Comune di Cantù

Provincia di Como

 

 

Estratto deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31-3-2008

 

OGGETTO: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni relative all’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2008

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

O M I S S I S

 

DELIBERA

 

che per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2008:

 

1) l’aliquota ordinaria è fissata nella misura del 6,00°/oo (sei per mille).

 

L’aliquota è ridotta al 4,3°/oo (quattrovirgolatre per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze;

 

L’aliquota è aumentata al 7°/oo (sette per mille) per le unità immobiliari ad uso abitativo tenute sfitte. Per unità immobiliare sfitta s’intende il fabbricato non locato già dalla data del 1-1-2007 e che non sia utilizzato direttamente dal proprietario o dai suoi familiari. Si stabilisce inoltre che:

-          l’aliquota maggiorata è applicabile solo alle categorie catastali abitative e non alle eventuali pertinenze degli immobili sfitti (box, cantine) separatamente accatastate (categorie C2, C6, C7),

-          se l’immobile è affittato in corso d’anno sarà applicabile l’aliquota ordinaria del 6,00 per mille per tutto l’anno. Nel caso in cui il contribuente opti per il pagamento in unica soluzione entro il termine di versamento dell’acconto con aliquota maggiorata non si procederà a rimborso per differenze d’aliquota in caso d’immobili affittati dopo la suddetta data;

-          in caso di acquisto dell’immobile nel corso del 2008, il nuovo proprietario non applica l’aliquota maggiorata;

 

2) la detrazione per l’abitazione principale, stabilita in Euro 104, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, é aumentata a Euro 207 per i soggetti, proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) il totale dei redditi del nucleo familiare non deve essere superiore a 15.000 euro. Per reddito del nucleo familiare s’intende la somma dei redditi imponibili dei componenti il nucleo familiare;

b) nei nuclei familiari ove sia presente un disabile totale la somma dei redditi del nucleo familiare non deve essere superiore a 30.000 euro. Per reddito del nucleo familiare s’intende la somma dei redditi imponibili dei componenti il nucleo familiare;

 

il reddito verrà calcolato tenendo conto dei componenti presenti nel nucleo familiare alla data del 31-12-2007.

 

3) la maggiore detrazione di cui al punto 2) é concessa solo se l’unità immobiliare abitata é l’unica unità immobiliare di proprietà o posseduta a qualsiasi titolo dal nucleo familiare, con la sola aggiunta di al massimo due box e/o di una cantina anche se accatastate separatamente e di terreni agricoli. Sono escluse dalla maggiore detrazione le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, così come sono esclusi dal beneficio della maggiore detrazione i possessori di aree edificabili. Per il possesso di tali requisiti si fa riferimento alla data del 31-12-2007;

 

4) I soggetti nelle condizioni di poter fruire della maggiore detrazione dovranno presentare apposita richiesta contente, anche in forma di autocertificazione:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale;

- l’ammontare del reddito percepito nell’anno precedente;

- il possesso dei requisiti di cui al punto 2) e 3);

La richiesta dovrà essere presentata, entro e non oltre il termine di pagamento del saldo dell’imposta per l’anno di competenza, la mancata applicazione della maggiore detrazione non da diritto a rimborsi. Tale richiesta va presentata direttamente all’Ufficio Tributi del Comune o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;

 

5) Si da atto che a partire dal 2008, relativamente alle detrazioni per l’abitazione principale, si applica, inoltre, l’ulteriore detrazione, secondo quanto stabilito nel comma 5 dell’articolo 1 della Legge 244 del 24-12-2007;

 

di dichiarare all’unanimità la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del Dlgs 267/2000;

 

la presente deliberazione verrà inviata per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Finanze secondo le modalità previste dalla legge.