DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI E DETRAZIONI D’IMPOSTA
ANNO 2011
VISTO
· il Titolo I, Capo I del D.Lgs n. 504 del 30.12.1992, concernente l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO
· l’art. 1, comma 1, del D.
CONSIDERATO
· che ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs n. 504 del 30.12.1992, l’aliquota ICI “deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro; l’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente nel comune di cui all’art.
VISTO
· l’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 504/92, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 11.03.1997 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 09.05.1997 n. 122 che recita testualmente: “A decorrere dall’anno d’imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell’art. 6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l’importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale”
· il Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI, così come modificato dalla deliberazione consiliare n. 9 del 27.03.2007;
· l’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 8° comma, della Legge Finanziaria n. 448 del 28.12.2001, che ha stabilito che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali, per i servizi locali e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione;
· il comma 169, dell’articolo 1 della Legge 27.12.2006, n. 296, (Legge Finanziaria 2007) che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;
· il provvedimento adottato il 17.12.2010 dal Ministero degli Interni d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita
· il Decreto del Ministro dell’Interno del 16.03.2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26.03.2011, con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2011 al 30.06.2011;
· il comma 156 dell’art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce, dal 1° gennaio 2007, la competenza del Consiglio Comunale nella determinazione delle aliquote ICI;
· l’art. 77-bis, comma 30, del D.
· la legge di stabilità per l’anno 2011, n. 220 del 13/12/2010, con la quale viene confermata, sino all’attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere di Regioni ed enti locali, di deliberare aumenti dei tributi, addizionali e/o maggiorazioni di aliquote di tributi, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U.);
RITENUTO
· di confermare come segue le aliquote ICI diversificate per l’anno 2011:
Ø ALIQUOTA del 5,3 per mille da applicare alle abitazioni principali (qualora non esenti per legge);
Ø ALIQUOTA del 6 per mille da applicare sugli immobili diversi da quelli di cui alla abitazione principale;
RITENUTO per l’anno 2011, relativamente alle abitazioni principali non esenti per legge:
a) di confermare la detrazione per le abitazioni principali in € 130,00;
b) di confermare in € 258,00 la detrazione per l’abitazione principale di soggetto passivo portatore di handicap o che abbia un familiare portatore di handicap, risultante nello stato di famiglia, che abbia sostenuto per l’abitazione principale oneri e spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ai sensi del vigente regolamento per l’applicazione dell’ICI;
c) di confermare in € 180,00 la detrazione per l’abitazione principale di soggetto passivo dotata di pannelli solari e/o impianti fotovoltaici per la produzione di acqua calda ed energia elettrica, ai sensi del vigente regolamento per l’applicazione dell’ICI;
DATO ATTO
· che l’art. 6 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI stabilisce le modalità per potere usufruire delle maggiori detrazioni di cui ai punti b) e c);
· che le detrazioni di cui ai punti b) e c) sono già comprensive della detrazione ordinaria di cui al punto a);
· che l’art. 7 del Regolamento Comunale vigente individua le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale;
CONSIDERATO
· che l’applicazione delle suddette aliquote e detrazioni dovrebbero garantire un gettito annuale presunto di € 865.000,00.=;
VISTO
· il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’area Economico/Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/00;
Con voti n. 11 favorevoli, n. 5 contrari (Bassani Federico, Cattafesta Laura, Consonni Paolo, Colombo Davide, Porro Claudia), essendo i consiglieri presenti n. 16 dei quali 16 votanti, voti espressi nelle forme di legge,
1. di dare atto che quanto nelle premesse indicato costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare, in attuazione dell’art. 6 del D.Lgs n. 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni, l’aliquota ICI per l’anno 2011, come segue:
3. di confermare per l’anno 2011 la detrazione ICI per abitazione principale in € 130,00;
4. di confermare per l’anno
5. di confermare per l’anno
6. di dare atto che le aliquote ICI per l’anno 2011 hanno effetto a decorrere dal 01.01.2011;
7. di dare atto che il gettito presunto derivante dall’applicazione delle suddette aliquote ICI è pari a € 865.000,00.= e verrà introitato alla risorsa di entrata 1 01 0010, capitolo 1007, del Bilancio di Previsione Esercizio 2011;
8. di demandare al responsabile dell’area Economico/Finanziaria ogni atto necessario e conseguente all’adozione del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 267/00;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari;
10. di far pubblicare la presente deliberazione, per estratto, sul sito internet Ministeriale del Dipartimento Politiche Fiscali e con notizia sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52 – comma 2 – del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, così come modificato dall’art. 1 – comma 1 , lettera s) - punto 1 e lettera u) del D.Lgs. 30.09.1999 n. 506 ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare ministeriale n. 3/DPF del 16/04/2003.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti n. 11 favorevoli, n. 5 contrari (Bassani Federico, Cattafesta Laura, Consonni Paolo, Colombo Davide, Porro Claudia), essendo i consiglieri presenti n. 16 dei quali 16 votanti, voti espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, ravvisati motivi d’urgenza per l’adozione del presente atto, rappresentati dall’esigenza di procedere agli adempimenti necessari per l’approvazione del Bilancio di Previsione annuale 2011 entro i termini stabiliti dalle disposizioni vigenti.