LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Titolo I, Capo I del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, concernente l’istituzione dell’Imposta comunale sugli immobili (ICI) e successive modificazioni, integrazioni e proroghe;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 16.03.2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale vennero fissate le aliquote per l’anno 2004;
Ritenuto in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:
di poter determinare, per l’anno 2005, l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili nonché le riduzioni e le detrazioni di imposta nelle misure sotto specificate:
MISURA DELL’ALIQUOTA
Aliquota ordinaria 6,0 per mille
Abitazioni principali o equiparate 5,5 per mille
MISURA DELLE RIDUZIONI O DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA
Abitazione principale o equiparata:
DETRAZIONE: € 103,29.= in ragione annua
Visto che il funzionario responsabile dell’imposta evidenzia:
- che l’ultimo gettito annuale realizzato (anno 2004) ammonta a € 224.000,00
- che il gettito complessivo, in applicazione delle aliquote come sopra esposte è previsto in € 222.000,00
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;;
Visto l’art. 12 della Legge 07.08.1990, n. 241;
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario sotto il profilo della regolarità contabile e del responsabile del servizio tributi sotto il profilo della regolarità tecnica;
Con voti unanimi favorevoli, resi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
- di fissare per l’anno 2005 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria 6,0 per mille
abitazioni principali o equiparate 5,5 per mille
- di applicare la sola detrazione di imposta di € 103,29 in ragione
annua per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo;
- di applicare la sola detrazione di imposta di € 103,29 in ragione annua per ogni unità immobiliare equiparata ad abitazione principale;
- di trasmettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione;
- di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nei modi e termini di legge;
- di rendere, previa unanime e separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.