OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI ANNO 2009. ADEGUAMENTO ISTAT DEL VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELL’APPLICAZIONE I.C.I. ANNO 2009.
Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno e comunica che le tariffe ICI e l’aliquota per l’addizionale comunale all’irpef devono essere approvate prima dell’approvazione del Bilancio. Il Sindaco spiega quindi che, si tratta di un adempimento di legge e che le aliquote ICI per l’anno 2009 rimangono invariate nella misura del 4,0 per mille, l’aliquota I.C.I. per le unità adibite ad abitazione principale e per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai sensi del vigente Regolamento ICI e nella misura del 6,6 per mille l’aliquota I.C.I. per tutte le altre tipologie abitative, fabbricati e terreni. Il Sindaco illustra poi gli adeguamenti ISTAT relativi alla determinazione del valore in comune commercio delle aree fabbricabili, sempre ai fini ICI e riferisce che nella bozza che è stata distribuita c’è un errore in quanto è stato preso a riferimento la variazione ISTAT del mese di novembre e non la media di tutto l’anno, la variazione che si propone di applicare è quindi del 3,4% e non del 2,6%.
Il Consigliere Allevi Franco chiede cosa viene modificato.
Il Sindaco illustra gli importi dei valori delle aree rettificati. Il Sindaco precisa infine che si prende atto che con legge è stata abolita l’ici sulla prima casa con le esclusioni delle categorie catastali A1, A8 ed A9 .
Il Sindaco chiede se ci sono osservazioni.
Il Consigliere Allevi Roberto chiede se deve rimanere tutto invariato.
Il Sindaco risponde che la legge ha bloccato per tre anni la possibilità di aumentare i tributi comunali.
Il Consigliere Allevi Roberto chiede se non valeva la pena ridurre l’ci per esempio per le attività produttive sapendo che si è in una situazione di crisi economica e che il 2009 sarà un anno, come dicono gli esperti, pesante per l’economia anche nella nostra zona. Il Consigliere Allevi Roberto dice di fare questa proposta anche se sa che ritoccare al ribasso l’ici per gli stabilimenti non rende florida la loro situazione,ma che sarebbe stato un segno di attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale verso la loro situazione produttiva. Aggiunge di non sapere il quantitativo che gli stabilimenti del comune di Carimate pagano in totale come ici, ma che la diminuzione dell’aliquota sarebbe stato un segnale utile ai fini come minimo della vicinanza della Amministrazione Comunale nei confronti di questi problemi. Propone, infine, che eventualmente se non si può aumentare altro, la minore entrata ici dalle aziende potrebbe essere compensata con il taglio da qualche altra parte .
Il Sindaco risponde che come principio può anche condividerlo però i conti sono questi ed è stato tagliato dove si è potuto tagliare tutto.
L’Assessore Castelli dice che il problema di ridurre l’aliquota ici per le aziende presuppone uno studio esatto, perché prima di sbilanciarsi bisognerebbe sapere quanto incide sul bilancio questa riduzione, in quanto se si decide di fare la diminuzione solo sull’industria e poi si scopre che si riduce metà del bilancio, allora poi ci sono seri problemi da un punto di vista dei conti. Se ci fosse stata la possibilità di manovrare sull’ aumento dell’ addizionale irpef o altre cose, cioè se fosse stato possibile controbilanciare la riduzione per favorire una certa categoria rispetto ad altre logiche , allora la cosa sarebbe stata fattibile. L’Assessore Castelli aggiunge che alcune aziende pagano l’ici all’interno del bilancio in base al valore non catastale ma al valore messo a bilancio e altre aziende pagano sul valore catastale e quindi questo è un altro elemento di incognito che andrebbe analizzato. L’Assessore Castelli dice che quindi la riduzione può essere presa in considerazione ma che prima va valutato quanto e cosa esattamente incide sul bilancio .
Il Sindaco chiede se ci sono osservazioni e pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge Finanziaria 2007) in base al quale << Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno>>;
VISTO l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, che così dispone <
VISTO infine l’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 504/1992, come modificato dal comma 56, dell’art. 1, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), in base al quale <
RICONOSCIUTA la propria competenza;
RICHIAMATA la propria deliberazione nr. 3 in data 29.02.2008, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Determinazione aliquote I.C.I. – Imposta Comunale sugli immobili – Anno 2008. adeguamento istat del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione I.C.I.”.
