N. 62 del 19/04/2011 |
OGGETTO: |
L'anno duemilaundici addì diciannove del mese di aprile alle ore 19:00, nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del SINDACO Franco Pagani
Intervengono i Signori:
COGNOME E NOME |
QUALIFICA |
PRESENTI |
ASSENTI |
PAGANI FRANCO |
Sindaco |
SI |
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CLERICI PAOLO |
Vice Sindaco |
SI |
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MARGUTTI WALTER |
Assessore |
SI |
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BENZONI GIUSEPPE |
Assessore |
SI |
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PAGANI PAOLO |
Assessore |
SI |
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MUSSARI CARMINE |
Assessore |
SI |
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CLERICI ANGELO |
Assessore |
SI |
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Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Assunta Torre.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita
Premesso che a norma dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 504/92 la valutazione delle aree fabbricabili deve essere effettuata con riferimento al valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione;
Premesso, altresì, che:
Ø la norma suddetta specifica che le singole aree edificabili sono soggette a diverse valutazioni di mercato in relazione ad una serie di fattori quali: la zona territoriale di ubicazione, la destinazione d’uso consentita, gli indici di edificabilità, gli oneri dei lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
Ø per determinare il predetto valore si può inoltre fare riferimento ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, cioè ad aree che presentino uguale indice di edificabilità, destinazione d’uso e zona d’ubicazione;
Ø il comma 6 dell’art. 5 del predetto D. Lgs. 504/92 prende in considerazione la fattispecie di utilizzazione edificatoria delle aree di demolizione di fabbricati e di interventi di recupero ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 457/78, definendo che la base imponibile è costituita dal valore dell’area fino alla data di effettivo utilizzo dell’immobile, determinando con ciò che il valore dei lavori già effettuati non contribuisce alla determinazione del valore imponibile;
Considerato che in data 30.03.2010 è stato adottato il nuovo Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), approvato il 29 e 30.09.2010, e pubblicato sul B.U.R.L. n° 4 in data 26.01.2011, con il quale è stata modificata la classificazione delle zone omogenee del territorio;
Ritenuto opportuno predisporre una nuova tabella rispondente ai nuovi azzonamenti urbanistici;
Vista la nuova tabella “ Valori Minimi terreni – volumetrie per ICI”, redatta congiuntamente dall’Ufficio Tributi e dall’Ufficio Tecnico Urbanistica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto opportuno determinare i nuovi valori delle aree edificabili negli importi indicati nella citata tabella;
Visto l’art. 2, comma 2 del vigente “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili”, approvato con deliberazione consiliare n. 84 in data 30.11.1998 e successive modifiche;
Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche e variazioni;
Visto l’art. 53, comma 16 Legge 388/2000;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area edilizia ed urbanistica ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area economico - finanziaria ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi e palesi;
DELIBERA
1) di approvare, per i motivi specificati in premessa, la nuova tabella “Valori Minimi terreni – volumetrie per ICI”, che allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che l’applicazione dei valori indicati nell'allegata tabella ha decorrenza dal 1° gennaio 2011, ai sensi dell’art. 53, comma 16 delle legge 23.12.2000, n° 388;
3) di dare indirizzo all'Ufficio Tributi, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (così come stabilito dal comma 5 dell’art. 5 del D. Lgs. 504/1992), di non procedere ad accertamento di maggior valore nei casi in cui l’imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella di cui sopra, salvo il caso di valori desumibili da atti contrattuali e/o mortis causa o perizie giurate di parte (noti al contribuente e/o alla Pubblica Amministrazione), nel corso dell'anno 2011, recanti valore superiore;
4) di dare altresì atto che resta salva la facoltà dei proprietari delle aree fabbricabili di dimostrare che, in considerazione di diversi fattori quali la zona territoriale di ubicazione, la destinazione d'uso consentita, gli indici di edificabilità, gli oneri dei lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed altro, le stesse hanno un valore inferiore alla valutazione indicata nell'allegata tabella;
5) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Rag. Marialuisa Gessaga e che lo stesso si concluderà entro 30 giorni.
Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO |
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 – comma 1° - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000) Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il __________________ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO (Art. 125 - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000) Si attesta che la presente deliberazione contestualmente alla affissione all’Albo Pretorio del Comune, viene trasmessa ai capigruppo consiliari.
ESECUTIVITA' (Art. 134 - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000) □ E’ divenuta esecutiva il ____________________ ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000. □ E’ divenuta esecutiva il ____________________ ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000. Li_______________
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