OGGETTO

DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2008 (CONFERMA ANNO 2007).

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il titolo I° del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 concernente l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTE le leggi 662/96, 449/97 e il D.Lgs. n. 446 del 1997 contenente norme innovative della disciplina dell’ICI;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 3 del 12.03.2007 con la quale si determinava l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2007 nella misura del 5 per mille per tutti i tipi di aree e fabbricati ex art. 2 D.Lgs. n. 504/92 siti in Comune di Cagno, mentre la detrazione prevista per l’abitazione principale veniva fissata nella misura di €. 103,29 corrispondente alla misura minima di legge;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 8 del 5.02.2008 con la quale la Giunta, deliberando la presentazione al Consiglio dello schema di bilancio di previsione 2008, proponeva allo stesso per l’anno 2008 il mantenimento dell’aliquota ICI nella misura del 5 per mille e della detrazione per l’abitazione principale nella misura di € 103,29;

RITENUTO nell’ambito delle facoltà previste dalla legge per gli enti impositori, di voler confermare anche per l’anno 2007 l’aliquota nella misura del 5 per mille, nonché la detrazione di €. 103,29 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

DATO ATTO che le unità immobiliari non di lusso adibite ad abitazione principale ai sensi dell’art. 1, comma 5 della Legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) usufruiranno a partire dell’anno 2008 di un’ulteriore detrazione nella misura del 1,33 per mille dall’imposta dovuta;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 7 della medesima legge prevede il rimborso da parte dello Stato delle minori entrate ICI derivanti ai Comuni dall’applicazione del comma 5;

DATO ATTO pertanto che nessuna influenza sulle entrate comunali avrà l’ulteriore detrazione introdotta dall’art. 1, comma 5 della Legge Finanziaria per il 2008onfermando;

VISTA la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall’art. 1, comma 156 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Tributi in merito alla regolarità tecnica;

CON VOTI:

 -    n.    9    FAVOREVOLI

- n. 4 ASTENUTI da parte dei Consiglieri del Gruppo di minoranza M. Bernasconi, L. Baccarin, S. Capelletti  e  Z. Satto,

espressi nei modi e nelle forme di legge;

 

DELIBERA

 

1.      di DETERMINARE, in attuazione delle leggi citate in premessa, per l’anno 2008 l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 5 per mille, e la detrazione per l’abitazione principale in € 103,29;

2.      di DARE ATTO che le unità immobiliari non di lusso adibite ad abitazione principale usufruiranno a partire dell’anno 2008, ai sensi dell’art. 1, comma 5 della Legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), di un’ulteriore detrazione nella misura del 1,33 per mille dall’imposta dovuta;

3.      di DARE ATTO che il gettito dell’imposta previsto per l’anno 2008, al lordo dell’ulteriore detrazione di cui al predetto art. 1, comma 5 della Legge Finanziaria per il 2008, ammonta a €. 250.000,00;

4.      di DISPORRE affinché copia del presente provvedimento venga trasmessa al concessionario della riscossione dei tributi e si provveda alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

QUINDI, con successiva votazione resa per alzata di mano e avente il medesimo risultato della precedente

DELIBERA

di RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma del D.Lgs. n. 267/2000.