Comune di Cantù
Provincia di Como
Estratto della deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 3-3-2005
OGGETTO: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni relative all’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2005
O M I S S I S
DELIBERA
che per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005:
1) l’aliquota ordinaria è fissata nella misura del 5,95°/oo (cinquevirgolanovantacinque per mille).
L’aliquota è ridotta:
A) al 4,3°/oo (quattrovirgolatre per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze ;
B) al 5,5 °/oo (cinquevirgolacinque per mille) per le unità immobiliari censite o censibili nelle categorie catastali: C1 (Negozi e botteghe), C2 (magazzini), C3 (laboratori) e D1 (opifici);
L’aliquota è aumentata al 7°/oo (sette per mille) per le unità immobiliari ad uso abitativo tenute sfitte. Per unità immobiliare sfitta s’intende il fabbricato non locato da oltre un anno alla data del 31-12-2004 e che non sia utilizzato direttamente dal proprietario o dai suoi familiari.
2) la detrazione per l’abitazione principale, stabilita in Euro 104, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, é aumentata a Euro 207 per i soggetti, proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) titolari di redditi di qualsiasi tipo e con totale dei redditi imponibili del nucleo familiare, assoggettato a IRPEF, non superiore a Euro 15.000;
b) nuclei familiari ove sia presente un disabile totale con totale redditi imponibili del nucleo familiare, assoggettati ad IRPEF, non superiore a Euro 30.000;
il reddito verrà calcolato tenendo conto dei componenti presenti nel nucleo familiare alla data del 31-12-2004.
3) la maggiore detrazione di cui al punto 2) é concessa solo se l’unità immobiliare abitata é l’unica unità immobiliare di proprietà o posseduta a qualsiasi titolo dal nucleo familiare, con la sola aggiunta di al massimo due box e/o di una cantina anche se accatastate separatamente e di terreni agricoli. Sono escluse dalla maggiore detrazione le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, così come sono esclusi dal beneficio dell’ulteriore detrazione i possessori di aree edificabili;
4) I soggetti nelle condizioni di poter fruire della maggiore detrazione dovranno presentare apposita richiesta contente, anche in forma di autocertificazione:
- cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale;
- l’ammontare del reddito imponibile percepito nell’anno precedente;
- il possesso dei requisiti di cui al punto 2) e 3);
La richiesta dovrà essere presentata, entro e non oltre il termine di pagamento dell’imposta per l’anno di competenza e comunque prima di applicare la maggiore detrazione in sede di versamento; la mancata applicazione dell’ulteriore detrazione non da diritto a rimborsi. Tale richiesta va presentata direttamente all’Ufficio Tributi del Comune o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
di dichiarare all’unanimità la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del Dlgs 267/2000;
la presente deliberazione verrà inviata per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Finanze secondo le modalità previste dalla legge.