Comune di Cantù

Provincia di Como

 

Estratto della deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 2-3-2006

 

OGGETTO: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni relative all’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2006.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

O M I S S I S

DELIBERA

 

che per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2006:

 

1) l’aliquota ordinaria è fissata nella misura del 5,95°/oo (cinquevirgolanovantacinque per mille).

 

L’aliquota è ridotta:

A) al 4,3°/oo (quattrovirgolatre per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze ;

B) al 5,5 °/oo (cinquevirgolacinque per mille) per le unità immobiliari censite o censibili nelle categorie catastali: C1 (Negozi e botteghe), C2 (magazzini), C3 (laboratori) e D1 (opifici);

 

L’aliquota è aumentata al 7°/oo (sette per mille) per le unità immobiliari ad uso abitativo tenute sfitte. Per unità immobiliare sfitta s’intende il fabbricato non locato già dalla data del 1-1-2005 e che non sia utilizzato direttamente dal proprietario o dai suoi familiari. Si stabilisce inoltre che:

-          l’aliquota maggiorata è applicabile solo alle categorie catastali abitative e non alle eventuali pertinenze degli immobili sfitti (box, cantine) separatamente accatastate (categorie C2, C6, C7),

-          se l’immobile è affittato in corso d’anno sarà applicabile l’aliquota ordinaria del 5,95 per mille per tutto l’anno. Nel caso in cui il contribuente opti per il pagamento in unica soluzione entro il 30-6 con aliquota maggiorata non si procederà a rimborso per differenze d’aliquota in caso d’immobili affittati dopo la suddetta data;

 

2) la detrazione per l’abitazione principale, stabilita in Euro 104, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, é aumentata a Euro 207 per i soggetti, proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) il totale dei redditi del nucleo familiare non deve essere superiore a 15.000 euro. Per reddito del nucleo familiare s’intende la somma dei redditi complessivi dei componenti il nucleo familiare dedotti della deduzione per abitazione principale e degli oneri deducibili;

b) nei nuclei familiari ove sia presente un disabile totale il totale dei redditi del nucleo familiare non deve essere superiore a 30.000 euro. Per reddito del nucleo familiare s’intende la somma dei redditi complessivi dei componenti il nucleo familiare dedotti della deduzione per abitazione principale e degli oneri deducibili;

 

il reddito verrà calcolato tenendo conto dei componenti presenti nel nucleo familiare alla data del 31-12-2005.

 

3) la maggiore detrazione di cui al punto 2) é concessa solo se l’unità immobiliare abitata é l’unica unità immobiliare di proprietà o posseduta a qualsiasi titolo dal nucleo familiare, con la sola aggiunta di al massimo due box e/o di una cantina anche se accatastate separatamente e di terreni agricoli. Sono escluse dalla maggiore detrazione le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, così come sono esclusi dal beneficio dell’ulteriore detrazione i possessori di aree edificabili;

 

4) I soggetti nelle condizioni di poter fruire della maggiore detrazione dovranno presentare apposita richiesta contente, anche in forma di autocertificazione:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale;

- l’ammontare del reddito percepito nell’anno precedente;

- il possesso dei requisiti di cui al punto 2) e 3);

La richiesta dovrà essere presentata, entro e non oltre il termine di pagamento dell’imposta per l’anno di competenza e comunque prima di applicare la maggiore detrazione in sede di versamento; la mancata applicazione dell’ulteriore detrazione non da diritto a rimborsi. Tale richiesta va presentata direttamente all’Ufficio Tributi del Comune o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;

 

di dichiarare all’unanimità la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del Dlgs 267/2000;

 

la presente deliberazione verrà inviata per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Finanze secondo le modalità previste dalla legge.