Estratto deliberazione di C.C. n. 5 del 22.03.2007

 

omissi

 

ALIQUOTE I.C.I. IN VIGORE PER L’ANNO 2007:

 

·         4,50 per mille – per tutte le abitazioni principali classificate come tali dall’art. 5 del Regolamento;

·         6,00 per mille – per alloggi locati, alloggi non locati, abitazioni utilizzate dal proprietario come seconda casa;

·         5,20 per mille – per i terreni ed edifici diversi dalle abitazioni e loro pertinenze,

·         2,50 per mille – a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti (ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449);

·         ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della Legge 23.12.1996, n. 662 e dall’art. 3 del D.L. 11.03.1997 n. 50 e successive modificazioni e/o integrazioni, per l’anno 2007, la detrazione d’imposta per tutte le abitazioni principali (comprese quelle contemplate dall’art. 5 del vigente regolamento) è di Euro 104,00;

·         la detrazione prevista per le unità immobiliare possedute dal soggetto passivo (a titolo di proprietà, usufrutto, ecc.), da anziano o disabile che:

a) acquisisce la residenza in istituto di cura a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

             b) a seguito di ricovero in istituto di cura conservi la residenza nel Comune.

è elevata a Euro 258,00 a condizione che il soggetto passivo sia unico    proprietario.

                  Nei casi diversi della fattispecie cui ai punti a) e b) – unità immobiliare relativa a più soggetti passivi - la detrazione è confermata in Euro 104,00.