OGGETTO:   DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI ANNO 2011. ADEGUAMENTO ISTAT DEL VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELL’APPLICAZIONE I.C.I. ANNO 2011

 

Appello iniziaile delle ore 21.15 – assegnati ed in carica 17. Presenti 16, assenti 1.

 

Il Sindaco invita il Vicesindaco arch. Pafundo ad illustrare il punto all’ordine del giorno.

 

Il Vicesindaco arch. Donato Pafundo spiega che si tratta di approvare gli adeguamenti ISTAT relativi alla determinazione del valore in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini ICI e riferisce che  la variazione che si propone di applicare  è  del 1,6%. Riferisce che relativamente alla determinazione delle aliquote ICI per l’anno 2011, la proposta della Giunta Comunale che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale è quella di mantenere invariata, nella misura del 4,0 per mille, l’aliquota I.C.I.  per le unità adibite ad abitazione principale e per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai sensi del vigente Regolamento ICI e  nella misura del 6,6 per mille l’aliquota  I.C.I. per tutte le altre tipologie abitative, fabbricati e terreni.

 

Registrazione interrotta.

 

Il Sindaco chiede se ci sono osservazioni.

 

Il Consigliere Allevi Roberto del gruppo Pro Civitate dice che l’Amministrazione propone l’adeguamento istat dell’1,6%, ma che potrebbero essere fatti ragionamenti diversi. Non sa se tra architetti si ragiona su questa cosa, ma se si aumenta il valore in comune commercio delle aree edificabili, al proprietario viene voglia di edificare. E’ un’ipotesi in una revisione strategica della tassazione, così si mette una tassa che incentiva a costruire.

 

Il Consigliere Toppi Serafino del gruppo Avanti Insieme dice che non c’è connessione tra pagamento delle tasse e l’edificare, sono rapporti totalmente differenti.

 

Il Vicesindaco arch. Pafundo Donato dice che il Comune di Carimate non è nella situazione di dire edifico per non pagare l’ICI. La situazione  è cambiata, ci sono metri cubi inedificati ed i proprietari non sfruttano la volumetria residua.

 

Il Consigliere Seroldi Matteo dice che questa Amministrazione può essere giustificata solo al 50%, che rispetto ai comuni limitrofi nel Comune di Carimate ci sono soprattutto seconde case e che la fortuna di Carimate e che è un polmone verde. Aggiunge che oggi è difficile abbassare le tasse e che forse se non fossero stati spesi soldi pubblici in opere, come ad esempio il parcheggio sotterraneo, alquanto discutibili la tassazione potrebbe essere inferiore. Riferisce che nei Comuni limitrofi le aliquote sono più basse e che come Amministratori bisognerebbe essere più attenti.

 

Il Vicesindaco arch. Pafundo Donato risponde che non è vero che la tassazione dei Comuni limitrofi è inferiore e che ad esempio nel Comune di Figino l’aliquota ordinaria è del 7 per mille.

 

Il Sindaco precisa che le aliquote del Comune di Carimate sono rimaste invariate.

 

Il Consigliere Toppi Serafino del gruppo Avanti Insieme dice che è una favola che le seconde case siano migliaia e precisa che l’aliquota riferita all’abitazione principale è al 4 per mille e che le seconde case sono state più tassate giustamente.

 

Il Sindaco chiede se ci sono osservazioni e pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge Finanziaria 2007) in base al quale << Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno>>;

 

VISTO l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, che così dispone <<Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo (…) Il termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, sentita al Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze>>;

 

VISTO infine l’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 504/1992, come modificato dal comma 56, dell’art. 1, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), in base al quale <<L’aliquota (ICI) è stabilità dal consiglio comunale (…)>>;

 

RICONOSCIUTA la propria competenza;

 

RICHIAMATA la propria deliberazione nr. 13 in data 17.04.2010, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Determinazione  aliquote I.C.I. – Imposta Comunale sugli immobili – Anno 2010, adeguamento istat del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione I.C.I.”.

