N.12 DEL 13.3.2008
ALIQUOTA I.C.I. PER L’ANNO 2008- CONFERMA
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla base della normativa vigente in materia, la Giunta Comunale ha predisposto lo schema di Bilancio di previsione per l’anno 2008;
PRESO ATTO che il comma 156, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) articolo unico, assegna al Consiglio Comunale la competenza in materia di determinazione delle aliquote relative all’imposta comunale sugli immobili;
VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 con il quale è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e il D. Lgs. 14 ottobre 1997 n.446 che ha disposto una serie di modifiche alla disciplina dell’I.C.I.;
CONSIDERATO che questa Amministrazione ha ravvisato la necessità di confermare le aliquote fissate nel 2007 per mantenere l’equilibrio di bilancio per l’anno 2008 al fine di assicurare le necessarie risorse occorrenti al finanziamento delle diverse spese, individuate nei programmi inseriti nella relazione previsionale e programmatica previste nello schema di bilancio proposto dalla Giunta Comunale per l’esercizio 2008 come segue:
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE |
6 per mille |
|
COMPARTI UBICATI NEL CENTRO STORICO E SOGGETTI A PIANO DI RECUPERO (v. TAVOLA 5 PRUG) |
7 per mille |
L’aliquota viene ridotta al 5 per mille all’atto dell’adozione del piano e per i 3 anni successivi ed al 4 per mille all’atto del rilascio della concessione edilizia e per i 2 anni successivi |
COMPARTI RESIDENZIALI ASSOGGETTATI A PIANO ATTUATIVO (v. TAVOLA 4 PRUG) |
7 per mille |
L’aliquota viene ridotta al 5 per mille all’atto dell’adozione del piano e per i 3 anni successivi ed al 4 per mille all’atto del rilascio della concessione edilizia e per i 2 anni successivi |
UNITA’ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE DIVERSA DA QUELLA PRINCIPALE (SECONDE CASE) COMPRESE LE RELATIVE PERTINENZE |
6,5 per mille |
|
AREE FABBRICABILI |
6,5 per mille |
RITENUTO, altresì di confermare le detrazioni così come previste dall’art.4 del Regolamento I.C.I. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 in data 22.2.2002;
VISTO che per effetto delle suddette determinazioni nel Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2008 è prevista una entrata di Euro 307.700,00;
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 269/2006;
VISTO lo statuto comunale ed i regolamenti di contabilità e per la disciplina dei contratti;
CON VOTI UNANIMI, legalmente resi ed accertati, essendo 9 i Consiglieri presenti, 9 i Consiglieri votanti e 0 i Consiglieri astenuti
1. di confermare per l’anno 2008 le aliquote dell’Imposta Comunale Immobili in vigore nell’anno 2007 e precisamente:
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE |
6 per mille |
|
COMPARTI UBICATI NEL CENTRO STORICO E SOGGETTI A PIANO DI RECUPERO (v. TAVOLA 5 PRUG) |
7 per mille |
L’aliquota viene ridotta al 5 per mille all’atto dell’adozione del piano e per i 3 anni successivi ed al 4 per mille all’atto del rilascio della concessione edilizia e per i 2 anni successivi |
COMPARTI RESIDENZIALI ASSOGGETTATI A PIANO ATTUATIVO (v. TAVOLA 4 PRUG) |
7 per mille |
L’aliquota viene ridotta al 5 per mille all’atto dell’adozione del piano e per i 3 anni successivi ed al 4 per mille all’atto del rilascio della concessione edilizia e per i 2 anni successivi |
UNITA’ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE DIVERSA DA QUELLA PRINCIPALE (SECONDE CASE) COMPRESE LE RELATIVE PERTINENZE |
6,5 per mille |
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AREE FABBRICABILI |
6,5 per mille |
2. di confermare le detrazioni così come previste dall’art.4 del Regolamento I.C.I. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 in data 22.2.2002 che testualmente recita:
Articolo 4
Definizione di abitazione principale e detrazioni
a) €.105 per abitazione principale e sue pertinenze |
b) €.150 per abitazione principale e sue pertinenze di proprietà di giovani coppie che abbiano contratto matrimonio a partire dal 01.01.2002. La presente detrazione avrà una durata di anni tre a decorrere dalla data di matrimonio. Per giovani coppie si intendono quelle, con riferimento alla L.R. 23/99, con reddito complessivo non superiore a € 41.316,55 (dove nella considerazione di tale concetto concorre anche quello prodotto all’estero) ed al cui interno non vi siano componenti di età superiore ai 35 anni. L’alloggio oggetto della richiesta di agevolazione non deve avere superficie utile superiore a mq. 95 ai sensi dell’art. 16, comma 3, L. 5.8.1978 nr. 457 (Norme per l’edilizia residenziale). La presente detrazione è rapportata al periodo di effettivo possesso dell’immobile durante l’anno. |
€.100 per abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado (genitori e figli), da essi adibite ad abitazione principale e in cui risultino perciò anagraficamente residenti |
€.150 per abitazione principale e sue pertinenze posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero |
c) €.150 a favore di enti sportivi, sociali, culturali, assistenziali e organizzazioni di volontariato che svolgono attività senza scopo di lucro |
d) €.150 per abitazione principale e sue pertinenze laddove vi sono nel nucleo familiare persone portatori di handicap ai quali sia stata accertata una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2 / 3 |
e)€.150 a favore di famiglie monoreddito (stabilito nella misura massima di € 20.658,28) dove nella considerazione di tale concetto concorre anche quello prodotto all’estero, aventi tre o più figli in età scolare dell’obbligo, in possesso della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze I contribuenti che rientrano nelle categorie sopra riportate dal paragrafo b) al paragrafo e) dovranno presentare presso l’ufficio protocollo del Comune entro il termine di presentazione delle dichiarazioni ICI, un’autocertificazione che attesti l’appartenenza ad una delle categorie succitate. |
3. di pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale le suddette determinazioni dell’aliquota dell’ICI
4.OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - Determinazione aliquote e detrazioni - anno 2007.
6.Premesso che sulla base della normativa vigente in materia, la Giunta Comunale ha predisposto il progetto di Bilancio di previsione per l’anno 2007;
7.Considerato che questa Amministrazione ha ravvisato la necessità di confermare le aliquote fissate nel 2006 per mantenere l’equilibrio di bilancio per l’anno 2007 al fine di assicurare le necessarie risorse occorrenti al finanziamento delle diverse spese, individuate nei programmi inseriti nella relazione revisionale e programmatica previste nello schema di bilancio proposto dalla Giunta Comunale per l’esercizio 2007;
8.Accertato:
9.che, ai sensi del D.M. 30.11.2006 il Ministero dell’Interno ha disposto la proroga del termine per deliberare il bilancio di previsione per l’esercizio 2007 al 31 marzo 2007, autorizzando il regime dell’esercizio provvisorio di cui all’art 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
10.che il comma 169 della legge 269/2006 prevede che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
11.che il comma 156, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) articolo unico, assegna al Consiglio Comunale la competenza in materia di determinazione delle aliquote relative all’imposta comunale sugli immobili;
12.Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 con il quale è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e il D. Lgs. 14 ottobre 1997 n.446 che ha disposto una serie di modifiche alla disciplina dell’I.C.I.;
13.Ritenuto, per quanto sopra espresso, stabilire:
14.l’aliquota ordinaria del 5 (cinque) per mille;
15.l’aliquota ridotta del 4 (quattro) per mille per le abitazioni principali comprese quelle non abitate ma possedute da anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti e le relative pertinenze;
16.un’aliquota agevolata del 2 (due) per mille per gli interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;
17.Visto che per effetto delle suddette determinazioni nel Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2007 è prevista una entrata di Euro 420.000,00.=;
18.Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
19.Visto lo statuto comunale ed i regolamenti di contabilità e per la disciplina dei contratti;
20.Con voti unanimi legalmente resi ed accertati,
22.di stabilire per l’anno 2007 l’aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 5 (cinque) per mille.
23.di stabilire l’aliquota ridotta del 4 (quattro) per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze;
24.di avvalersi della facoltà prevista dall’art.3, comma 56, della Legge n.662/1996, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
25.di confermare, la detrazione spettante per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di Euro 104,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi famigliari dimorano abitualmente;
26.di avvalersi della facoltà prevista dall’art. l, comma 5, della. Legge n.449/1997, fissando al 2 (due) per mille l’aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori. L’inagibilità o l’inabitabilità sono accertate dall’ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario o in alternativa sono autocertificate dal contribuente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
27.di prendere atto che la presente deliberazione non è soggetta ad omologazione del Ministero delle Finanze.
28.di pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale le suddette determinazioni dell’aliquota dell’I.C.I..
29.SUCCESSIVAMENTE, ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D. Lgs. 267/2000, con voti unanimi espressi in forma palese, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.
4. di trasmettere copia della presente al Ministero delle Finanze ed al Concessionario della Riscossione
Infine,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,
VISTO l'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000, n.267. che testualmente recita:
Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
CON VOTI UNANIMI, legalmente resi ed accertati, essendo 9 i Consiglieri presenti, 9 i Consiglieri votanti e 0 i Consiglieri astenuti
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.