Delibera Giunta Comunale nr 11 del 11.02.2005 - Oggetto: Determinazione aliquota ICI ANNO 2005
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 recante “Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, con il quale è stata istituita e disciplinata l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dall’anno 1993;
VISTO l’art. 6 del D.Lgs. n. 504/92, così come modificato dall’art.3 – comma 53° – della legge 23 dicembre 1996, n. 662 il quale dà facoltà ai Comuni di deliberare una aliquota ridotta - comunque non inferiore al 4 per mille - in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
DATO ATTO che l’art. 3 – comma 48° - della legge 23 dicembre 1996, n.662 ha rivalutato del 5% - a decorrere dal 1° gennaio 1997 - le rendite catastali urbane ai fini dell’applicazione dell’I.C.I. e che il comma 55° – punto 2) – del medesimo articolo ha fissato in euro 103,29 la detrazione minima da applicarsi all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
PRESA visione dei dati relativi al gettito dell’imposta relativa all’anno 2004 ammontante a circa euro 24.000,00 e della proiezione annua dei versamenti, pari a circa euro 25.000,00;
RICORDATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 adottata nella seduta del 23.01.1999 e modificata con deliberazione del Consiglio Comunale nr 5 del 16.02.2002 divenute esecutive a sensi di legge, l’importo della detrazione per l’abitazione principale e le relative pertinenze è stato determinato in Euro 104,00 e che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 assunta nella seduta del 30.01.2004 l’aliquota dell’imposta per l’anno 2004 è stata fissata nella misura unica del 5 per mille.
CONSTATATO che ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 504/92 il Comune può definire le aliquota in misura differenziata entro la misura minima del 4 per mille e la misura massima del 7 per mille;
PRESO ATTO della necessità di confermare le aliquote dell’anno precedente alla luce delle risultanze della proposta di bilancio di previsione per l’anno 2005;
VISTO l’art. 42 – comma 2° - lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTI gli artt. 49, 183 comma 9°, e 191 del “ T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto che il R.U.A. ha espresso parere favorevole in data 11.02.2005 in ordine alla regolarità tecnica e contabile e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge
DELIBERA
1) di confermare per l’anno 2005 le aliquote I.C.I. nella misura unica già determinata per l’anno 2004 e corrispondente al 5 per mille;
2) di determinare la detrazione per l’abitazione principale nella misura di € 104,00;
3) di dare atto che, con decorrenza 1.1.2001, il Comune riscuote direttamente l'imposta con versamento diretto sul conto corrente postale nr 26740217 intestato a: Comune di Valvestino - Servizio di Tesoreria ICI - 25080 Valvestino e ciò in ossequio alla deliberazione del Consiglio Comunale nr 36 del 16.12.2000;
4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, una volta conseguita l’esecutività;
5) di dichiarare con voto unanime appositamente espresso la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.