I.C.I. ANNO 2005
Allo scopo di facilitare il pagamento dell’I.C.I. per l'anno 2005 si comunicano alcune informazioni utili:
ALIQUOTE e DETRAZIONI |
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ALIQUOTA ORDINARIA (per gli immobili non inseriti nelle successive casistiche) |
6,5‰ |
ABITAZIONE PRINCIPALE OCCUPATA DAL PROPRIETARIO E SUE PERTINENZE (si considerano pertinenze cantine, solai,locali caldaie e UNA autorimessa) |
5‰ |
ABITAZIONI OCCUPATE DA UN PARENTE DI PRIMO GRADO DEL PROPRIETARIO |
6‰ |
AREE FABBRICABILI |
6‰ |
FABBRICATI, loro PERTINENZE ed AREE FABBRICABILI ove insistono impianti per la trasmissione del segnale di telefonia mobile |
7‰ |
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE |
€ 103,29 |
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE per coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: - un reddito complessivo lordo per l'anno 2004 di importo non superiore a Euro 14.500,00 (aumentato di Euro 1.000,00 per ogni familiare a carico) riferito all'intero nucleo familiare e costituito esclusivamente da pensione o lavoro dipendente; - l'unità immobiliare abitata deve essere l'unica di proprietà dei componenti il nucleo familiare; - l'unità immobiliare non deve essere classificata nelle categorie A1,A8 e A9; -non possedere aree fabbricabili. |
€ 210,00 |
Per la valutazione dell’importo su cui calcolare l'imposta per le aree edificabili, è necessario utilizzare la tabella in cui sono riportati i nuovi valori minimi di riferimento disponibile presso l'ufficio tributi.
L'autocertificazione per le abitazioni occupate da parente di 1° grado deve essere effettuata entro il 31/12/2005 utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Tributi.
Per usufruire della maggiore detrazione per l'abitazione principale è necessario compilare l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Tributi entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi riferiti all'anno 2004.
L’importo della PRIMA RATA deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente e deve essere versato ENTRO IL PROSSIMO 30 GIUGNO 2005.
L’importo della SECONDA RATA deve essere pari al saldo dell’ICI dovuta per l’intero anno ed è comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata. Detto importo deve essere versato dal 1° al 20 DICEMBRE 2005.
Si ricorda che, il pagamento dell’imposta DEVE ESSERE EFFETTUATO direttamente al Comune nei seguenti modi:
- presso un ufficio postale con versamento su Conto Corrente Postale n. 13754239 intestato al Comune di Appiano Gentile Servizio Tesoreria I.C.I.
- presso gli sportelli della Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Appiano Gentile utilizzando sempre i bollettini di conto corrente postale (non viene applicata alcuna commissione d’incasso).
Si comunica, inoltre, che qualora fossero intervenute variazioni di acquisto o cessione di fabbricati o aree fabbricabili, nel corso dell'anno 2004, deve essere presentata apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Si fa presente che il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'ICI prevede, in caso di omessa dichiarazione, una sanzione pari al 100% dell'imposta dovuta, con un minimo di Euro 51,65, che si applica anche in caso di avvenuto e corretto versamento dell'Ici per l'anno 2004.
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE