DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 118 DEL 30 DICEMBRE 2004.

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ICI PER L’ANNO 2005.

 

L A G I UN T A C O M U NA LE

 

Visto il titolo I Capo I del decreto legislativo 30.12.1992 n.504, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e successive modificazioni ed integrazioni;

Atteso che lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta prevede un'entrata per ICI calcolata su un' aliquota

Ritenuto in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza:

- di recepire i mezzi necessari per assicurare i vari servizi d'istituto;

- di assicurare l'equilibrio del bilancio 2005 tenuto conto delle spese;

Dato atto che l' art. 27 comma 16 Legge 448 /2001 stabilisce che il termine per deliberare le tariffe le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro l’ approvazione del bilancio di previsione;

Visto il parere "favorevole" tecnico e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario , ai sensi dell'art. 49, comma 1, Decreto Legislativo n. 267/2000 T.U.L.O.E.L.;

Con voti unanimi e favorevoli;

 

 

D E L I B E R A

 

 

    1. di fissare, per l'anno 2005, le seguenti aliquote per l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

istituita con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni;

 

    1. di equiparare alle abitazioni principali:

  1. abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

  2. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

  3. unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, limitatamente all’aliquota e senza estensione alla detrazione.

3) Sono considerate parti integranti dell’abitazione le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al concessionario della riscossione.

 

Con separata votazione e all'unanimità di voti espressi nei modi di Legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000 T.U.L.O.E.L. .