Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 19/12/2007
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - Determinazione aliquote e detrazioni - anno 2008.
Premesso che al fine di predisporre il progetto di Bilancio per il prossimo anno si rende necessario stabilire le aliquote ICI da applicare per l’anno 2008;
Preso atto che il comma 156, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) articolo unico, assegna al Consiglio Comunale la competenza in materia di determinazione delle aliquote relative all’imposta comunale sugli immobili;
Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 con il quale è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e il D. Lgs. 14 ottobre 1997 n.446 che ha disposto una serie di modifiche alla disciplina dell’I.C.I.;
Ritenuto, per quanto sopra espresso, stabilire le seguenti aliquote ICI:
a) l’aliquota ordinaria del 5 (cinque) per mille;
b) l’aliquota ridotta del 4 (quattro) per mille per le abitazioni principali meglio specificate nel dispositivo del presente atto;
c) l’aliquota agevolata del 2 (due) per mille per gli interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;
Visti:
- il comma 173, lett. b, dell’art. 1 delle legge 27 dicembre 2006, n.296 che dispone che deve intendersi per abitazione principale quella di residenza anagrafica;
- l’art. 3, comma 56, della Legge n.662/1996;
- l’art. l, comma 5, della. Legge n.449/1997;
Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto lo statuto comunale ed i regolamenti di contabilità e per la disciplina dei contratti;
Udita la relazione del Presidente
Ultimata la fase della discussione nel corso della quale:
- Il Consigliere Ritota effettua una dichiarazione di voto di astensione come da dichiarazione che fa allegare agli atti.
- Il Sindaco replica affermando che la legge non consente l’esenzione totale ed inoltre, con l’aumento delle detrazioni per la prima casa prevista nella finanziaria 2008, molti contribuenti non pagheranno l’ICI nel prossimo anno.
- Il Presidente del Consiglio ribadisce quanto già affermato dal Sindaco ed inoltre evidenzia la difficoltà di verificare i redditi dei contribuentiqualora si dovesse applicare l’esenzione ICI proposta dal Gruppo Misto.
Con voti unanimi favorevoli legalmente resi ed accertati, essendo 12 i consiglieri presenti, 8 i votanti e 4 gli astenuti (Pagani, Zoli, Adotti e Ritota),
DELIBERA
1) di stabilire per l’anno 2008 le seguenti aliquote per l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI):
a) aliquota ordinaria: 5 (cinque) per mille.
b) aliquota ridotta: 4 (quattro) per mille
b1. per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze. Per abitazione principale del soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, abitazione o altro diritto reale, si intende, salvo prova contraria, l’unità immobiliare di residenza anagrafica;
b2. per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito al coniuge, ai parenti ed affini di primo grado in linea retta, per tali intendendosi i figli legittimi, naturali ed adottivi, i genitori, i suoceri, i generi e le nuore, ai parenti di secondo grado in linea collaterale, per tali intendendosi i fratelli e le sorelle, che abbiano la residenza anagrafica in dette unità abitative. Non compete per queste unità immobiliari la detrazione riconosciuta alle abitazioni principali e relative pertinenze di cui al punto 2). Per ottenere questa agevolazione tributaria, gli interessati dovranno presentare apposita istanza su modulo fornito dal Comune e scaricabile dal sito www.comune.binago.co.it, contenente autocertificazione circa la sussistenza dei presupposti, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. Detta istanza dovrà essere presentata entro il 16 dicembre dell’anno di imposta. Permanendo le condizioni dell’agevolazione, l’istanza esplicherà efficacia anche per gli anni di imposta successivi a quello di presentazione;
c) aliquota agevolata 2 (due) per mille
- (ai sensi dall’art. l, comma 5, della. Legge n.449/1997) a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata dei lavori e comunque non oltre tre anni dall’inizio dei lavori. L’inagibilità o l’inabitabilità sono accertate dall’ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario o in alternativa sono autocertificate dal contribuente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
2) di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 3, comma 56, della Legge n.662/1996, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale da anziani o diversamente abili che, a seguito di degenza permanente, acquisiscano la residenza in istituti sanitari o di ricovero, a condizione che la stessa unità immobiliare non risulti locata. Per ottenere questa agevolazione tributaria, gli interessati dovranno presentare un’attestazione di degenza permanente rilasciata dall’istituto di ricovero;
3) di confermare, la detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, nella misura di Euro 104,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione ed al numero di comproprietari ivi conviventi;
4) di prendere atto che la presente deliberazione non è soggetta ad omologazione del Ministero delle Finanze;
5) di pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale le suddette determinazioni dell’aliquota dell’I.C.I.