DELIBERA C.C. N. 18 DEL 31/03/2008
OGGETTO: I.C.I. ANNO 2008. ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
- Richiamata la deliberazione C.C. n. 7 del 05/03/2007 nella quale sono state approvate le aliquote e le agevolazioni ICI per l’anno 2007;
- Visto il Regolamento per l’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione di C.C. n. 69 del 01/12/1998, modificato con delibera C.C. n. 2 del 24/1/2002, modificato con delibera di C.C. n. 6 del 05/03/2007 e modificato con delibera di C.C. n. 17 del 31/03/2008 che prevede all’art. 1 che il Consiglio Comunale determina per le zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili e all’art. 2 la diversificazione delle aliquote;
- Richiamata la deliberazione di C.C. n. 16 del 13/02/1999 che ha fissato i valori di cui all’art. 1 del Regolamento ICI;
- Vista la lettera dell’Ufficio Tecnico del 5/02/2008 nella quale vengono indicati i valori delle aree fabbricabili aggiornati per zone omogenee;
- Visto l’art. 1 comma 169 della Legge n.296/2006 il quale stabilisce che gli Enti Locali deliberino le aliquote e le tariffe delle imposte comunali entro la data di approvazione del bilancio;
- Visto l’art. 1 comma 156 della L.296/2006 il quale prevede che le aliquote ICI debbano essere stabilite dal Consiglio Comunale;
- Viso che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2008 è stato fissato al 31/03/2008 con Decreto del Ministero dell’Interno del 20/12/2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 31/12/2007;
- Vista
- Considerato che deve essere assicurato per l’anno 2008, sulla base delle previsioni contenute nel bilancio, un gettito pari a Euro 1.381.000,00;
- Visto il D. Lgs. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni ;
- Visto il D. Lgs. 446/1997;
- Visto l’art. 1, comma 165, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) che stabilisce che gli Enti Locali devono determinare la misura degli interessi sulle somma a debito e a credito;
- Acquisito il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/8/2000;
con voto
1) di approvare le aliquote e le agevolazioni I.C.I. per l’anno 2008 così come segue:
a) 5,5%o abitazione principale e relative pertinenze;
- case locate con regolare contratto di affitto annuale registrato a persone residenti nel Comune di Canzo; l’applicazione dell’aliquota agevolata ha decorrenza dalla data della residenza;
- pertinenze delle case locate con regolare contratto d’affitto annuale registrato a persone residenti nel Comune di Canzo; l’applicazione dell’aliquota agevolata ha decorrenza dalla data della residenza
- case concesse in comodato d’uso gratuito a parenti entro il 1° grado (genitori-figli) residenti nel Comune di Canzo; l’applicazione dell’aliquota agevolata ha decorrenza dalla data della residenza.
- Pertinenze delle case concesse in comodato d’uso gratuito a parenti entro il 1° grado (genitori – figli) residenti nel Comune di Canzo; l’applicazione dell’aliquota agevolata ha decorrenza dalla data della residenza.
b) 7%o - case locate a persone non residenti nel Comune di Canzo;
- tutti gli altri immobili non indicati nella precedente ipotesi.
c) nei casi di ristrutturazione di cui al Legge n. 457/78 art. 31 c.1 lett. c).d) e), di immobili ubicati nel centro storico, così com'è individuato secondo la disciplina urbanistica vigente, si applica un'aliquota agevolata per cinque anni effettivi dalla data d'ultimazione lavori .
Tale aliquota agevolata è determinata per l’anno 2008:
· 4 ‰ per l’abitazione principale e sue pertinenze
· 5,5 ‰ per l’unità immobiliare adibita ad abitazione secondaria;
Si demanda alle deliberazioni successive, che disciplineranno le aliquote ICI fino l'anno 2012, la definizione dell’aliquota agevolata da applicarsi anno per anno.
d) nei casi di installazione di strumenti tecnologici che contribuiscono al risparmio energetico con impianto solare termico su immobili ubicati nel comune di Canzo, si applica l’aliquota agevolata per cinque anni effettivi dalla data di ultimazione dei lavori.
Tale aliquota agevolata è determinata per l’anno 2008:
· 4 ‰ per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
· 5,5 ‰ per l’unità immobiliare adibita ad abitazione secondaria;
Si demanda alle deliberazioni successive, che disciplineranno le aliquote ICI fino l'anno 2012, la definizione dell’aliquota agevolata da applicarsi anno per anno.
2) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 504/92 l’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
3) di stabilire per l’anno 2008 il valore delle aree fabbricabili ai sensi dell’art. 1, 2° comma del vigente regolamento I.C.I.:
ZONE OMOGENEE |
VALORE AREE FABBRICABILI |
Residenziali |
Euro 123,00/ mq |
Produttive |
Euro 85,00 / mq |
Commerciali |
Euro 149,00/ mq |
Turistiche |
Euro 149,00/ mq |
4) di fissare in Euro 104,00 la detrazione d'imposta da applicare alle unità immobiliari adibite alla prima casa. La detrazione d'imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è aumentata a Euro 208,00 limitatamente ai soggetti che si trovano in situazione di disagio economico-sociale, determinato dalla presenza nel nucleo familiare di un soggetto portatore d’invalidità superiore al 70%.
5) Di stabilire, ai sensi dell’art.1 comma 165, Legge 296 del 27/12/2006 che la misura degli interessi, a credito e a debito , sia pari al tasso legale.