DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI E DETRAZIONI D’IMPOSTA

ANNO 2011

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO

·         il Titolo I, Capo I del D.Lgs n. 504 del 30.12.1992, concernente l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

·         l’art. 1, comma 1, del D.L. 27.05.2008 n. 93, convertito in Legge n. 126 del 24.07.2008, che prevede, a decorrere dall’anno di imposta 2008, l’esclusione dall’Imposta Comunale sugli Immobili dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione degli immobili con categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo per l’importo stabilito dalla presente deliberazione, rapportata al periodo di utilizzo;

CONSIDERATO

·         che ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs n. 504 del 30.12.1992, l’aliquota ICI “deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro; l’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente nel comune di cui all’art. 4;

VISTO

·         l’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 504/92, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 11.03.1997       n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 09.05.1997 n. 122 che recita testualmente: “A decorrere dall’anno d’imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell’art. 6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l’importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale”

·         il Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI, così come modificato dalla deliberazione consiliare n. 9 del 27.03.2007;

·         l’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 8° comma, della Legge Finanziaria n. 448 del 28.12.2001, che ha stabilito che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali, per i servizi locali e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione;

·         il comma 169, dell’articolo 1 della Legge 27.12.2006, n. 296, (Legge Finanziaria 2007) che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;

·         il provvedimento adottato il 17.12.2010 dal Ministero degli Interni d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con il quale si rinvia al 31.03.2011 il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2011;

·         il Decreto del Ministro dell’Interno del 16.03.2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26.03.2011, con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2011 al 30.06.2011;

·         il comma 156 dell’art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce, dal 1° gennaio 2007, la competenza del Consiglio Comunale nella determinazione delle aliquote ICI;

·         l’art. 77-bis, comma 30, del D.L. 112/2008, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, il quale dispone: “Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2009, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2009, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U.)”;

·         la legge di stabilità per l’anno 2011, n. 220 del 13/12/2010, con la quale viene confermata, sino all’attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere di Regioni ed enti locali, di deliberare aumenti dei tributi, addizionali e/o maggiorazioni di aliquote di tributi, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U.);

RITENUTO

·         di confermare come segue le aliquote ICI diversificate per l’anno 2011:

Ø      ALIQUOTA del 5,3 per mille da applicare alle abitazioni principali (qualora non esenti per legge);

Ø      ALIQUOTA del 6 per mille da applicare sugli immobili diversi da quelli di cui alla abitazione principale;

RITENUTO per l’anno 2011, relativamente alle abitazioni principali non esenti per legge:

a)      di confermare la detrazione per le abitazioni principali in € 130,00;

b)      di confermare in € 258,00 la detrazione per l’abitazione principale di soggetto passivo portatore di handicap o che abbia un familiare portatore di handicap, risultante nello stato di famiglia, che abbia sostenuto per l’abitazione principale oneri e spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ai sensi del vigente regolamento per l’applicazione dell’ICI;

c)      di confermare in € 180,00 la detrazione per l’abitazione principale di soggetto passivo dotata di pannelli solari e/o impianti fotovoltaici per la produzione di acqua calda ed energia elettrica, ai sensi del vigente regolamento per l’applicazione dell’ICI;

DATO ATTO

·         che l’art. 6 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI stabilisce le modalità per potere usufruire delle maggiori detrazioni di cui ai punti b) e c);

·         che le detrazioni di cui ai punti b) e c) sono già comprensive della detrazione ordinaria di cui al punto a);

·         che l’art. 7 del Regolamento Comunale vigente individua le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale;

CONSIDERATO

·         che l’applicazione delle suddette aliquote e detrazioni dovrebbero garantire un gettito annuale  presunto di € 865.000,00.=;

VISTO

·         il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’area Economico/Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/00;

 

Con voti n. 11 favorevoli, n. 5 contrari (Bassani Federico, Cattafesta Laura, Consonni Paolo, Colombo Davide, Porro Claudia), essendo i consiglieri presenti n. 16 dei quali 16 votanti, voti espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

1.      di dare atto che quanto nelle premesse indicato costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.      di confermare, in attuazione dell’art. 6 del D.Lgs n. 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni, l’aliquota ICI per l’anno 2011, come segue:

  • ALIQUOTA del 5,3 per mille da applicare alle abitazioni principali (qualora non esenti per legge);
  • ALIQUOTA del 6 per mille da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni principali;

3.      di confermare per l’anno 2011 la detrazione ICI per abitazione principale in € 130,00;

4.      di confermare per l’anno 2011 in € 258,00 la detrazione per l’abitazione principale di soggetto passivo portatore di handicap o che abbia un familiare portatore di handicap risultante dallo stato di famiglia, che abbia sostenuto per l’abitazione principale oneri e spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ai sensi del  vigente regolamento comunale ICI ;

5.      di confermare per l’anno 2011 in € 180,00 la detrazione per l’abitazione principale di soggetto passivo dotata di pannelli solari e/o impianti fotovoltaici per la produzione di acqua calda ed energia elettrica, ai sensi del vigente regolamento per l’applicazione dell’ICI;

6.      di dare atto che le aliquote ICI per l’anno 2011 hanno effetto a decorrere dal 01.01.2011;

7.      di dare atto che il gettito presunto derivante dall’applicazione delle suddette aliquote ICI è pari a € 865.000,00.= e verrà introitato alla risorsa di entrata 1 01 0010, capitolo 1007, del Bilancio di Previsione Esercizio 2011;

8.      di demandare al responsabile dell’area Economico/Finanziaria ogni atto necessario e conseguente all’adozione del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 267/00;

9.      di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari;

10.  di far pubblicare la presente deliberazione, per estratto, sul sito internet Ministeriale del Dipartimento Politiche Fiscali e con notizia sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52 – comma 2 – del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, così come modificato dall’art. 1 – comma 1 , lettera s) - punto 1 e lettera u) del D.Lgs. 30.09.1999 n. 506 ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare ministeriale n. 3/DPF del 16/04/2003.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Con voti n. 11 favorevoli, n. 5 contrari (Bassani Federico, Cattafesta Laura, Consonni Paolo, Colombo Davide, Porro Claudia), essendo i consiglieri presenti n. 16 dei quali 16 votanti, voti espressi nelle forme di legge,

 

 

DELIBERA

 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, ravvisati motivi d’urgenza per l’adozione del presente atto, rappresentati dall’esigenza di procedere agli adempimenti necessari per l’approvazione del Bilancio di Previsione annuale 2011 entro i termini stabiliti dalle disposizioni vigenti.