OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Determinazione aliquote anno 2005.

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in merito alla istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

CONSIDERATO che il D.L. n. 314 del 30.12.2004 ha prorogato al 28.02.2005 i termini di approvazione del Bilancio di Previsione 2005;

 

VISTO altresì l’art.27, comma 8 della legge 488/2001 che ha modificato l’art.53 della legge n. 388/2000 secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali compresa l’aliquota di addizionale Irpef, e le tariffe dei servizi pubblici locali è fissato non più entro il 31 dicembre bensì entro la stessa data di approvazione del bilancio;

 

VISTA la deliberazione G.C. n. 19 del 08.03.2004 con la quale venivano fissate le aliquote I.C.I., per l’anno 2004, nella seguenti misure:

- aliquota del 5 per mille per l’abitazione principale;

- aliquota del 5,5 per mille per immobili diversi dall’abitazione principale;

 

RITENUTO, al fine di assicurare il pareggio economico-finanziario del bilancio, di confermare, per il 2005, le medesime aliquote dello scorso anno;

 

ASSUNTA la competenza dell’organo ai sensi degli artt. 42 lettera f) e 48 del TUEL n. 267/2000 all’adozione del presente atto;

 

VISTA la Legge n. 311 del 30.12.2004;

 

VISTO l’allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.L.vo  267/2000 dal Responsabile dell’Area economica-finanziaria circa la regolarità tecnica della proposta;

 

Con voti unanimi e favorevoli;

 

D E L I B E R A

 

1)      di determinare, per l’anno 2005, le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

-  aliquota del 5 per mille per l’abitazione principale;

-  aliquota del 5,5 per mille per immobili diversi dall’abitazione principale;

 

2)      di demandare al Responsabile dell’area competente gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.

 

 

Con separata votazione ed all’unanimità la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D.L.vo 267/2000.