Comune di Cantù

Provincia di Como

 

Per l’anno 2011 è stato confermato quanto deliberato per l’anno precedente con la deliberazione

n. 15 del 8-6-2010 di Consiglio Comunale. Si riporta un estratto della deliberazione stessa

 

 

Estratto deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 8-6-2010

 

OGGETTO: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni relative all’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

O M I S S I S

 

DELIBERA

 

Che per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

 

1) l’aliquota ordinaria è fissata nella misura del 6,00°/oo (sei per mille).

 

L’aliquota è ridotta al 4,3°/oo (quattrovirgolatre per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze che non sono state esentate ai sensi della Legge 126 del 24-7-2008 di conversione del Dl 93 del 27-5-2008;

 

L’aliquota è aumentata al 7°/oo (sette per mille) per le unità immobiliari ad uso abitativo tenute sfitte. Per unità immobiliare sfitta s’intende il fabbricato non locato già dalla data del 1 gennaio dell’anno antecedente a quello in corso e che non sia utilizzato direttamente dal proprietario o dai suoi familiari. Si stabilisce inoltre che:

-          l’aliquota maggiorata è applicabile solo alle categorie catastali abitative e non alle eventuali pertinenze degli immobili sfitti (box, cantine) separatamente accatastate (categorie C2, C6, C7),

-          se l’immobile è affittato in corso d’anno sarà applicabile l’aliquota ordinaria per tutto l’anno. Nel caso in cui il contribuente opti per il pagamento in unica soluzione entro il termine di versamento dell’acconto con aliquota maggiorata non si procederà a rimborso per differenze d’aliquota in caso d’immobili affittati dopo la suddetta data;

-          in caso di acquisto dell’immobile nell’anno corrente, il nuovo proprietario non applica l’aliquota maggiorata;

 

2) la detrazione per l’abitazione principale, sempre con riferimento alle abitazioni principali non esenti, è stabilita in Euro 104, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

di dare atto che la presente deliberazione non prevede aumenti rispetto all’anno precedente e che quindi è rispettata la previsione del Dl 93/2008 di non aumentare i tributi locali;

 

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del Dlgs 267/2000;

 

la presente deliberazione verrà inviata per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Finanze secondo le modalità previste dalla legge.