PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSESSORE AL BILANCIO
· VISTO il D.Lgs. 30/12/92 n. 504 ove all’art. 6 si istituiva l’imposta comunale sugli immobili;
· VISTO l’art. 3 della L. F. n. 662/96 ove, con il comma 53 si sostituiva il disposto di cui sopra;
· VISTE le successive disposizioni legislative introdotte dal D.Lgs. n. 446/97;
· CONSIDERATO che il termine per la determinazione delle tariffe per l’anno 2005 è per il momento stabilito al 31/3/05 (termine per l’approvazione del Bilancio Preventivo);
· ATTESO che la proposta della Giunta Comunale è articolata come segue:
- aliquota ICI ordinaria pari al 5 per mille (cinque per mille);
- aliquota ICI per 2° case pari al 7 per mille (sette per mille), ove per seconde case si devono intendere le abitazioni non locate (sfitte/vuote) o comunque a disposizione del proprietario (sempre che non siano in atto interventi di ristrutturazione edilizia, o non risultino dichiarate inagibili, o non siano di proprietà di anziani ospiti in Case di Riposo, nei quali casi si applicherebbe l’aliquota ordinaria);
· PRECISATO CHE la nozione di abitazione locata comprende anche gli immobili ad uso abitativo concesso in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterali, rispettivamente di 1° e 2° grado;
· VISTO l’art. 8 comma 2 del D.L. 30/12/92 N. 504, come sostituito dall’art. 3 comma 55, della
Legge 23/12/96 n. 662, che fissa i criteri per le maggiori detrazioni accordabili per l’abitazione
principale;
· VISTO, altresì, il D.Lgs. n. 446/97 art. 58 – comma 3;
· RITENUTO di deliberare un aumento della detrazione da euro 104,00 fino a euro 155,00 sulla base del livello medio dei valori patrimoniali relativi sul territorio, nonchè in relazione a richieste documentate con particolari situazioni di carattere sociale, con effetto per l’anno 2005
· ATTESO che l’introito presunto della tassa previsto per il 2005 è pari a euro 800.000,00;
· DATO ATTO che, ai sensi 446/97, il dispositivo della presente deliberazione verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
· CON VOTI,
DELIBERA
1. Di determinare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili nel seguente modo:
- aliquota ICI ordinaria pari al 5 per mille (cinque per mille);
- aliquota ICI per 2° case pari al 7 per mille (sette per mille), ove per seconde case si devono intendere le abitazioni non locate (sfitte/vuote) o comunque a disposizione del proprietario (sempre che non siano in atto interventi di ristrutturazione edilizia, o non risultino dichiarate inagibili, o non siano di proprietà di anziani ospiti in Case di Riposo, nei quali casi si applicherebbe l’aliquota ordinaria);
2. in applicazione del disposto dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 30/12/92, n. 504, come sostituito dall’art. 3 – comma 55 – della L. 23/12/96 n. 662, la detrazione dell’imposta di euro 104,00 prevista per l’imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali è elevata, per l’anno 2005, a euro 155,00 ai soggetti passivi che si trovavano nelle seguenti condizioni alla data del 31/12/04:
A) aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale ai sensi Legge 5/2/1992, n. 104, comunque acquisita o da acquisire d’ufficio;
B) pensionati;
C) cassintegrati, la cui posizione dovrà essere certificata mediante presentazione del provvedimento assunto dal datore di lavoro;
D) disoccupati, la cui posizione dovrà essere certificata mediante attestazione inerente l’iscrizione presso le liste di collocamento.
L’applicazione del beneficio nei confronti di tutti i soggetti suindicati, sarà comunque subordinata al possesso di un reddito familiare complessivo ai fini IRPEF, per l’anno precedente, non superiore a €. 16.000,00;
3. coloro che si trovano nelle condizioni di cui al punto 2) dovranno inoltrare domanda al Sindaco entro il 30/6/05, per l’anno 2005. La domanda dovrà essere corredata dalla certificazione richiesta o dichiarazione sostitutiva;
4. di comunicare il presente provvedimento all’ufficio Tributi.
LA GIUNTA COMUNALE
· VISTA la proposta di deliberazione dell’Ufficio di Segreteria;
· ACQUISTATO il parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, c. 1 – del D.Lgs. 267/00;
· CON votazione unanime resa nelle forme di legge,
DELIBERA
Di approvare la suestesa proposta di deliberazione.