VISTA la Legge n° 662 del 23.12.1996, che ha modificato radicalmente la normativa relativa alla determinazione delle aliquote I.C.I. e delle detrazioni per la prima abitazione, rispetto al disposto del D.Lgs. n° 504/1992 e della Legge n° 537/1993;
VISTA l’ulteriore modifica all’art. 3, comma 55, della Legge n° 662/1996, introdotta dal D.L. 11.03.1997 n° 50, convertito in Legge n° 122 del 09.05.1997, la quale prevede la possibilità di concedere ulteriori detrazioni anche a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale, individuate con deliberazione di competente organo comunale;
RITENUTO di avvalersi della facoltà di diversificare l’aliquota I.C.I. 2007 con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni principali, così come previsto dall’art. 3, comma 53 della Legge 662/96;
RITENUTO altresì compatibile con l’equilibrio di bilancio la determinazione di detrazione per l’abitazione principale superiore a quella prevista per legge pari ad € 120,00 anziché € 103,29;
RITENUTO altresì di concedere un’ulteriore detrazione pari ad € 120,00 solo per soggetti in condizioni di particolare disagio economico, i cui redditi non superino quelli indicati nella sottostante tabella “A”, ai sensi anche di quanto previsto dal P.S.A. approvato con deliberazione C.C. n°17 del 13.04.2004:
Tabella “A”
Possesso della sola casa di abitazione (oltre ad eventuale pertinenza) |
La stessa sia di categoria A2 – A3 – A4 – A5 – A6 |
Il valore della rendita catastale della sola abitazione (alla quale l’ufficio preposto farà riferimento) sia inferiore o uguale a € 434,00 (L. 840.341,18) |
Il reddito da considerare rientri nel limite ISEE pari a Euro 8.799,77= ( Lire 17.000.000=) |
Scadenza domanda: 15 dicembre 2007 |
RITENUTO altresì opportuno avvalersi di quanto previsto dall’art. 3, comma 56, della Legge n° 662/1996 e dall’art. 5, comma 3, del vigente Regolamento comunale sull’imposta sugli immobili;
VERIFICATO il gettito del tributo dell’anno in corso, con riferimento alla proiezione dei dati acquisiti dal concessionario della riscossione delle imposte ed in base all’introito della prima rata, è previsto un gettito, per l’anno 2006 di Euro 966.000,00=(novecentosessantasei/00) al lordo delle commissioni del concessionario e confermato anche per l’anno 2007;
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs 18.08.2000 n° 267 e l’articolo 6 comma 1 del D.Lgs. 504/92, così come modificato dall’art. 1 comma 169 che attribuisce all’Ente locale – Consiglio Comunale - la competenza in materia di approvazione delle tariffe ed aliquote dei tributi;
RITENUTO comunque approvare il presente atto quale documento di indirizzo e programmazione demandando al Consiglio Comunale l’approvazione definitiva;
VISTO il Regolamento sull’Imposta Comunale sugli immobili, ai sensi dell’art. 59 L. 446/97 approvato con deliberazione C.C. n° 37 del 17.11.2000, modificato con deliberazioni C.C. N° 55 del 21.12.2001, n° 40 del 29.09.2004;
AVUTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell’Area Contabile, Finanziaria e Tributaria, Biancardi dott.ssa Anna, ai sensi dell’art. 49 , co. 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
AVUTO il giudizio di conformità giuridica espresso dal Segretario Comunale dott.ssa Salini Adriana, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi dagli aventi diritto nei modi di legge
Tabella “A”
Possesso della sola casa di abitazione (oltre ad eventuale pertinenza) |
La stessa sia di categoria A2 – A3 – A4 – A5 – A6 |
Il valore della rendita catastale della sola abitazione (alla quale l’ufficio preposto farà riferimento) sia inferiore o uguale a € 434,00 (L. 840.341,18) |
Il reddito da considerare rientri nel limite ISEE pari a Euro 8.799,77= ( Lire 17.000.000=) |
Scadenza domanda: 15 dicembre 2007 |