Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 26/03/2010

 

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - Determinazione aliquote e detrazioni - anno 2010.

 

Il Presidente del Consiglio introduce l’argomento all’ordine del giorno e cede la parola all’Assessore Bernardi che lo illustra evidenziando la conferma dell’aliquota.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso che:

- con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 e sue successive modificazioni ed integrazioni è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

- l’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, tra gli altri, siano allegati al bilancio di previsione le delibere di determinazione delle tariffe, delle aliquote d’imposta e delle eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di redditi per i tributi locali e per i servizi locali;

- il comma 156, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) articolo unico, assegna al Consiglio Comunale la competenza in materia di determinazione delle aliquote relative all’imposta comunale sugli immobili;

Visti:

-  il comma 173, lett. b, dell’art. 1 delle legge 27 dicembre 2006, n.296 che dispone che deve intendersi per abitazione principale quella di residenza anagrafica;

-         l’art. 3, comma 56, della Legge n.662/1996;

-         l’art. l, comma 5, della. Legge n.449/1997;

Vista inoltre la Legge n. 126 del 24 luglio 2008 di conversione del D.L. n. 93 del 27 maggio 2008, non è più dovuta l’ICI per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le sue pertinenze ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, nonché alle abitazioni concesse in comodato gratuito sulla base di quanto stabilito nei regolamenti comunali;

Ritenuto pertanto di confermare per l’anno 2010 le aliquote I.C.I. determinate per il 2009 con la deliberazione di cui sopra, nonché la detrazione di imposta di € 104,00.= prevista per l’abitazione principale;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 17/12/2009 che fissa al 30/04/2010 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2010;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo statuto comunale ed i regolamenti di contabilità e per la disciplina dei contratti;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi ed accertati,

 

 

DELIBERA

 

1) di prendere atto che l’articolo 1, comma 1, del D.L. 27 maggio 2008 convertito in legge  n. 126 del 24 luglio 2008, prevede l’esclusione dall’Imposta Comunale sugli Immobili per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, a decorrere dall’anno 2008.

Si conferma anche per l’anno 2010 l’esenzione per le unità date ad uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (intendendosi per tali i figli legittimi, naturali, adottivi e i genitori) ed a parenti in linea collaterale di secondo grado ( intendendosi fratelli e sorelle). Per ottenere l’assimilazione i conduttori devono avere la residenza anagrafica in dette unità immobiliari e gli iteressati devono presentare istanza di agevolazione, utilizzando il modulo fornito dall’ufficio tributi o reperibile sul sito del comune, entro il 16/12/2010 per le nuove unità costituite nell’anno in corso;

 

2) di stabilire, per l’anno 2010, le seguenti aliquote per l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)

a) aliquota ordinaria:                              5 (cinque) per mille.

b) aliquota ridotta:                                  4 (quattro) per mille

b1. per le unità immobiliari non esenti ed adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze. Si intendono per abitazione principale del soggetto passivo, le unità di categoria catastale A1, A8 e A9, possedute a titolo di proprietà, usufrutto, abitazione o altro diritto reale. Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare di residenza anagrafica, salvo prova contraria.

b2. per le abitazioni  non assimilate all’abitazione principale concesse in uso gratuito al coniuge ed agli affini di primo grado (i suoceri, i generi e le nuore). Per ottenere l’aliquota ridotta i conduttori devono avere la residenza anagrafica in dette unità immobiliari e gli interessati devono presentare istanza di agevolazione utilizzando il modulo fornito dall’ufficio tributi o prelevato sul sito del comune, entro il 16/12/2010 per le nuove unità costituite nell’anno in corso;

 

c)      aliquota agevolata                            2 (due) per mille

- (ai sensi dall’art. l, comma 5, della. Legge n.449/1997) a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata dei lavori e comunque non oltre tre anni dall’inizio dei lavori. L’inagibilità o l’inabitabilità, intendendosi pe tali la sussistenza di un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, devono essere avvalorate da apposita dichiarazione ICI da presentare presso l’ufficio Tributi , corredata da autocerticazione (dichiarazione sostituutiva di atto nottorio) o in alternativa da perizia, a carico del proprietario, effettuata dall’Ufficio Tecnico comunale;

 

3) di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 3, comma 56, della Legge n.662/1996, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale da anziani o diversamente abili che, a seguito di degenza permanente, acquisiscano la residenza in istituti sanitari o di ricovero, a condizione che la stessa unità immobiliare non risulti locata;

 

4) di confermare, la detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, nella misura di Euro 104,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione ed al numero di comproprietari ivi conviventi;

 

5) di dare atto altresì, che a decorrere dalla esecutività della presente deliberazione, i pagamenti dell’imposta in oggetto dovranno essere eseguiti utilizzando l’apposito modello F24 ovvero medinate versamento diretto presso il tesoriere.

 

6) di pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale le suddette determinazioni dell’aliquota dell’I.C.I..

 

SUCCESSIVAMENTE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U. degli Enti Locali, con voti unanimi favorevoli, legalmente resi ed accertati il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.