COMUNE DI FENEGRO’

PROVINCIA DI COMO

CODICE ISTAT:013100

CODICE CATASTALE: D531

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 28 MARZO 2011.

 

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2011 DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE

PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(I.C.I ).

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

  - che con l'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (contenente disposizioni sul riordino

della finanza degli enti territoriali) è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili

(IC.I) a decorrere dall'anno 1993;

         - che al successivo art. 6, comma l, il D.Lgs. n. 504 del 1992 ha disciplinato la

 determinazione delle aliquote con apposita deliberazione dell'Ente da adottare annualmente  

- che il comma 156, dell'art. l, della legge finanziaria per il 2007 ha attribuito la competenza              della determinazione delle aliquote al Consiglio Comunale;

 

 

PRESO ATTO che l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, consente di variare le aliquote d'imposta entro il limite minimo del quattro per mille e il massimo del sette per mille;

 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n°10 del 28 marzo 2011 con la quale:

a) sono state confermate per l'anno 2011 le seguenti aliquote e detrazioni per l'imposta

comunale sugli immobili (I.C.I.):

-  del 5,00% (cinque per mille) per abitazione principale e relative pertinenze;

-  del 6,20% (sei virgola venti per mille) per tutte le altre tipologie di immobili

-   Detrazione per abitazione principale € 103,30.= ;

b) sono state equiparate alle abitazioni principali:

-   l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha

acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

              -   le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non

residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

-  l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta,

limitatamente all'aliquota e senza estensione alla detrazione.

 

 

VISTO il D.L. 93 del 27 maggio 2008 "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie" convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 126, che dispone l'esclusione dell'imposta comunale sugli immobili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché quelle ad essa assimilata dal Comune con regolamento, ad eccezione di quelle di categoria catastale Al, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione

prevista dall'art. 8 commi 2 e 3 del D.lgs 204/1992;

 

               RITENUTO pertanto di dover adottare, anche in regime di esenzione della riscossione del tributo, un provvedimento che quantifichi il minore introito che questo Ente subisce e che verrà rimborsato dallo Stato;

 

DATO ATTO che permanendo comunque una tipologia di immobili che, pur essendo adibita ad abitazione principale, non beneficia dell'esenzione dell'imposta, occorre fissare l'aliquota dell'ICI tessa;

 

 

CONSIDERATO che l'intento di questa Amministrazione è di confermare per l'anno 2011

a)      le aliquote e le detrazioni già in vigore nel 2010 specificatamente

-   del 5,00%° (cinque per mille)   per abitazione principale

              -   del 6,20%° (sei virgola venti per mille) per tutte le altre tipologie di immobili

              -   Detrazione per abitazione principale € 103,30;

              b) l'equiparazione alle abitazioni principali per:

              -  l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

              - le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

              - l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, limitatamente all'aliquota e senza estensione alla detrazione.

 

              PRESO ATTO delle iscrizioni contabili contenute nel corrente bilancio di previsione che tengono conto delle variazioni al D.Lgs. 504/92 introdotte dal D.L. 93/2008 in merito alle esenzioni per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed assimilate, la cui applicazione è rimborsata ai singoli comuni con oneri a carico del Bilancio dello Stato;

 

              DATO ATTO di quanto disciplinato dal Regolamento LC.I. in vigore;

 

              VISTO il parere tecnico e contabile "favorevole" del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma l°, del D.Lvo n. 268/2000 T.U.L.O.E.L.;

 

Essendo presenti           , con voti              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA

 

 

di confermare per l'anno 2011 le aliquote e le detrazioni approvate con la deliberazione del Consiglio

Comunale n. 10 del 28 marzo 2011 come specificatamente riportato nelle premesse:

 

 

-   del 5,00%° (cinque per mille) per abitazione principale

-   del 6,20%° (sei virgola venti per mille) per tutte le altre tipologie di immobili

-   Detrazione per abitazione principale € 103,30.=;

 

l'equiparazione alle abitazioni principali per:

- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

- l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, limitatamente all'aliquota e senza estensione alla detrazione.

 

 

Con successiva votazione e con voti,                 espressi nei modi di legge, la presente deliberazione è resa eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.