G.C. n. 165 del 15 dicembre 2005

 

OGGETTO: Determinazione dell’aliquota I.C.I..

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 con il quale è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e  il D. Lgs. 14 ottobre 1997 n.446 che ha disposto una serie di modifiche alla disciplina dell’I.C.I.;

 

Accertato che l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili viene stabilita con deliberazione della Giunta Comunale che deve essere adottata ogni anno, con effetto dall’anno successivo;

 

Considerato:

- che il testo unico recentemente approvato dal Parlamento, stabilisce che in materia di tariffe e aliquote fiscali è sempre ed esclusivamente competente la Giunta;

- che il termine per l'approvazione del Bilancio e delle tariffe è stabilito al 31 dicembre 2005;

 

Ritenuto necessario ai fini della predisposizione del Bilancio di Previsione 2006, stabilire:

a) l’aliquota ordinaria del 5 (cinque) per mille;

b) l’aliquota ridotta del 4 (quattro) per mille per le abitazioni principali comprese quelle non abitate ma possedute da anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti e le relative pertinenze;

c) un’aliquota agevolata del 2 (due) per mille per gli interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

 

Visto che per effetto delle suddette determinazioni nel Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2006 è prevista una entrata di Euro 420.000,00.=;

 

Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;

 

Visto lo statuto comunale ed i regolamenti di contabilità e per la disciplina dei contratti;

 

Con voti unanimi legalmente resi ed accertati,

 

D E L I B E RA

 

1) di stabilire per l’anno 2006 l’aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 5 (cinque) per mille.

 

2) di stabilire l’aliquota ridotta del 4 (quattro) per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze;

 

3) di avvalersi della facoltà prevista dall’art.3, comma 56, della Legge n.662/1996, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

4) di confermare, la detrazione spettante per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di Euro 104,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi famigliari dimorano abitualmente.

 

5) di avvalersi della facoltà prevista dall’art. l, comma 5, della. Legge n.449/1997, fissando al 2 (due) per mille l’aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori. L’inagibilità o l’inabitabilità sono accertate dall’ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario o in alternativa sono autocertificate dal contribuente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

 

6) di prendere atto che la presente deliberazione non è soggetta ad omologazione del Ministero delle Finanze.

 

7) di pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale le suddette determinazioni dell’aliquota dell’I.C.I..

 

SUCCESSIVAMENTE, ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D. Lgs. 267/2000, con voti unanimi espressi in forma palese, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.