ESTRATTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 7/03/2008

 

 

OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Determinazione aliquote anno 2008.

 

…omissis..

 

Quindi

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

UDITI gli interventi esposti in precedenza;

 

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in merito alla istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 17 del 28.03.2007 con la quale venivano fissate le aliquote I.C.I., per l’anno 2007, nella seguenti misure:

- aliquota del 5 per mille per l’abitazione principale;

- aliquota del 5,5 per mille per immobili diversi dall’abitazione principale;

 

VISTO l’art. 1 comma 5 della Legge n. 449 del 27/12/1997 il quale prevede che i comuni possano fissare aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, tra l’altro, a favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio siti nel centro storico e per interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

 

DATO ATTO che l’ultimo capoverso della predetta norma dispone che la precitata aliquota agevolata si applica per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;

 

VISTO l’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

 

RITENUTO di modificare, per il 2008, assicurando il pareggio economico-finanziario del bilancio, le aliquote nella seguente misura:

- aliquota del 4,40 per mille per l’abitazione principale;

- aliquota del 5,5 per mille per immobili diversi dall’abitazione principale;

- aliquota agevolata del 0,5 per mille per immobili oggetto di interventi di recupero e ubicati nel centro storico, meglio specificati nel dispositivo, nonché per interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

 

EVIDENZIATO che la Legge n. 296 del 27.12.2006, art. 1, comma 156, ha modificato l'articolo 6, comma 1, primo periodo, del D.L.vo n. 504/1992, sostituendo la parola: «comune» con le parole «consiglio comunale»;

 

ACCERTATA, quindi, la propria competenza formale a provvedere;

 

VISTO altresì l’art. 27, comma 8, della Legge 488/2001, che ha modificato l’art. 53 della Legge n. 388/2000, secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota di addizionale Irpef e le tariffe dei servizi di propria competenza, è fissato non più entro il 31 dicembre bensì entro la stessa data di approvazione del bilancio;

 

DATO ATTO che per l’anno 2008, il precitato termine di approvazione per il Bilancio di Previsione 2008 è stato fissato al 31 marzo 2008;

 

VISTA la Legge n. 244 del 24.12.2007 ed il D.L.vo n. 504/1992 e s. m. ed i.;

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso ex art. 49, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000 dal Responsabile dell’Area economica-finanziaria circa la regolarità tecnica della proposta;

 

CON il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge:

favorevoli:        n. 13;

contrari:           n.   0;

astenuti:            n. 03 (Belloli, Aldeghi e Minotti);

 

 

D E L I B E R A

 

 

1.      di determinare, per i motivi esposti in premessa, per l’anno 2008, le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

-         aliquota del 4,40 per mille per l’abitazione principale;

-         aliquota del 5,5 per mille per immobili diversi dall’abitazione principale;

-         aliquota agevolata del 0,5 per mille per interventi di recupero edilizio effettuati su immobili siti nel centro storico e per interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertinenziali, per la durata massima di tre anni d’imposta consecutivi calcolati dalla comunicazione di inizio lavori e per un periodo minimo di un anno.

I requisiti per poter godere dell’ agevolazione sono i seguenti:

 

a) il proprietario dell’immobile deve essere titolare di un permesso di costruire, di una DIA  o di altro idoneo titolo autorizzatorio di tipo edilizio da presentarsi in copia all’ufficio tributi nell’anno d’imposta di riferimento. Un’ulteriore comunicazione di inizio lavori deve essere presentata, in copia, oltre che all’ufficio tecnico, all’ufficio tributi. Dal momento dell’inizio lavori decorrerà il periodo di applicazione dell’aliquota agevolata ex art. 1, comma 5, ultimo capoverso,, della Legge n. 449 del 27.12.1997;

 

b) nell’ambito degli interventi di recupero edilizio effettuati su immobili siti nel centro storico, rientrano anche quelli consistenti nel rifacimento integrale delle facciate che deve riguardare, tuttavia, l’intero corpo dell’edificio nell’ambito del quale si trova l’unità immobiliare del richiedente, indipendentemente dalla destinazione d’uso. Rientrando tali interventi in quelli oggetto di una mera comunicazione di inizio lavori, non sottoposti a DIA o a permesso di costruire, sarà sufficiente che il soggetto richiedente l’applicazione dell’agevolazione presenti la precitata comunicazione anche all’ufficio tributi;  

 

c) la base imponibile ai fini ICI, in tali circostanze, e con esclusione degli interventi di cui alla precedente lettera b), è rappresentata dall’area fabbricabile su cui insiste l’edificio oggetto della ristrutturazione valutata secondo la tabella valori pubblicata sul vigente Regolamento comunale disciplinante l’imposta comunale sugli immobili;

 

d) qualora la fine lavori, o l’utilizzazione dell’immobile, di fatto avvenga prima dei tre anni,  la comunicazione deve essere presentata, tempestivamente, all’ufficio tributi.  Di conseguenza la base imponibile cambia e dal valore dell’area fabbricabile si ritorna alla rendita catastale ed alla conseguente aliquota ICI ordinaria.

 

2.      di confermare l’importo della detrazione per abitazione principale in 103.29 euro e, come stabilito dall’art. 1 comma 5 della Legge 24.12.2007, n. 244, la detrazione di un ulteriore importo, pari all’1,33 per mille della base imponibile. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. L’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;

 

3.      di demandare al Responsabile dell’area competente gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.