PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSESSORE AL BILANCIO

 

·          VISTO il D.Lgs. 30/12/92 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare il dettato delle norme di cui all’art.1, commi 5-8 della Legge n.244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria per l’esercizio 2008);

·          VISTE le disposizioni legislative introdotte dal D.Lgs. n. 446/97;

·          VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta, così come adeguato con propria deliberazione n.3 in data 29/3/2007;

·          CONSIDERATO che il termine per la determinazione delle tariffe per l’anno 2008 è per il momento stabilito al 31/3/08 (termine per l’approvazione del Bilancio Preventivo);

·          ATTESO che la proposta della Giunta Comunale è articolata come segue:

·          -    aliquota ordinaria al 5 per mille (cinque per mille);

-          aliquota ICI per abitazione principale al 5 per mille (cinque per mille);

-          pertinenze abitazione principale al 5 per mille (cinque per mille);

-          abitazioni concesse in affitto e utilizzate dal locatario come abitazione principale al 5 per mille (cinque per mille);

-          immobili locati ed utilizzati come residenza secondaria dal locatario al 5,5 per mille (cinque virgola cinque per mille);

-          aliquota ICI per 2° case pari al 7 per mille (sette per mille), ove per seconde case si devono intendere le abitazioni non locate (sfitte/vuote) o comunque a disposizione del proprietario (sempre che non siano in atto interventi di ristrutturazione edilizia, o non risultino dichiarate inagibili,  o non siano di proprietà di anziani ospiti in Case di Riposo, nei quali casi si applicherebbe l’aliquota ordinaria del cinque per mille);

-          abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1°grado e/o collaterale fino al 2°grado e da loro adibita ad abitazione principale al 5 per mille (cinque per mille);

-          pertinenze di cui al punto precedente al 5 per mille (cinque per mille);

-          fabbricati appartenenti alla categoria D al 5,5 per mille (cinque virgola cinque per mille);

-          terreni edificabili al 5,5 per mille (cinque virgola cinque per mille);

-          altri immobili non compresi nelle precedenti categorie al 5,5 per mille (cinque virgola cinque per mille);

·    VISTO l’art. 8 comma 2 del D.L. 30/12/92 N. 504, come sostituito dall’art. 3 comma 55, della                                

       Legge 23/12/96 n. 662, che fissa i criteri per le maggiori detrazioni accordabili per l’abitazione 

       principale;

·          VISTO, altresì, il D.Lgs. n. 446/97 art. 58 – comma 3;   

·          RITENUTO di deliberare un aumento della detrazione da euro 104,00 fino a euro 155,00 sulla base del livello medio dei valori patrimoniali relativi sul territorio, nonchè in relazione a richieste documentate con particolari situazioni di carattere sociale, con effetto per l’anno 2008;

·          ATTESO che l’introito presunto della tassa previsto per il 2008 è pari a euro 1.345.000,00;

·          DATO ATTO che, ai sensi  446/97, il dispositivo della presente deliberazione verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;

·           

DELIBERA

 

1.      Di determinare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili nel seguente modo:

-    aliquota ordinaria al 5 per mille (cinque per mille);

-          aliquota ICI per abitazione principale al 5 per mille (cinque per mille);

-          pertinenze abitazione principale al 5 per mille (cinque per mille);

-          abitazioni concesse in affitto e utilizzate dal locatario come abitazione principale al 5 per mille (cinque per mille);

-          immobili locati ed utilizzati come residenza secondaria dal locatario al 5,5 per mille (cinque virgola cinque per mille);

-          aliquota ICI per 2° case pari al 7 per mille (sette per mille), ove per seconde case si devono intendere le abitazioni non locate (sfitte/vuote) o comunque a disposizione del proprietario (sempre che non siano in atto interventi di ristrutturazione edilizia, o non risultino dichiarate inagibili,  o non siano di proprietà di anziani ospiti in Case di Riposo, nei quali casi si applicherebbe l’aliquota ordinaria del cinque per mille);

-          abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1°grado e/o collaterale fino al 2°grado e da loro adibita ad abitazione principale al 5 per mille (cinque per mille);

-          pertinenze di cui al punto precedente al 5 per mille (cinque per mille);

-          fabbricati appartenenti alla categoria D al 5,5 per mille (cinque virgola cinque per mille);

-          terreni edificabili al 5,5 per mille (cinque virgola cinque per mille);

-          altri immobili non compresi nelle precedenti categorie al 5,5 per mille (cinque virgola cinque per mille);

 

2.      in applicazione del disposto dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 30/12/92, n. 504, come sostituito dall’art. 3 – comma 55 – della L. 23/12/96 n. 662, la detrazione dell’imposta di euro 104,00 prevista per l’imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali è elevata, per l’anno 2008, a euro 155,00 ai soggetti passivi che si trovavano nelle seguenti condizioni alla data del 31/12/07:

A)     aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale ai sensi Legge 5/2/1992, n. 104, comunque acquisita o da acquisire d’ufficio;

B)     pensionati;

C)    cassintegrati, la cui posizione dovrà essere certificata mediante presentazione del provvedimento assunto dal datore di lavoro;

D)    disoccupati, la cui posizione dovrà essere certificata mediante attestazione inerente l’iscrizione presso le liste di collocamento;

E)     Persone prive di occupazione non più in età lavorativa e che non beneficiano di  trattamenti di quiescenza.

L’applicazione del beneficio nei confronti

di tutti i soggetti suindicati, sarà comunque subordinata al possesso di un reddito familiare complessivo ai fini IRPEF, per l’anno precedente, non superiore a €.  16.000,00;

3.      coloro che si trovano nelle condizioni di cui al punto 2) dovranno inoltrare domanda al Sindaco    entro il 16/6/08, per l’anno 2008. La domanda dovrà essere corredata dalla certificazione richiesta o dichiarazione sostitutiva;

4.      di comunicare il presente provvedimento all’ufficio Tributi.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

·         CON VOTI 10 favorevoli, 2 contrari (Villa,Curtoni) e 2 astenuti (Clerici,Brenna)

 

****discussione omissis****

 

DELIBERA

 

      Di approvare la su estesa proposta di deliberazione.