DELIBERAZIONE N° 12/C.C. del 1° febbraio 2008

 

 

OGGETTO:

Imposta comunale sugli immobili (ICI) — Determinazione delle aliquote e delle detrazioni.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il D.Lgs. n° 504/1992, istitutivo dell’Imposta comunale sugli immobili (ICI), e in particolar modo l’articolo 6, attinente alla determinazione delle aliquote e dell’imposta medesima, e l’articolo 8, inerente alla detrazione per l’abitazione principale;

 

Preso atto che il 156° comma dell’art. 1 della legge n° 296/2006 ha stabilito che la competenza alla deliberazione delle aliquote ICI è del Consiglio comunale;

 

Rilevato che:

 

·         il 169° comma dell’art. 1 della legge n° 296/2006 dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

·         il 169° comma dell’art. 1 della legge n° 296/2006 dispone che, in caso di mancata approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote stesse si intendono prorogate di anno in anno;

 

·         il 1° comma dell’art. 151 del D.Lgs. n° 267/2000 dispone che il bilancio di previsione deve essere deliberato dagli enti locali entro il 31 dicembre dell’anno precedente;

 

·         con decreto del Ministero dell’Interno il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2008 è stato prorogato al 31 marzo 2008;

 

·         pertanto il termine per deliberare l’aliquota dell’Imposta comunale sugli immobili per il 2008 è il 31 marzo 2008;

 

Considerato il 2° comma dell’art. 42 del D.Lgs. n° 267/2000, attinente alle competenze del Consiglio comunale;

 

Tenuto conto del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili;

 

Visto il 3° comma dell’art. 58 del D.Lgs. n° 446/1997, il quale consente al Comune di aumentare, limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione di cui ai commi 2° e 3° dell’art. 8 del D.Lgs. n° 504/1992, anche oltre le 500.000 lire massime e fino a concorrenza dell’imposta;

 

Vista la propria deliberazione n° 37 del 3 novembre 2006, con la quale il Consiglio comunale, proprio in ragione del 3° comma dell’art. 58 del D.Lgs. n° 446/1997, esprimeva la propria volontà di azzerare l’Imposta comunale sugli immobili per tutte le abitazioni principali;

 

Visto lo Statuto Comunale;

 

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 5 del 18 gennaio 2002, con la quale è stato designato Funzionario Responsabile dell’Imposta Comunale sugli immobili (ICI) il Responsabile del Settore Contabile, Dottor Marcello Quecchia;

 

Acquisito il parere del Responsabile del Settore Contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile (ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000);

 

A voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

 

 

DELIBERA

 

 

1)     di stabilire, ai sensi del 3° comma dell’art. 58 del D.Lgs. n° 446/1997, che la detrazione per l’abitazione principale per l’anno 2008 azzeri l’Imposta comunale sugli immobili (ICI) 2008 dell’abitazione principale stessa, concorrendo all’imposta medesima;

 

2)     di prendere atto che la detrazione di cui al punto 1) non può riguardare le pertinenze dell’abitazione principale, che pertanto saranno soggette all’imposta con l’aliquota di cui al punto 3);

 

3)     di determinare per il 2008 le aliquote dell’Imposta comunale sugli immobili (ICI) come di seguito specificato:

 

 

4)     di stabilire che, dall’Imposta comunale sugli immobili dovuta per il 2008 per gli immobili assimilati all’abitazione principale di cui alle lettere b), c), d), f) e g) dell’art. 5 del regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta comunale sugli immobili, si detraggano, per un importo massimo fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta, euro 210,00;

 

5)     di dare atto che la detrazione d’imposta di cui al punto 1) debba essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protragga l’utilizzo dell’immobile quale abitazione principale;

 

6)     di dare atto che la detrazione d’imposta di euro 210,00 di cui al punto 4) debba essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protragga l’utilizzo dell’immobile quale abitazione assimilata all’abitazione principale.