Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27/03/2007
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - Determinazione aliquote e detrazioni - anno 2007.
Premesso che sulla base della normativa vigente in materia, la Giunta Comunale ha predisposto il progetto di Bilancio di previsione per l’anno 2007;
Considerato che questa Amministrazione ha ravvisato la necessità di confermare le aliquote fissate nel 2006 per mantenere l’equilibrio di bilancio per l’anno 2007 al fine di assicurare le necessarie risorse occorrenti al finanziamento delle diverse spese, individuate nei programmi inseriti nella relazione revisionale e programmatica previste nello schema di bilancio proposto dalla Giunta Comunale per l’esercizio 2007;
Accertato che, ai sensi del D.M. 30.11.2006 il Ministero dell’Interno ha disposto la proroga del termine per deliberare il bilancio di previsione per l’esercizio 2007 al 31 marzo 2007, autorizzando il regime dell’esercizio provvisorio di cui all’art 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
Preso atto che il comma 156, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) articolo unico, assegna al Consiglio Comunale la competenza in materia di determinazione delle aliquote relative all’imposta comunale sugli immobili;
Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 con il quale è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e il D. Lgs. 14 ottobre 1997 n.446 che ha disposto una serie di modifiche alla disciplina dell’I.C.I.;
Ritenuto, per quanto sopra espresso, stabilire:
a) l’aliquota ordinaria del 5 (cinque) per mille;
b) l’aliquota ridotta del 4 (quattro) per mille per le abitazioni principali comprese quelle non abitate ma possedute da anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti e le relative pertinenze;
c) un’aliquota agevolata del 2 (due) per mille per gli interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;
Visto che per effetto delle suddette determinazioni nel Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2007 è prevista una entrata di Euro 470.000,00.=;
Visto il comma 173, lett. b, dell’art. 1 delle legge 27 dicembre 2006, n.296 che dispone che deve intendersi per abitazione principale quella di residenza anagrafica;
Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 1, comma 169 della legge 269/2006;
Visto lo statuto comunale ed i regolamenti di contabilità e per la disciplina dei contratti;
Udita la relazione del Sindaco-Presidente
Ultimata la fase della discussione nel corso della quale entra in aula il Consigliere Uslenghi Fabrizio, ragion per cui sono presenti in aula n. 15 consiglieri su 17 assegnati, e si sono registrati i seguenti interventi:
- Il Consigliere Ritota effettua una dichiarazione di voto dandone lettura, dichiarazione che fa allegare agli atti ed anticipandola propria astensione al voto.
- Il Presidente replica che non è possibile esentare dall’ICI gli immobili se non espressamentre previsto dalla normativa vigente. Dichiara inoltre che sarà necessario uin riordino sulle aliquote ICI sulla prima casa e relative detrazioni solo ad intervenuta riforma degli estimi catastali.
Con voti unanimi favorevoli legalmente resi ed accertati, essendo 15 i consiglieri presenti, 10 i votanti e n. 5 gli astenuti (Zoli, Adotti, Caccia, Uslenghi Fabrizio e Ritota),
1) di stabilire per l’anno 2007 l’aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 5 (cinque) per mille.
2) di stabilire l’aliquota ridotta del 4 (quattro) per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze;
3) di avvalersi della facoltà prevista dall’art.3, comma 56, della Legge n.662/1996, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4) di confermare, la detrazione spettante per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di Euro 104,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale del soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, si intende, salvo prova contraria, l’unità immobiliare di residenza anagrafica;
5) di avvalersi della facoltà prevista dall’art. l, comma 5, della. Legge n.449/1997, fissando al 2 (due) per mille l’aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori. L’inagibilità o l’inabitabilità sono accertate dall’ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario o in alternativa sono autocertificate dal contribuente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
6) di prendere atto che la presente deliberazione non è soggetta ad omologazione del Ministero delle Finanze;
7) di pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale le suddette determinazioni dell’aliquota dell’I.C.I..
SUCCESSIVAMENTE, ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D. Lgs. 267/2000, con voti unanimi espressi in forma palese essendo 15 i consiglieri presenti, 10 i votanti e n. 5 gli astenuti (Zoli, Adotti, Caccia, Uslenghi Fabrizio e Ritota), il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.