C O M U N E D I C R E M I A
Provincia di Como
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Numero 2 Del 29-04-10
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ICI PER L'ANNO 2010
L'anno duemiladieci il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 20:30, nella sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta .
Risultano:
DELL'ERA GUIDO P GUATTINI FABIO P
MANZI DIEGO P DE LORENZI NADIA P
FRIGERIO ANDREA MAURO P MANZI DANTE A
MANZI ZITA P MANZI CARLA P
ALMICI LUCA GIOVANNI P PALO LUCIANO P
DELL'ERA FABRIZIO P MANZI GIANCARLO P
MANZI NICOLETTA P
ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor DELL'ERA GUIDO in qualità di SINDACO PRO TEMPORE assistito dal Segretario TRAVAGLINO DOTT.SSA FRANCESCA
Il Presidente constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica assegnata all'ordine del giorno:
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. PER L'ANNO 2010
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco Guido Dell’Era illustra sinteticamente il punto in oggetto indi è adottata la seguente deliberazione:
Visto il decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, che disciplina l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29.11.2004, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno in data 05.05.2010 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2010 è stato differito al 30.06.2010;
Richiamato l’articolo 2, commi 39 e 46, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede la riduzione dei trasferimenti erariali ai Comuni in relazione al maggior gettito dell’Imposta Comunale sugli immobili derivanti dall’applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 2 del D.L. 262/2006:
VISTO l’art. 1, comma 1, del D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito nella legge n. 126/2008 che prevede, a decorrere dall’anno d’imposta 2008, l’esclusione dall’I.C.I. dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione degli immobili con categoria catastale A1, A8 e A9, per i quali continua ad applicarsi la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di € 103,29, rapportato al periodo di utilizzo;
VISTO altresI’ l’art. 1, comma 7, del predetto D.L. n. 93/2008, convertito nella legge n. 126/2008 con il quale viene stabilito che, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;
Ritenuto di determinare per l’anno 2010 le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili:
ALIQUOTA ORDINARIA 6,5 %o
ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 5,0 %o
(applicabile soltanto agli immobili con categoria catastale A1, A8 e A9)
Ritenuto di confermare per l’anno 2010 la detrazione dell’imposta comunale sugli Immobili dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare di € 103,29 (applicabile soltanto agli immobili con categoria catastale A1, A8 e A9);
Richiamato l’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al Consiglio Comunale la competenza per l’applicazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29.11.2004, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 del Responsabile del Servizio Finanziario/Socio-Culturale/Demografico per la regolarità tecnica e contabile;
CON n. 10 voti favorevoli, resi nelle forme di legge, essendo n. 12 i Consiglieri presenti e n. 10 i Consiglieri votanti (n. 2 astenuti: Palo Luciano e Manzi Giancarlo)
DELIBERA
1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2010:
ALIQUOTA ORDINARIA 6,5 %o
ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 5,0 %o
(applicabile soltanto agli immobili con categoria catastale A1, A8 e A9)
2) di confermare per l’anno 2010 la detrazione dell’imposta comunale sugli Immobili dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare di € 103,29 (applicabile soltanto agli immobili con categoria catastale A1, A8 e A9)
3) di dare atto che oltre all’applicazione dell’aliquota saranno applicate le detrazioni, esenzioni, agevolazioni ed obblighi previsti dalla vigente normativa in materia;
4) di dare atto che il gettito derivante dall’imposta in oggetto verrà introitato alla risorsa 1011002 cap. 1002 del bilancio di previsione 2010;
5) DI TRASMETTERE agli organi preposti il presente atto per la sua pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dall’Ufficio Federalismo Fiscale del ministero dell’Economia e delle Finanze;
6) DI DARE ampia divulgazione della presente deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune;
7) DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione 2010, ai sensi e per gli effetti dell’art. 172, comma 1, lett.e) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;