N.12 DEL 13.3.2008

 

ALIQUOTA I.C.I. PER L’ANNO 2008- CONFERMA

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO che sulla base della normativa vigente in materia, la Giunta Comunale ha predisposto lo schema  di Bilancio di previsione per l’anno 2008;

 

PRESO ATTO che il comma 156, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) articolo unico, assegna al Consiglio Comunale la competenza in materia di determinazione delle aliquote relative all’imposta comunale sugli immobili;

 

VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 con il quale è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e  il D. Lgs. 14 ottobre 1997 n.446 che ha disposto una serie di modifiche alla disciplina dell’I.C.I.;

 

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha ravvisato la necessità di confermare le aliquote fissate nel 2007 per mantenere l’equilibrio di bilancio per l’anno 2008 al fine di assicurare le necessarie risorse occorrenti al finanziamento delle diverse spese, individuate nei programmi inseriti nella relazione previsionale e programmatica previste nello schema di bilancio proposto dalla Giunta Comunale per l’esercizio 2008 come segue:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

 

6 per mille

 

COMPARTI UBICATI NEL CENTRO STORICO E SOGGETTI A PIANO DI RECUPERO (v. TAVOLA 5 PRUG)

 

7 per mille

L’aliquota viene ridotta al 5 per mille all’atto dell’adozione del piano e per i 3 anni successivi ed al 4 per mille all’atto del rilascio della concessione edilizia e per i 2 anni successivi

COMPARTI RESIDENZIALI ASSOGGETTATI A PIANO ATTUATIVO (v. TAVOLA 4 PRUG)

7 per mille

L’aliquota viene ridotta al 5 per mille all’atto dell’adozione del piano e per i 3 anni successivi ed al 4 per mille all’atto del rilascio della concessione edilizia e per i 2 anni successivi

UNITA’ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE DIVERSA DA QUELLA PRINCIPALE (SECONDE CASE) COMPRESE LE RELATIVE PERTINENZE

6,5 per mille

 

AREE FABBRICABILI

6,5 per mille

 

RITENUTO, altresì di confermare le detrazioni così come previste dall’art.4 del Regolamento I.C.I. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 in data 22.2.2002;

 

VISTO che per effetto delle suddette determinazioni nel Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2008 è prevista una entrata di Euro 307.700,00;

 

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;

 

VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 269/2006;

 

VISTO lo statuto comunale ed i regolamenti di contabilità e per la disciplina dei contratti;


CON VOTI UNANIMI, legalmente resi ed accertati,  essendo 9  i Consiglieri presenti, 9 i Consiglieri votanti e 0 i Consiglieri astenuti

 

 

D E L I B E R A

 

1.        di confermare per l’anno 2008 le aliquote dell’Imposta Comunale Immobili in vigore nell’anno 2007 e precisamente:

 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

 

6 per mille

 

COMPARTI UBICATI NEL CENTRO STORICO E SOGGETTI A PIANO DI RECUPERO (v. TAVOLA 5 PRUG)

 

7 per mille

L’aliquota viene ridotta al 5 per mille all’atto dell’adozione del piano e per i 3 anni successivi ed al 4 per mille all’atto del rilascio della concessione edilizia e per i 2 anni successivi

COMPARTI RESIDENZIALI ASSOGGETTATI A PIANO ATTUATIVO (v. TAVOLA 4 PRUG)

7 per mille

L’aliquota viene ridotta al 5 per mille all’atto dell’adozione del piano e per i 3 anni successivi ed al 4 per mille all’atto del rilascio della concessione edilizia e per i 2 anni successivi

UNITA’ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE DIVERSA DA QUELLA PRINCIPALE (SECONDE CASE) COMPRESE LE RELATIVE PERTINENZE

6,5 per mille

 

AREE FABBRICABILI

6,5 per mille

 

 

2.      di confermare le detrazioni così come previste dall’art.4 del Regolamento I.C.I. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 in data 22.2.2002 che testualmente recita:

 

Articolo 4

Definizione di abitazione principale e detrazioni

 

 a) €.105 per abitazione principale e sue pertinenze

b) €.150 per abitazione principale e sue pertinenze di proprietà di giovani coppie che abbiano contratto matrimonio a partire dal 01.01.2002. La presente detrazione avrà una durata di anni tre a decorrere dalla data di matrimonio. Per giovani coppie si intendono quelle, con riferimento alla L.R. 23/99, con reddito complessivo non superiore a € 41.316,55 (dove nella considerazione di tale concetto concorre anche quello prodotto all’estero) ed al cui interno non vi siano componenti di età superiore ai 35 anni. L’alloggio oggetto della richiesta di agevolazione non deve avere superficie utile superiore a mq. 95 ai sensi dell’art. 16, comma 3, L. 5.8.1978 nr. 457 (Norme per l’edilizia residenziale). La presente detrazione è rapportata al periodo di effettivo possesso dell’immobile durante l’anno.

€.100 per abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado (genitori e figli), da essi adibite ad abitazione principale e in cui risultino perciò anagraficamente residenti

€.150 per abitazione principale e sue pertinenze posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero

c) €.150 a favore di enti sportivi, sociali, culturali, assistenziali e organizzazioni di volontariato che svolgono attività senza scopo di lucro

d) €.150 per abitazione principale e sue pertinenze laddove vi sono nel nucleo familiare persone portatori di handicap ai quali sia stata accertata una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2 / 3

e)€.150 a favore di famiglie monoreddito (stabilito nella misura massima di € 20.658,28) dove nella considerazione di tale concetto concorre anche quello prodotto all’estero, aventi tre o più figli in età scolare dell’obbligo, in possesso della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze

 

I contribuenti che rientrano nelle categorie sopra riportate  dal paragrafo b) al paragrafo e) dovranno presentare presso l’ufficio protocollo del Comune entro il termine di presentazione delle dichiarazioni ICI, un’autocertificazione che attesti l’appartenenza ad una delle categorie succitate.

 

 

3.      di pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale le suddette determinazioni dell’aliquota dell’ICI

5.LA GIUNTA COMUNALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.D E L I B E RA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      di trasmettere copia della presente al Ministero delle Finanze ed al Concessionario della Riscossione

 

 

Infine,

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,

 

VISTO l'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000, n.267. che testualmente recita:

Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.


CON VOTI UNANIMI, legalmente resi ed accertati,  essendo 9  i Consiglieri presenti, 9 i Consiglieri votanti e 0 i Consiglieri astenuti

 

DELIBERA

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.