caratteristica di ruralità, di stalla, di cascina, di fienile o di abitazione fatiscente, prive di accesso ai servizi pubblici essenziali di acqua e luce

 

Ritenuto altresì, di determinare la detrazione dell’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e a quelle ad essa equiparate in Euro 125,00;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti del d.l. 8.8.1996 n.437, nonché delle norme di cui all’art.58 comma 3 ultimo periodo, del decr. Lgs.vo n. 446/1997;

Visto il D.L. del 24.12.2003 n. 355 art. 23, e successive modifiche e integrazioni;

Visto che, per effetto del combinato disposto dall’art.42 c.2 lettera f) e 48 del T.U. n.267/2000, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta Comunale;

Affermata la propria competenza a deliberare in merito quale mero atto di indirizzo ai sensi dell’art. 49 c.1 del decreto legislativo n. 267/00;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

  1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di determinare per l’anno 2006 le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili ( I.C.I.) nelle misure di cui al prospetto che segue:

  • 5,5 per mille: aliquota ordinaria;
  • 5 per mille: aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per quelle ad esse equiparate dal vigente regolamento comunale e per le relative pertinenze;
  • 2,5 per mille: Fabbricati ubicati in aree non residenziali: aliquota per i fabbricati ex rurali, che durante gli anni hanno subito delle sostanziali ristrutturazioni, finalizzate all’abitazione anche se solo saltuaria degli stessi (rifacimento del tetto o pavimentazione o creazione di servizi igienici o perlinatura dei sottotetti ecc.) perdendo quindi la caratteristica di stalla o cascina o fienile o abitazione fatiscente, ubicati in aree non residenziali e prive di accesso ai servizi pubblici essenziali di acqua e luce;
  • 1 per mille: Fabbricati ubicati in zone non residenziali: aliquota per i fabbricati ex rurali, che hanno mantenuto inalterata la caratteristica di ruralità, di stalla, di cascina, di fienile o di abitazione fatiscente, prive di accesso ai servizi pubblici essenziali di acqua e luce;
  • 2,5 per mille: Fabbricati ubicati nei centri abitati o zone A: aliquota per i fabbricati ex rurali, che hanno mantenuto inalterata la caratteristica di ruralità, di stalla, di cascina, di fienile o di abitazione fatiscente, prive di accesso ai servizi pubblici essenziali di acqua e luce.

  1. Di determinare, ai sensi dell’art.8, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992, n.504, come sostituito dall’art.3, comma 55, della Legge 23.12.1996, n.662 e dell’art.58, comma 3, del D.Lgs. n.446/97, n.50, la detrazione dell’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e a quelle ad essa equiparate in Euro 125,00;
  2. Di dare atto che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote, come sopra determinate, non sarà inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato;
  3. Di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla G.U.R.I. ai sensi del 4 comma dell’art. 58 del D.Lgs 446/97;
  4. Di dare ampio mandato al funzionario responsabile i.c.i. per l’adozione di tutti gli atti gestionali, esecutivi, necessari per l’attuazione concreta del presente provvedimento;
  5. Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, c.4, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000.

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