DETERMINAZIONE ALIQUOTA ICI E DETRAZIONE D’IMPOSTA
ANNO 2006.
VISTO
· il Titolo I, Capo I del D.Lgs n. 504 del 30.12.1992, concernente l’istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);
VERIFICATO
· che ai sensi dell’art. 6 del predetto decreto l’aliquota ICI “deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro; l’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente nel comune di cui all’art.
VISTO
· l’art. 8 comma 3 del D.Lgs. 504/92, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 11/3/1997 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 09/05/1997 n. 122 che recita testualmente: “A decorrere dall’anno d’imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell’art. 6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l’importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale”
· il regolamento per l’applicazione dell’ICI approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 18.12.2001, e s.m.i.;
· l’art. 53 comma 16 della l. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 8° comma, della legge finanziaria n. 448 del 28.12.2001, che ha stabilito che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali, per i servizi locali e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione;
· il comma 155, dell’articolo unico della legge 23 dicembre 2005, che ha fissato al 31 marzo 2006 il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2006 da parte degli enti locali;
RITENUTO
· di confermare le aliquote ICI diversificate per l’anno 2006, come segue:
Ø ALIQUOTA del 5.7 per mille da applicare alle abitazioni principali
Ø ALIQUOTA del 6 per mille da applicare sugli immobili diversi da quelli di cui alla abitazione principale;
RITENUTO
· di determinare la detrazione per le abitazioni principali in Euro 104,00;
· di determinare in Euro 208,00 la detrazione per l’abitazione principale di soggetto passivo portatore di handicap o che abbia un familiare portatore di handicap, risultante nello stato di famiglia, che abbia sostenuto per l’abitazione principale oneri e spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi del regolamento per l’applicazione dell’ICI approvato con delibera consiliare n. 53 del 18.12.2001 e s.m.i;
DATO ATTO
· che l’art. 7 del Regolamento Comunale vigente individua le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale;
· che rispetto all’anno precedente, l’aliquota ICI è stata riconfermata in relazione alla necessità di garantire gli equilibri del Bilancio Esercizio 2006;
CONSIDERATO
· che l’applicazione delle suddette aliquote e detrazione dovrebbero garantire un gettito annuale presunto di Euro 1.085.000 ,00.=
RITENUTA
· la propria competenza in materia ai sensi del combinato disposto dell’art. 42 lett. f) e dell’art. 48 del D.Lgs n. 267/00;
VISTO
· il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’area economico/finanziaria in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/00;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge:
1. di dare atto che quanto nelle premesse indicato costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare, in attuazione dell’art. 6 del D.Lgs n. 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni, l’aliquota ICI per l’anno 2006, come segue:
3. di determinare per l’anno 2006 la detrazione ICI per abitazione principale in Euro 104,00;
4. di determinare per l’anno
5. di dare atto che le aliquote ICI per l’anno 2006 hanno effetto a decorrere dal 01.01.06;
6. di dare atto che il gettito presunto derivante dall’applicazione delle suddette aliquote ICI è pari a Euro 1.085.000,00= e verrà introitato alla risorsa di entrata 1 01 0010, capitolo 1007, del Bilancio di Previsione Esercizio 2006;
7. di demandare al responsabile dell’area Economico/finanziaria ogni atto necessario e conseguente all’adozione del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 267/00;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari;
9. di far pubblicare la presente deliberazione, per estratto, sul sito internet ministeriale del Dipartimento Politiche Fiscali e con notizia sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52 – comma 2 – del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, così come modificato dall’art. 1 – comma 1 , lettera s) - punto 1 e lettera u) del D.Lgs. 30.09.1999 n. 506 ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare ministeriale n. 3/DPF del 16/04/2003;
10. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ravvisati motivi d’urgenza per l’adozione del presente atto rappresentati dalla necessità di predisporre gli allegati allo schema di Bilancio di Previsione annuale per l’approvazione da parte dell’organo consiliare entro i termini stabiliti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266.