DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 29 MARZO 2007.
OGGETTO: CONFERMA PER L’ANNO 2007 DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE
PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I )
PREMESSO:
- che con l’art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (contenente disposizioni sul riordino della finanza degli enti territoriali) è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dall’anno 1993;
- che al successivo art. 6, comma 1, il D.Lgs. n. 504 del 1992 ha disciplinato la determinazione delle aliquote con apposita deliberazione dell’Ente da adottare annualmente;
- che il comma 156, dell’art. 1, della legge finanziaria per il 2007 ha attribuito la competenza della determinazione delle aliquote al Consiglio Comunale;
PRESO ATTO che l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, consente di variare le aliquote d’imposta entro il limite minimo del quattro per mille e il massimo del sette per mille;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 22 febbraio 2006 con la quale:
a) sono state fissate per l’anno 2006 le seguenti aliquote e detrazioni per l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
- del 5,00%° (cinque per mille) per abitazione principale e relative pertinenze;
- del 6,20%° (sei virgola venti per mille) per tutte le altre tipologie di immobili
- Detrazione per abitazione principale € 103,30.= ;
b) sono state equiparate alle abitazioni principali:
- l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
- unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, limitatamente all’aliquota e senza estensione alla detrazione.
CONSIDERATO che l’intento di questa Amministrazione è di confermare per l’anno 2007
a) le aliquote e le detrazioni già in vigore nel 2006, specificatamente
- del 5,00%° (cinque per mille) per abitazione principale
- del 6,20%° (sei virgola venti per mille) per tutte le altre tipologie di immobili
- Detrazione per abitazione principale € 103,30.=;
b) l’equiparazione alle abitazioni principali per:
- l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
- unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, limitatamente all’aliquota e senza estensione alla detrazione.
PRESO ATTO delle iscrizioni contabili contenute nel corrente bilancio di previsione;
DATO ATTO di quanto disciplinato dal Regolamento I.C.I. in vigore;
UDITA la relazione del Sindaco;
UDITO l’intervento del Consigliere di minoranza Sig. Guffanti Rino che afferma che altri Comuni stanno adottando delle nuove detrazioni a favore dei cittadini;
UDITA la risposta del Sindaco che afferma che negli anni scorsi è stata già diminuita l’aliquota sulla casa principale e che si valuterà in futuro se poter adottare ulteriori detrazioni dell’imposta;
VISTO il parere tecnico e contabile "favorevole" del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lvo n. 268/2000 T.U.L.O.E.L.;
Con voti 9 favorevoli 3 contrari;
1) di confermare per l’anno 2007 le aliquote e le detrazioni approvate con la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 22 febbraio 2006, come specificatamente riportato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Con successiva votazione e con voti 9 favorevoli, 3 contrari espressi nei modi di legge, la presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.