 

VISTO l’art. 1, comma 1, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito nella Legge 24 luglio 2008, n. 126, che stabilisce che a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’I.C.I. l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Sono escluse dall’imposta anche le unità assimilate all’abitazione principale dal Comune con regolamento o delibera. Sono altresì escluse le abitazioni del coniuge separato o divorziato non assegnatario dell’alloggio coniugale, nonché quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, quelle assegnate dagli IACP. Sono invece escluse dal beneficio fiscale le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1, A8 ed A9;

 

RITENUTO di:

 

§         mantenere invariata, nella misura del 4,0 per mille, l’aliquota I.C.I.  per le unità adibite ad abitazione principale e per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai sensi del vigente Regolamento ICI;

§         mantenere invariata, nella misura del 6,6 per mille, l’aliquota  I.C.I. per tutte le altre tipologie abitative, fabbricati e terreni,

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 in data 25 febbraio 2002, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: <<Integrazione Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili>>, con la quale fra l’altro, venivano determinati i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, come stabiliti dal comma  5 dell’art. 5, del decreto legislativo 504/92, per zone omogenee, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

 

DATO ATTO che, ai sensi del punto 4 del dispositivo della predetta deliberazione consiliare 04/2002, <<gli importi dei valori venali di comune commercio delle aree fabbricabili si riferiscono all’anno in corso e per determinare il valore delle aree edificabili per gli anni passati e per quelli futuri si applicheranno decrementi o aumenti sulla base delle percentuali stabilite dall’ISTAT>>;

 

RITENUTO, ai fini dell’adeguamento di cui al punto precedente, di applicare ai valori già fissati per l’anno 2010 con propria deliberazione  n. 13/2010  la variazione ISTAT pari al 1,6% approvando la seguente tabella:

 

ZONA P.R.U.G.

VALORE

MINIMO EURO/MQ

VALORE MINIMO EURO/MQ

 

ANNO 2010

ANNO 2011

DOPO ADEGUAMENTO ISTAT (1,6%)

A1 - A2

61,54

62,52

B1

69,82

70,94

B2

67,43

68,51

C1 - C2 - C3 - C4

80,44

81,73

D1

73,34

74,51

D2

71,00

72,14

D3

69,82

70,94

Aree soggette a vincolo di uso pubblico con vocazione edificatoria (es. fascia di  rispetto stradale, fascia di rispetto pozzi per acqua, ecc.)

13,02

13,23

Per le aree inserite in Piani Attuativi si applica una riduzione dei valori sopra riportati pari al 5%.

 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Tributi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 267/00, in ordine alla regolarità contabile e tecnica del presente provvedimento;

 

CON voti 15 a favore e 2 astenuti (Anomali, Seroldi) resi per alzata dimano dai 17 componenti del Consiglio Comunale presenti in aula almomento della votazione (dopo l’appello di inizio seduta è entrato in aula il Consigliere Stock portando a 17 il numero dei componenti presenti),

           

DELIBERA

 

1.      per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati, di determinare per l’anno 2011  l’aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

§         4,0 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai sensi del vigente Regolamento ICI;

§         6,6 per mille per tutte le altre tipologie abitative, fabbricati e terreni;

 

 

2.      di dare atto che, al fine di ridurre al minimo l’insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, come stabiliti dal comma 5 dell’art. 5 del decreto legislativo 504/1992, per zone omogenee, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, sono rideterminati per l’anno 2011 applicando, ai valori stabiliti per l’annualità precedente con propria deliberazione n. 13/2010 l’incremento previsto dall’indice ISTAT,  approvando gli importi indicati nella tabella che segue:

 

ZONA P.R.U.G.

VALORE

MINIMO EURO/MQ

VALORE MINIMO EURO/MQ

 

ANNO 2010

ANNO 2011

DOPO ADEGUAMENTO ISTAT (1,6%)

A1 - A2

61,54

62,52

B1

69,82

70,94

B2

67,43

68,51

C1 - C2 - C3 - C4

80,44

81,73

D1

73,34

74,51

D2

71,00

72,14

D3

69,82

70,94

Aree soggette a vincolo di uso pubblico con vocazione edificatoria (es. fascia di  rispetto stradale, fascia di rispetto pozzi per acqua, ecc.)

13,02

13,23

Per le aree inserite in Piani Attuativi si applica una riduzione dei valori sopra riportati pari al 5%.

 

 

3.      di demandare al responsabile del procedimento gli adempimenti necessari alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet Ministero delle Finanze, ai sensi del D.M. del 31/6/2002 e della trasmissione della presente deliberazione, entro giorni trenta dalla data di esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Politiche Fiscali - Ufficio Federalismo Fiscale;

 

4.      di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Tributi e che lo stesso avrà termine entro 30 giorni.

 

 

 

Successivamente,

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

CON voti unanimi favorevoli,

 

 

D E L I B E R A

 

 

§         di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.