Deliberazione n. 4 del 07.07.2011

 

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. ANNO 2011 - CONFERMA

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

………….Omissis

 

Valutata l’opportunità di mantenere invariate le aliquote e le detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili deliberate per l’anno 2010 (gettito previsto anno 2011 € 202.000,00 al netto dell’esenzione per l’abitazione principale, di cui all’art. 1, commi 1 – 2 – 3 - 6, del D.L. n. 93/2008)

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario sotto il profilo della regolarità contabile e del responsabile del servizio tributi sotto il profilo della regolarità tecnica;

………….Omissis

DELIBERA

1)        di confermare per l’anno 2011 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

A - aliquota ordinaria                                    6,0 per mille

B – aliquota ridotta nella misura del            5,5 per mille:

   

    1) Unità immobiliari APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI A1, A8, A9 e relative pertinenze (quali garage o box o posto auto, soffitta, cantina, ripostiglio o locale di deposito, tettoie chiuse o aperte – categorie catastali C2, C6, C7 – ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale o comunque ad una distanza non superiore a metri trecento) direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le unità immobiliari (CATEGORIE CATASTALI A1, A8, A9)appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, nonché gli immobili APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI A1, A8, A9 posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate o cedute in comodato o in altre forme a terze persone (con detrazione in proporzione alla quota di utilizzo).

    2) Unità immobiliari APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI A1, A8, A9 e relative pertinenze del soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che non sia titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (con detrazione in proporzione alla quota di possesso).

    3) Unità immobiliari APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI A1, A8, A9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o cedute in comodato o in altre forme a terze persone (con detrazione).

    4) Unità immobiliari APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI A1, A8, A9 e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado, purché residenti e per il periodo di residenza anagrafica (con detrazione).

2)        di applicare la sola detrazione di imposta di € 103,29 in ragione annua per l’unità immobiliare (CATEGORIE CATASTALI A1, A8, A9) adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3)        di applicare la sola detrazione di imposta di € 103,29 in ragione annua per ogni unità immobiliare (CATEGORIE CATASTALI A1, A8, A9) equiparata ad abitazione principale;

4)        di dare atto che, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 93/2008 convertito dalla Legge n. 126/2008, sono escluse dall’imposta le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, specificando che rientrano in tale ambito di esenzione le unità immobiliari indicate al punto 1 lettera B, numeri 1, 2, 3, 4 che non appartengono alle Categorie Catastali A1, A8, A9;