DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 06.03.2007
DETERMINAZIONE ALIQUOTA ICI E DETRAZIONE D’IMPOSTA ANNO 2007
UDITO
· l’intervento del Sindaco che riassume brevemente il contenuto del presente atto rinviando, per gli aspetti di carattere generale, alla discussione già sviluppatasi in occasione della trattazione del punto precedente, ovvero dell’applicazione dell’Addizionale Comunale all’Irpef;
VISTO
· il Titolo I, Capo I del D.Lgs n. 504 del 30.12.1992, concernente l’istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);
VERIFICATO
· che ai sensi dell’art. 6 del predetto decreto l’aliquota ICI “deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro; l’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente nel comune di cui all’art.
VISTO
· l’art. 8 comma 3 del D.Lgs. 504/92, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 11/3/1997 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 09/05/1997 n. 122 che recita testualmente: “A decorrere dall’anno d’imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell’art. 6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l’importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale”
· il regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI, approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 18.12.2001, e s.m.i.;
· l’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 8° comma, della legge finanziaria n. 448 del 28.12.2001, che ha stabilito che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali, per i servizi locali e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione;
· il comma 169, dell’articolo 1 della legge 27/12/2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;
· il decreto interministeriale del 30 novembre 2006, pubblicato sulla G.U. n. 287 del 11/12/2006, che rinvia al 31 marzo 2007 il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali;
· il comma 156 dell’art. 1 della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che stabilisce dal 1° gennaio 2007 la competenza del Consiglio Comunale nella determinazione delle aliquote ICI;
RITENUTO
· di modificare come segue le aliquote ICI diversificate per l’anno 2007:
Ø ALIQUOTA del 5.3 per mille da applicare alle abitazioni principali;
Ø ALIQUOTA del 6 per mille da applicare sugli immobili diversi da quelli di cui alla abitazione principale;
RITENUTO
· di determinare la detrazione per le abitazioni principali in € 130,00;
· di determinare in € 258,00 la detrazione per l’abitazione principale di soggetto passivo portatore di handicap o che abbia un familiare portatore di handicap, risultante nello stato di famiglia, che abbia sostenuto per l’abitazione principale oneri e spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ai sensi del regolamento per l’applicazione dell’ICI approvato con delibera consiliare n. 53 del 18.12.2001 e s.m.i;
DATO ATTO
· che l’art. 7 del Regolamento Comunale vigente individua le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale;
· che rispetto all’anno precedente, l’aliquota ICI e la detrazione sull’abitazione principale sono stata modificate al fine di agevolare ulteriormente i contribuenti soggetti a imposizione per l’abitazione principale, nel rispetto degli equilibri del Bilancio Esercizio 2007;
CONSIDERATO
· che l’applicazione delle suddette aliquote e detrazione dovrebbero garantire un gettito annuale presunto di € 1.090.000,00.=
VISTO
· il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’area Economico/Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/00;
Con voti n. 10 favorevoli, n. 02 astenuti (Tommasi Marcello e Riva Roberto) e n. 0 contrari, essendo i consiglieri presenti n. 12 e votanti n. 10, espressi nelle forme di legge,
1. di dare atto che quanto nelle premesse indicato costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare, in attuazione dell’art. 6 del D.Lgs n. 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni, l’aliquota ICI per l’anno 2007, come segue:
3. di determinare per l’anno 2007 la detrazione ICI per abitazione principale in € 130,00;
4. di determinare per l’anno
5. di dare atto che le aliquote ICI per l’anno 2007 hanno effetto a decorrere dal 01.01.07;
6. di dare atto che il gettito presunto derivante dall’applicazione delle suddette aliquote ICI è pari a € 1.090.000,00= e verrà introitato alla risorsa di entrata 1 01 0010, capitolo 1007, del Bilancio di Previsione Esercizio 2007;
7. di demandare al responsabile dell’area Economico/Finanziaria ogni atto necessario e conseguente all’adozione del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 267/00;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari;
9. di far pubblicare la presente deliberazione, per estratto, sul sito internet ministeriale del Dipartimento Politiche Fiscali e con notizia sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52 – comma 2 – del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, così come modificato dall’art. 1 – comma 1 , lettera s) - punto 1 e lettera u) del D.Lgs. 30.09.1999 n. 506 ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare ministeriale n. 3/DPF del 16/04/2003;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti n. 10 favorevoli, n. 02 astenuti (Tommasi Marcello e Riva Roberto) e n. 0 contrari, essendo i consiglieri presenti n. 12 e votanti n. 10, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, ravvisati motivi d’urgenza per l’adozione del presente atto, rappresentati dall’esigenza di procedere agli adempimenti necessari per l’approvazione del Bilancio di Previsione annuale 2007 entro i termini stabiliti dalle disposizioni vigenti.
