DELIBERA N. 7 DEL C.C. DEL 05/03/2007
OGGETTO: I.C.I. ANNO 2007. ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 30/01/2006nella quale sono state determinate le aliquote ICI per l’anno 2006;
- Richiamata la deliberazione C.C. n. 6 del 24/02/2006 nella quale sono state approvate le agevolazioni ICI per l’anno 2006;
- Visto il Regolamento per l’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione di C.C. n. 69 del 01/12/1998, modificato con delibera C.C. n. 2 del 24/1/2002 e modificato con delibera di C.C. n. 6 del 05/03/2007 che prevede all’art. 1 che il Consiglio Comunale determina per le zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili e all’art. 2 la diversificazione delle aliquote;
- Richiamata la deliberazione di C.C. n. 16 del 13/02/1999 che ha fissato i valori di cui all’art. 1 del Regolamento ICI;
- Visto l’art. 1 comma 169 della Legge n.296/2006 il quale stabilisce che gli Enti Locali deliberino le aliquote e le tariffe delle imposte comunali entro la data di approvazione del bilancio;
- Visto l’art. 1 comma 156 della L.296/2006 il quale prevede che le aliquote ICI debbano essere stabilite dal Consiglio Comunale;
- Viso che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2007 è stato fissato al 31/03/2007 con Decreto del Ministero dell’Interno del 30/11/2006;
- Considerato che deve essere assicurato per l’anno 2007, sulla base delle previsioni contenute nel bilancio, un gettito pari a Euro 1.415.000,00;
- Visto il D. Lgs. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni ;
- Visto il D. Lgs. 446/1997;
- Visto l’art. 1, comma 165, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) che stabilisce che gli Enti Locali devono determinare la misura degli interessi sulle somma a debito e a credito;
- Acquisito il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/8/2000;
Con voti n. 10 favorevoli e n. 5 astenuti (Meroni Camilla, Paredi Pierluigi, Nava Giulio, Turba Fabrizio, Creatini Paolo), essendo n.15 i presenti e votanti
1) di approvare le aliquote e le agevolazioni I.C.I. per l’anno 2007 così come segue:
a) 5,5%o abitazione principale e relative pertinenze;
- case locate con regolare contratto di affitto annuale registrato a persone residenti nel Comune di Canzo; l’applicazione dell’aliquota agevolata ha decorrenza dalla data della residenza;
- pertinenze delle case locate con regolare contratto d’affitto annuale registrato a persone residenti nel Comune di Canzo; l’applicazione dell’aliquota agevolata ha decorrenza dalla data della residenza
- case concesse in comodato d’uso gratuito a parenti entro il 1° grado (genitori-figli) residenti nel Comune di Canzo; l’applicazione dell’aliquota agevolata ha decorrenza dalla data della residenza.
- Pertinenze delle case concesse in comodato d’uso gratuito a parenti entro il 1° grado (genitori – figli) residenti den Comune di Canzo; l’applicazione dell’aliquota agevolata ha decorrenza dalla data della residenza.
b) 7%o - case locate a persone non residenti nel Comune di Canzo;
- tutti gli altri immobili non indicati nella precedente ipotesi.
c) nei casi di ristrutturazione di cui al Legge n. 457/78 art. 31 c.1 lett. c).d) e), d'immobili ubicati nel centro storico, così com'è individuato secondo la disciplina urbanistica vigente, si applica un'aliquota agevolata per cinque anni effettivi dalla data d'ultimazione lavori .
Tale aliquota agevolata è determinata per l’anno 2007:
· 4 ‰ per l’abitazione principale e sue pertinenze
· 5,5 ‰ per l’unità immobiliare adibita ad abitazione secondaria;
Si demanda alle deliberazioni successive, che disciplineranno le aliquote ICI fino l'anno 2011, la definizione dell’aliquota agevolata da applicarsi anno per anno.
d) nei casi di installazione di strumenti tecnologici che contribuiscono al risparmio energetico con impianto solare termico su immobili ubicati nel comune di Canzo, si applica l’aliquota agevolata per cinque anni effettivi dalla data di ultimazione dei lavori.
Tale aliquota agevolata è determinata per l’anno 2007:
· 4 ‰ per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
· 5,5 ‰ per l’unità immobiliare adibita ad abitazione secondaria;
Si demanda alle deliberazioni successive, che disciplineranno le aliquote ICI fino l'anno 2011, la definizione dell’aliquota agevolata da applicarsi anno per anno.
2) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 504/92 l’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
3) di stabilire per l’anno 2007 il valore delle aree fabbricabili ai sensi dell’art. 1 al 2° comma del vigente regolamento I.C.I.:
ZONE OMOGENEE |
VALORE AREE FABBRICABILI |
Residenziali |
Euro 103,00/ mq |
Produttive |
Euro 65,00 / mq |
Commerciali |
Euro 129,00/ mq |
Turistiche |
Euro 129,00/ mq |
4) di fissare in Euro 124,00 la detrazione d'imposta da applicare alle unità immobiliari adibite alla prima casa. La detrazione d'imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è aumentata a Euro 248,00 limitatamente ai soggetti che si trovano in situazione di disagio economico-sociale, determinato dalla presenza nel nucleo familiare di un soggetto portatore d’invalidità superiore al 70%.
5) Di stabilire, ai sensi dell’art.1 comma 165, Legge 296 del 27/12/2006 che la misura degli interessi, a credito e a debito , sia pari al tasso legale.