DELIBERA G.C. N° 2 DEL 27.01.2205:    DI CONFERMARE, per le ragioni esposte in premessa, in attuazione dell’art. 6 del Decreto Legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell’art. 3 della Legge n. 662 del 23.12.1996, per l’anno 2005, l’aliquota ordinaria: 5,5 per mille, da applicarsi a tutte le fattispecie imponibili ad eccezione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, aliquota ridotta: 5 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

2.    DI CONFERMARE la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di 103,29 Euro, con le seguenti precisazioni:

 

-         si considerano integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze (garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale).

Si considerano abitazioni principali anche:

quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, purchè i beneficiari abbiano fissato la residenza anagrafica nell’immobile;