VISTO l’art. 1, comma 1, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito nella Legge 24 luglio 2008, n. 126, che stabilisce che a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’I.C.I. l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Sono escluse dall’imposta anche le unità assimilate all’abitazione principale dal Comune con regolamento o delibera. Sono altresì escluse le abitazioni del coniuge separato o divorziato non assegnatario dell’alloggio coniugale, nonché quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, quelle assegnate dagli IACP. Sono invece escluse dal beneficio fiscale le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1, A8 ed A9;
RITENUTO di:
§ mantenere invariata, nella misura del 4,0 per mille, l’aliquota I.C.I. per le unità adibite ad abitazione principale e per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai sensi del vigente Regolamento ICI;
§ mantenere invariata, nella misura del 6,6 per mille, l’aliquota I.C.I. per tutte le altre tipologie abitative, fabbricati e terreni,
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 in data 25 febbraio 2002, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: <
DATO ATTO che, ai sensi del punto 4 del dispositivo della predetta deliberazione consiliare 04/2002, <
RITENUTO, ai fini dell’adeguamento di cui al punto precedente, di applicare ai valori già fissati per l’anno 2008 con propria deliberazione n. 3/2008 la variazione ISTAT pari al 3,4% approvando la seguente tabella:
ZONA P.R.U.G. |
VALORE MINIMO EURO/MQ |
VALORE MINIMO EURO/MQ |
|
ANNO 2008 |
ANNO 2009 DOPO ADEGUAMENTO ISTAT (3,4%) |
A1 - A2 |
58,81 |
60,81 |
B1 |
66,72 |
68,99 |
B2 |
64,44 |
66,63 |
C1 - C2 - C3 - C4 |
76,88 |
79,49 |
D1 |
70,09 |
72,47 |
D2 |
67,85 |
70,16 |
D3 |
66,72 |
68,99 |
Aree soggette a vincolo di uso pubblico con vocazione edificatoria (es. fascia di rispetto stradale, fascia di rispetto pozzi per acqua, ecc.) |
12,45 |
12,87 |
Per le aree inserite in Piani Attuativi si applica una riduzione dei valori sopra riportati pari al 5%. |
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Tributi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 267/00, in ordine alla regolarità contabile e tecnica del presente provvedimento;
CON voti 9 a favore e 03 contrari (Allevi Roberto, Allevi Franco, Corti Massimiliano);
DELIBERA
1. per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati, di determinare per l’anno 2009 l’aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:
§ 4,0 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai sensi del vigente Regolamento ICI;
§ 6,6 per mille per tutte le altre tipologie abitative, fabbricati e terreni;
2. di dare atto che, al fine di ridurre al minimo l’insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, come stabiliti dal comma 5 dell’art. 5 del decreto legislativo 504/1992, per zone omogenee, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, sono rideterminati per l’anno 2008 applicando, ai valori stabiliti per l’annualità precedente con propria deliberazione n. 3/2007 l’incremento previsto dall’indice ISTAT, approvando gli importi indicati nella tabella che segue:
ZONA P.R.U.G. |
VALORE MINIMO EURO/MQ |
VALORE MINIMO EURO/MQ |
|
ANNO 2008 |
ANNO 2009 DOPO ADEGUAMENTO ISTAT (3,4%) |
A1 - A2 |
58,81 |
60,81 |
B1 |
66,72 |
68,99 |
B2 |
64,44 |
66,63 |
C1 - C2 - C3 - C4 |
76,88 |
79,49 |
D1 |
70,09 |
72,47 |
D2 |
67,85 |
70,16 |
D3 |
66,72 |
68,99 |
Aree soggette a vincolo di uso pubblico con vocazione edificatoria (es. fascia di rispetto stradale, fascia di rispetto pozzi per acqua, ecc.) |
12,45 |
12,87 |
Per le aree inserite in Piani Attuativi si applica una riduzione dei valori sopra riportati pari al 5%. |
3. di demandare al responsabile del procedimento gli adempimenti necessari alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet Ministero delle Finanze, ai sensi del D.M. del 31/6/2002 e della trasmissione della presente deliberazione, entro giorni trenta dalla data di esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Politiche Fiscali - Ufficio Federalismo Fiscale;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Tributi e che lo stesso avrà termine entro 90 giorni.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON voti 9 a favore e 03 contrari (Allevi Roberto, Allevi Franco, Corti Massimiliano);
D E L I B E R A
§ di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.