LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il titolo I, capo I del D.Lgs. 31/12/1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’istituzione, a decorrere dall’anno 1993, dell’imposta comunale sugli immobili;
DATO atto che:
- presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili, di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- soggetti passivi sono i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi,
- l’imposta è riscossa da ciascun Comune per gli immobili la cui superficie insiste sul territorio del Comune stesso;
VISTO il regolamento comunale I.C.I. approvato con delibera di C.C. n. 6 del 15.04.2005;
Visto il comma 53 dell'art.3, della Legge 23.12.1996, n.662, che ha sostituito l’art.6 della Legge 31.12.1992, n.504, introducendo, fra l’altro, la possibilità di differenziare l’aliquota entro i limiti del 4 per mille e 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, prevedendo inoltre che l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopi di lucro;
Visto il comma 55 dell'art. 3, della Legge 23.12.1996, n.662, che ha sostituito l’art.8 della Legge 31.12.1992, n.504, ai sensi del quale, fra l’altro, si è stabilito che
“A decorrere dall’anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1, dell’art.6, della Legge 504/92, l’imposta dovuta per l’unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%, in alternativa l’importo di L. 200.000 di cui al comma 2, dell’art.8, della L. 504/92, può essere elevato fino a L. 500.000 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio”;
Visto l’art.3 del D.L. 11.03.1997, n.50;
Atteso che, per l’anno 2005, la deliberazione che stabilisce l’aliquota d’imposta deve essere adottata entro i termini di deliberazione del bilancio di previsione, ed in funzione dello stesso;
Dato atto che il comma 2 dell'articolo 6 del regolamento comunale i.c.i., approvato con delibera di consiglio comunale n. 6/2005, prevede: "l'aliquota deve essere deliberata, salvo diversa disposizione di legge, in misura non superiore al 7 per mille, salvo non risultino applicabili, a scelta della giunta comunale, le penalizzazioni acconsentite dal comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 431/1998, e può essere diversificata, entro tale limite, con riferimento a casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati, o di fabbricati ex rurali siano essi stati oggetto di recupero edilizio o meno; l'aliquota può essere diversificata in rapporto alle diverse tipologie dei fabbricati, alle destinazioni d'uso degli stessi e alle capacità contributive dei titolari dei fabbricati, con aliquota anche inferiore al 4 per mille, per incentivare la realizzazione di obiettivi prefissati dalla giunta comunale"
Visto il verbale della riunione della commissione tecnico - urbanistica del 30.04.2005 con le proposte delle aliquote i.c.i. per l'anno 2005;
Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:
- reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d’Istituto;
- assicurare l’equilibrio del bilancio 2005;
- di poter determinare, per l’anno 2005, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle misure di cui al prospetto che segue:
5,5 per mille |
Aliquota ordinaria |
5 per mille |
Aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per quelle ad esse equiparate dal vigente regolamento comunale e per le relative pertinenze |
2,5 per mille |
Fabbricati ubicati in aree non residenziali: Aliquota per i fabbricati ex rurali, che durante gli anni hanno subito delle sostanziali ristrutturazioni, finalizzate all’abitazione anche se solo saltuaria degli stessi (rifacimento del tetto o pavimentazione o creazione di servizi igienici o perlinatura dei sottotetti ecc.) perdendo quindi la caratteristica di stalla o cascina o fienile o abitazione fatiscente, ubicati in aree non residenziali e prive di accesso ai servizi pubblici essenziali di acqua e luce |
1 per mille |
Fabbricati ubicati in aree non residenziali: Aliquota per i fabbricati ex rurali, che hanno mantenuto inalterata la caratteristica di ruralità, di stalla, di cascina, di fienile o di abitazione fatiscente, prive di accesso ai servizi pubblici essenziali di acqua e luce |
2,5 per mille |
Fabbricati ubicati nei centri abitati o zone A: aliquote per i fabbricati ex rurali, che hanno mantenuto inalterata la caratteristica di ruralità, di stalla, di cascina, di fienile o di abitazione fatiscente, prive di accesso ai servizi pubblici essenziali di acqua e luce |
Ritenuto altresì, di determinare la detrazione dell’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e a quelle ad essa equiparate in Euro 125,00;
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti del d.l. 8.8.1996 n.437, nonché delle norme di cui all’art.58 comma 3 ultimo periodo, del decr. Lgs.vo n. 446/1997;
Visto che, per effetto del combinato disposto dall’art.42 c.2 lettera f) e 48 del T.U. n.267/2000, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta Comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/00;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge;
1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2) Di determinare per l’anno 2005 le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili ( I.C.I.) nelle misure di cui al prospetto che segue:
- 5,5 per mille: aliquota ordinaria;
- 5 per mille: aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per quelle ad esse equiparate dal vigente regolamento comunale e per le relative pertinenze;
- 2,5 per mille: Fabbricati ubicati in aree non residenziali: aliquota per i fabbricati ex rurali, che durante gli anni hanno subito delle sostanziali ristrutturazioni, finalizzate all’abitazione anche se solo saltuaria degli stessi (rifacimento del tetto o pavimentazione o creazione di servizi igienici o perlinatura dei sottotetti ecc.) perdendo quindi la caratteristica di stalla o cascina o fienile o abitazione fatiscente, ubicati in aree non residenziali e prive di accesso ai servizi pubblici essenziali di acqua e luce;
- 1 per mille: Fabbricati ubicati in zone non residenziali: aliquota per i fabbricati ex rurali, che hanno mantenuto inalterata la caratteristica di ruralità, di stalla, di cascina, di fienile o di abitazione fatiscente, prive di accesso ai servizi pubblici essenziali di acqua e luce;
- 2,5 per mille: Fabbricati ubicati nei centri abitati o zone A: aliquota per i fabbricati ex rurali, che hanno mantenuto inalterata la caratteristica di ruralità, di stalla, di cascina, di fienile o di abitazione fatiscente, prive di accesso ai servizi pubblici essenziali di acqua e luce.
3) Di determinare, ai sensi dell’art.8, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992, n.504, come sostituito dall’art.3, comma 55, della Legge 23.12.1996, n.662 e dell’art.58, comma 3, del D.Lgs. n.446/97, n.50, la detrazione dell’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e a quelle ad essa equiparate in Euro 125,00;
4) Di dare atto che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote, come sopra determinate, non sarà inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato;
5) Di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla G.U.R.I. ai sensi del 4 comma dell’art. 58 del D.Lgs 446/97;
6) Di dare ampio mandato al Responsabile del servizio per l’adozione di tutti gli atti gestionali, esecutivi, necessari per l’attuazione concreta del presente provvedimento;
7) Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, c.4, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000.
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