Deliberazione n. 3 del 15.05.2008

OGGETTO: Aliquote e detrazioni ICI anno 2008 - Conferma

IL CONSIGLIO COMUNALE

……..Omissis

Valutata l’opportunità di mantenere invariate le aliquote e le detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili deliberate per l’anno 2007 (gettito previsto anno 2008 € 236.000,00 al netto dell’ulteriore detrazione statale, quantificata in € 24.000,00, di cui all’art. 1, comma 5, della Legge n. 244/2007)

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario sotto il profilo della regolarità contabile e del responsabile del servizio tributi sotto il profilo della regolarità tecnica;

Con voti favorevoli n. 10, resi ed accertati nei modi di legge, essendo n. 10 i presenti, tutti votanti;

DELIBERA

  1. di confermare per l’anno 2008 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

    A - aliquota ordinaria 6,0 per mille

    B – aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille:

    1) Unità immobiliari e relative pertinenze (quali garage o box o posto auto, soffitta, cantina, ripostiglio o locale di deposito, tettoie chiuse o aperte – categorie catastali C2, C6, C7 – ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale o comunque ad una distanza non superiore a metri trecento) direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, nonché gli immobili posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate o cedute in comodato o in altre forme a terze persone (con detrazione in proporzione alla quota di utilizzo).

    2) Unità immobiliari e relative pertinenze del soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che non sia titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (con detrazione in proporzione alla quota di possesso).

    3) Unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o cedute in comodato o in altre forme a terze persone (con detrazione).

    4) Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado, purchè residenti e per il periodo di residenza anagrafica (con detrazione).

  2. di applicare la sola detrazione di imposta di € 103,29 in ragione annua per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

  3. di applicare la sola detrazione di imposta di € 103,29 in ragione annua per ogni unità immobiliare equiparata ad abitazione principale;

  4. di prendere atto delle disposizioni contenute nella Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) in merito all’ulteriore detrazione prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale, specificando che rientrano nell’ambito di applicazione dell’ulteriore detrazione solo quelle unità immobiliari indicate al punto 1 lettera B, numeri 1 e 2;

  5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione;

  6. di rendere, previa unanime e separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.