PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE
DELIBERAZIONE N° 62 del 30 dicembre 2008

 

 

OGGETTO:

Imposta comunale sugli immobili (ICI) — Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per il 2009.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il D.Lgs. n° 504/1992, istitutivo dell’Imposta comunale sugli immobili (ICI), e in particolar modo l’articolo 6, attinente alla determinazione delle aliquote e dell’imposta medesima, e l’articolo 8, inerente alla detrazione per l’abitazione principale;

 

Preso atto che il 156° comma dell’art. 1 della legge n° 296/2006 ha stabilito che la competenza alla deliberazione delle aliquote ICI è del Consiglio comunale;

 

Rilevato che:

 

·         il 169° comma dell’art. 1 della legge n° 296/2006 dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

·         il 169° comma dell’art. 1 della legge n° 296/2006 dispone che, in caso di mancata approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote stesse si intendono prorogate di anno in anno;

 

·         il 1° comma dell’art. 151 del D.Lgs. n° 267/2000 dispone che il bilancio di previsione deve essere deliberato dagli enti locali entro il 31 dicembre dell’anno precedente;

 

·         con decreto del Ministero dell’Interno il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2009 è stato prorogato al 31 marzo 2009;

 

·         pertanto il termine per deliberare l’aliquota dell’Imposta comunale sugli immobili per il 2008 è il 31 marzo 2009;

 

Considerato il 2° comma dell’art. 42 del D.Lgs. n° 267/2000, attinente alle competenze del Consiglio comunale;

 

Tenuto conto del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili;

 

Visto il decreto legge n° 93/2008 che ha escluso dall’Imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, a eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9 le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8 del D.Lgs. n° 504/1992;

 

Considerato che la normativa ha escluso dall’Imposta comunale sugli immobili anche le abitazioni assimilate dal regolamento Ici all’abitazione principale (non accatastate come A1, A8 e A9);

 

Sentito l’Assessore Colle Angelo, il quale chiede delucidazioni in merito all’applicazione dell’Ici sui luoghi di culto, specificando eventualmente quali sono questi luoghi;

 

Sentito il Responsabile del Settore Contabile Dottor Marcello Quecchia, il quale chiarisce che i fabbricati destinati all’esercizio del culto (chiese consacrate, casa del parroco e oratorio) sono esenti per legge; gli altri immobili, se non utilizzati per attività di culto, pur se di proprietà della chiesa, sono soggetti all’imposta, come previsto dalla legge;

 

Visto lo Statuto comunale;

 

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 5 del 18 gennaio 2002, con la quale è stato designato Funzionario Responsabile dell’Imposta Comunale sugli immobili (ICI) il Responsabile del Settore Contabile, Dottor Marcello Quecchia;

 

Acquisito il parere del Responsabile del Settore Contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile (ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000);

 

A voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

 

 

DELIBERA

 

 

1)     di prendere atto che, a norma del decreto legge n° 93/2008, è esclusa dall’Imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, a eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9 le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8 del D.Lgs. n° 504/1992;

 

2)     di prendere atto che, a norma del decreto legge n° 93/2008, è esclusa dall’Imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita assimilata dal regolamento Ici all’abitazione principale, a eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8 del D.Lgs. n° 504/1992;

 

3)     di stabilire, ai sensi del 3° comma dell’art. 58 del D.Lgs. n° 446/1997, che la detrazione per l’abitazione principale accatastata come A1, A8 e A9, per l’anno 2009, azzeri l’Imposta comunale sugli immobili (ICI) 2009 dell’abitazione principale stessa, concorrendo all’imposta medesima;

 

4)     di determinare per il 2009 le aliquote dell’Imposta comunale sugli immobili (ICI) come di seguito specificato:

 

 

5)     di stabilire che, dall’Imposta comunale sugli immobili dovuta per il 2009 per gli immobili assimilati all’abitazione principale, accatastati come A1, A8 e A9, di cui alle lettere b), c), d), f) e g) dell’art. 5 del regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta comunale sugli immobili, si detraggano, per un importo massimo fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta, euro 210,00.