DETERMINAZIONE ALIQUOTA ICI E DETRAZIONE D’IMPOSTA

ANNO 2009

Il Sindaco invita il consigliere Alberto Sala ad illustrare il presente argomento.

Presa la parola il consigliere Alberto Sala:

*ricorda che la definizione dell’aliquota ICI così come la determinazione dell’addizionale Irpef sono due argomenti di competenza del Consiglio Comunale nonché atti preliminari alla approvazione del Bilancio Previsionale.

Nel merito dell’aliquota ICI e dell’importo delle detrazioni evidenzia che nulla è cambiato rispetto allo scorso anno.

Interviene il consigliere Claudia Porro per chiedere se sia stata estesa la detrazione anche ai parenti sino al 1° grado.

Risponde negativamente il consigliere Alberto Sala.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO

·         il Titolo I, Capo I del D.Lgs n. 504 del 30.12.1992, concernente l’istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

·         art. 1 comma 1 del D.L. 27/05/2008 n. 93, convertito in legge n. 126 del 24/07/2008, che prevede, a decorrere dall’anno di imposta 2008, l’esclusione dall’imposta comunale sugli immobili dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione degli immobili con categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo per l’importo stabilito dalla presente deliberazione, rapportata al periodo di utilizzo;

CONSIDERATO

·         che ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs n. 504 del 30.12.1992, l’aliquota ICI “deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro; l’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente nel comune di cui all’art. 4;

VISTO

·         l’art. 8 comma 3 del D.Lgs. 504/92, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 11/3/1997 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 09/05/1997 n. 122 che recita testualmente: “A decorrere dall’anno d’imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell’art. 6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l’importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale”

·         il regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI, così come modificato dalla deliberazione consiliare  n. 9 del 27.03.2007;

·         l’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 8° comma, della legge finanziaria n. 448 del 28.12.2001, che ha stabilito che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali, per i servizi locali  e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione;

·         il comma 169, dell’articolo 1 della legge 27/12/2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;

·         il Decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2008, pubblicato sulla G.U. del 5/01/2009 che proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2009 al 31 marzo 2009;

·         il comma 156 dell’art. 1 della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che stabilisce dal 1° gennaio 2007 la competenza del Consiglio Comunale nella determinazione delle aliquote ICI;

·         il Decreto Legge 27.05.2008 n. 93 convertito in legge n. 126/2008, con il quale viene stabilito che fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberale aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato…

RITENUTO

·         di confermare come segue le aliquote ICI diversificate per l’anno 2009:

Ø      ALIQUOTA del 5.3 per mille  da applicare alle abitazioni principali (qualora non esenti per legge);

Ø      ALIQUOTA del 6 per mille da applicare sugli immobili diversi da quelli di cui alla abitazione principale;

RITENUTO per l’anno 2009, relativamente alle abitazioni principali non esenti per legge:

a)      di confermare la detrazione per le abitazioni principali in € 130,00;

b)      di confermare in € 258,00 la detrazione per l’abitazione principale di soggetto passivo portatore di handicap o che abbia un familiare portatore di handicap, risultante nello stato di famiglia, che abbia sostenuto per l’abitazione principale oneri e spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ai sensi del vigente regolamento per l’applicazione dell’ICI;

c)      di confermare in € 180,00 la detrazione per l’abitazione principale di soggetto passivo dotata di pannelli solari e/o impianti fotovoltaici per la produzione di acqua calda ed energia elettrica, ai sensi del vigente regolamento per l’applicazione dell’ICI;

DATO ATTO

·         che l’art. 6 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI stabilisce le modalità per potere usufruire delle maggiori detrazioni di cui ai punti b) e c)

·         che le detrazioni di cui ai punti b) e c) sono già comprensive della detrazione ordinaria di cui al punto a);

·         che l’art. 7 del Regolamento Comunale vigente individua le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale;

CONSIDERATO

·         che l’applicazione delle suddette aliquote e detrazioni dovrebbero garantire un gettito annuale  presunto di € 850.000,00;

VISTO

·         il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’area Economico/Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/00;

 

Con voti n. 10 favorevoli, n. 0 astenuti  e n.5 contrari ( Claudia Porro – Federico Bassani – Marcello Tommasi – Roberto Riva – Giulio Mauri), essendo i consiglieri presenti n.15 e votanti n.15 voti espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

1.      di dare atto che quanto nelle premesse indicato costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.      di confermare, in attuazione dell’art. 6 del D.Lgs n. 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni, l’aliquota ICI per l’anno 2009, come segue:

  • ALIQUOTA del 5,3 per mille da applicare alle abitazioni principali;
  • ALIQUOTA del 6 per mille da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni principali;

3.      di confermare per l’anno 2009 la detrazione ICI per abitazione principale in € 130,00;

4.      di confermare per l’anno 2009 in € 258,00 la detrazione per l’abitazione principale di soggetto passivo portatore di handicap o che abbia un familiare portatore di handicap risultante dallo stato di famiglia, che abbia sostenuto per l’abitazione principale oneri e spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ai sensi del  vigente regolamento comunale ICI ;

5.      di confermare per l’anno 2009 in € 180,00 la detrazione per l’abitazione principale di soggetto passivo dotata di pannelli solari e/o impianti fotovoltaici per la produzione di acqua calda ed energia elettrica, ai sensi del vigente regolamento per l’applicazione dell’ICI;

6.      di dare atto che le aliquote ICI per l’anno 2009 hanno effetto a decorrere dal 01.01.09;

7.      di dare atto che il gettito presunto derivante dall’applicazione delle suddette aliquote ICI è pari a € 850.000,00.= e verrà introitato alla risorsa di entrata 1 01 0010, capitolo 1007, del Bilancio di Previsione Esercizio 2009;

8.      di demandare al responsabile dell’area Economico/Finanziaria ogni atto necessario e conseguente all’adozione del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 267/00;

9.      di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari;

10.  di far pubblicare la presente deliberazione, per estratto, sul sito internet ministeriale del Dipartimento Politiche Fiscali e con notizia sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52 – comma 2 – del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, così come modificato dall’art. 1 – comma 1 , lettera s) - punto 1 e lettera u) del D.Lgs. 30.09.1999 n. 506 ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare ministeriale n. 3/DPF del 16/04/2003;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Con voti n. 10 favorevoli, n.0 astenuti  e n.5 contrari (Claudia Porro – Federico Bassani – Roberto Riva – Marcello Tommasi – Giulio Mauri), essendo i consiglieri presenti n.15 e votanti n.15,voti espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, ravvisati motivi d’urgenza per l’adozione del presente atto, rappresentati dall’esigenza di procedere agli adempimenti necessari per l’approvazione del Bilancio di Previsione annuale 2009 entro i termini stabiliti dalle disposizioni vigenti.