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 27.03.2007
I.C.I.: DETERMINAZIONE MAGGIORE DETRAZIONE D’IMPOSTA PER IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE DOTATI DI PANNELLI SOLARI E/O IMPIANTI FOTOVOLTAICI
ANNO 2007
Il Sindaco, riguardo alla trattazione del presente argomento, rimanda all’ampia discussione sviluppatasi durante la trattazione del punto precedente inerente l’approvazione del regolamento ICI.
Sottolinea nuovamente che la decisione di determinare la maggiore detrazione d’imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale dotati di pannelli solari e/o impianti fotovoltaici da euro 130,00 ad euro 180,00, rappresenta un forte segnale politico finalizzato ad incentivare la realizzazione di pannelli termici a tutela dell’ambiente e nel rispetto della normativa in materia di risparmio energetico.
Interviene il Consigliere Federico Bassani per:
· dichiarare la propria condivisione, in linea di massima, per l’introduzione dell’ulteriore detrazione d’imposta per le abitazioni dotate di pannelli solari e/o impianti fotovoltaici;
· osservare, tuttavia, che la misura dell’incentivo è in ogni caso da ritenersi “piuttosto timida”, ragione per la quale annuncia il voto di astensione del proprio gruppo consigliare.
UDITI:
· Gli interventi surriportati;
VISTO
· il Titolo I, Capo I del D.Lgs n. 504 del 30.12.1992, concernente l’istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);
VERIFICATO
· che ai sensi dell’art. 6 del predetto decreto l’aliquota ICI “deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro; l’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente nel comune di cui all’art.
VISTO
· l’art. 8 comma 3 del D.Lgs. 504/92, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 11/3/1997 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 09/05/1997 n. 122 che recita testualmente: “A decorrere dall’anno d’imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell’art. 6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l’importo di lire
· l’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 8° comma, della legge finanziaria n. 448 del 28.12.2001, che ha stabilito che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali, per i servizi locali e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione;
· il comma 169, dell’articolo 1 della legge 27/12/2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;
· il decreto interministeriale del 30 novembre 2006, pubblicato sulla G.U. n. 287 del 11/12/2006, che rinvia al 31 marzo 2007 il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali;
· il comma 156 dell’art. 1 della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che stabilisce dal 1° gennaio 2007 la competenza del Consiglio Comunale nella determinazione delle aliquote ICI;
· il provvedimento di Consiglio Comunale n. 6 del 06.03.2007 con la quale sono state deliberate le aliquote ICI e le detrazioni di imposta per l’anno 2007;
· il nuovo regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI, approvato con deliberazione consiliare n. 09 del 27.03.2007, che, all’art.
RITENUTO
· di prendere atto di quanto già deliberato con provvedimento consigliare n. 6 del 06.03.2007 determinando nel contempo la maggiore detrazione di cui al punto precedente;
· pertanto di determinare in euro 180,00 complessivi la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale dotati di pannelli solari e/o impianti fotovoltaici per la produzione di acqua calda ed energia elettrica;
VISTO
· il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’area Economico/Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/00;
Con voti n. 13 favorevoli, n. 4 astenuti (Riva Roberto Antonio, Tommasi Marcello, Bassani Federico e Mauri Giulio) e n. 0 contrari, essendo i consiglieri presenti n. 17 e votanti n. 13, espressi nelle forme di legge,
1. di dare atto che quanto nelle premesse indicato costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle aliquote e delle detrazioni di imposta già deliberate con provvedimento n. 06 del 06.03.2007, esecutivo, che si richiama integralmente ovvero:
3. di stabilire che per gli immobili adibiti ad abitazioni principale e dotati di pannelli solari e/o impianti fotovoltaici per la produzione di acqua calda ed energia elettrica la detrazione d’imposta sarà pari ad euro 180,00 anziché 130,00;
4. di dare atto che le aliquote ICI e le detrazioni di imposta per l’anno 2007 hanno effetto a decorrere dal 01.01.07;
5. di demandare al responsabile dell’area Economico/Finanziaria ogni atto necessario e conseguente all’adozione del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 267/00;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari;
7. di far pubblicare la presente deliberazione, per estratto, sul sito internet ministeriale del Dipartimento Politiche Fiscali e con notizia sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52 – comma 2 – del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, così come modificato dall’art. 1 – comma 1 , lettera s) - punto 1 e lettera u) del D.Lgs. 30.09.1999 n. 506 ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare ministeriale n. 3/DPF del 16/04/2003;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti n. 13 favorevoli, n. 4 astenuti (Riva Roberto Antonio, Tommasi Marcello, Bassani Federico e Mauri Giulio) e n. 0 contrari, essendo i consiglieri presenti n. 17 e votanti n. 13, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, ravvisati motivi d’urgenza per l’adozione del presente atto, rappresentati dall’esigenza di procedere agli adempimenti necessari per l’approvazione del Bilancio di Previsione annuale 2007 entro i termini stabiliti dalle disposizioni vigenti.