Deliberazione n. 3 del 23.03.2009: Aliquote e detrazioni ICI anno 2009
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Titolo I, Capo I del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, concernente l’istituzione dell’Imposta comunale sugli immobili (ICI) e successive modificazioni, integrazioni e proroghe;
Visto l’art. 1, commi 156 e 169, della Legge 27.12.2006, n. 296;
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli immobili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2004, esecutiva ai sensi di legge, in vigore dal 01.01.2004;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale vennero fissate le aliquote per l’anno 2008;
Visto il D.L. n. 93/2008, convertito dalla Legge n. 126/2008, che all’art. 1 esclude dall’Imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, specificando che per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. n. 504/1992, nonché quelle ad essa assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto;
Visto l’art. 1 comma 3 del D.L. n. 93/2008 che riconosce l’esenzione ICI anche nei casi previsti:
- dall’art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504/1992, concernente la disciplina della ex casa coniugale
- dall’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, relativo agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli istituti autonomi per le case popolari – IACP
Visto l’art. 77 bis, comma 30, del D.L. n. 112/2008 che prevede: “Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente l’anno 2011, la sospensione del potere degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. n. 93/2008, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 126/2008, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani”;
Valutata l’opportunità di mantenere invariate le aliquote e le detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili deliberate per l’anno 2008 (gettito previsto anno 2009 € 186.000,00 al netto dell’esenzione per l’abitazione principale, di cui all’art. 1, commi 1 – 2 – 3 - 6, del D.L. n. 93/2008)
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;;
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario sotto il profilo della regolarità contabile e del responsabile del servizio tributi sotto il profilo della regolarità tecnica;
Con voti favorevoli n. 8, resi ed accertati nei modi di legge, essendo n. 10 i presenti, dei quali n. 8 votanti e n. 2 astenuti (Sigg.ri Acquistapace R. e Fazzini G.);
1) di confermare per l’anno 2009 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
A - aliquota ordinaria 6,0 per mille
B – aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille:
1) Unità immobiliari APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI A1, A8, A9 e relative pertinenze (quali garage o box o posto auto, soffitta, cantina, ripostiglio o locale di deposito, tettoie chiuse o aperte – categorie catastali C2, C6, C7 – ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale o comunque ad una distanza non superiore a metri trecento) direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le unità immobiliari (CATEGORIE CATASTALI A1, A8, A9)appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, nonché gli immobili APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI A1, A8, A9 posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate o cedute in comodato o in altre forme a terze persone (con detrazione in proporzione alla quota di utilizzo).
2) Unità immobiliari APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI A1, A8, A9 e relative pertinenze del soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che non sia titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (con detrazione in proporzione alla quota di possesso).
3) Unità immobiliari APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI A1, A8, A9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o cedute in comodato o in altre forme a terze persone (con detrazione).
4) Unità immobiliari APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI A1, A8, A9 e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado, purché residenti e per il periodo di residenza anagrafica (con detrazione).
2) di applicare la sola detrazione di imposta di €
3) di applicare la sola detrazione di imposta di €
4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 93/2008 convertito dalla Legge n. 126/2008, sono escluse dall’imposta le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, specificando che rientrano in tale ambito di esenzione le unità immobiliari indicate al punto 1 lettera B, numeri 1, 2, 3, 4 che non appartengono alle Categorie Catastali A1, A8, A9;
5) di trasmettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione;
6) di rendere, con separata votazione (n. 10 presenti, n. 8 votanti, n. 2 astenuti Acquistapace R. e Fazzini G., n. 8 voti favorevoli), il presente provvedimento immediatamente eseguibile.