- Determinazione aliquota ICI e detrazione d’imposta Anno 2005.
Visto:
- il Titolo I, Capo I del D.Lgs n. 504 del 30.12.1992, concernente l’istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);
Verificato:
- che ai sensi dell’art. 6 del predetto decreto l’aliquota ICI “deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro; l’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente nel comune di cui all’art.
Visto:
- l’art. 8 comma 3 del D.Lgs. 504/92, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 11/3/1997 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 09/05/1997 n. 122 che recita testualmente: “A decorrere dall’anno d’imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell’art. 6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l’importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale”
- il regolamento per l’applicazione dell’ICI approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 18.12.2001, e s.m.i.;
- l’art. 53 comma 16 della l. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 8° comma, della legge finanziaria n. 448 del 28.12.2001, che ha stabilito che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali, per i servizi locali e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione;
- il Decreto Legge n. 314 del 30.12.2004 che ha fissato al 28 febbraio 2005 il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2005;
- che tale termine è stato successivamente prorogato al 31.03.2005;
Ritenuto:
- di confermare le aliquote ICI diversificate per l’anno 2005, come segue:
- ALIQUOTA del 5.7 per mille da applicare alle abitazioni principali