-    Determinazione aliquota ICI  e detrazione d’imposta Anno 2005.

 

 

 

                                            LA GIUNTA COMUNALE

 

 

Visto:

-         il Titolo I, Capo I del D.Lgs n. 504 del 30.12.1992, concernente l’istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);

 

Verificato:

-         che ai sensi dell’art. 6 del predetto decreto l’aliquota ICI “deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro; l’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente nel comune di cui all’art. 4”;

 

Visto:

-         l’art. 8 comma 3 del D.Lgs. 504/92, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 11/3/1997 n. 50, convertito con  modificazioni dalla legge 09/05/1997 n. 122 che recita testualmente: “A decorrere dall’anno d’imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell’art. 6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l’importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale”

-         il regolamento per l’applicazione dell’ICI approvato con  deliberazione consiliare n. 53  del 18.12.2001, e s.m.i.;

-         l’art. 53 comma 16 della l. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 8° comma, della legge finanziaria n. 448 del 28.12.2001, che ha stabilito che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali, per i servizi locali  e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione;

-         il Decreto Legge n. 314 del 30.12.2004 che ha fissato al 28 febbraio 2005 il termine di approvazione  del Bilancio di Previsione 2005;

-         che tale termine è stato successivamente prorogato al 31.03.2005;

 

Ritenuto:

-         di confermare le aliquote ICI diversificate per l’anno 2005, come segue:

-         ALIQUOTA del 5.7 per mille  da applicare alle abitazioni principali